Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DELIBERAZIONE 5 dicembre 2002
Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso.

IL COMITATO DIRETTIVO
Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento generale di organizzazione, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed il regolamento del personale dell'A.Ra.N., approvati con delibera del 15 aprile 1999 ed entrati in vigore in data 1 luglio 1999;
Visto l'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalita' indicate dalla stessa legge n. 241 del 1990;
Ritenuta la necessita' di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione del menzionato articolo 22, comma 1;
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da essere formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso;
Vista la deliberazione dell'8 maggio 2002, con la quale e' stato approvato il "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso" nel testo inviato alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per il parere di competenza;
Visto il parere espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi trasmesso con nota protocollo n. Di.C.A. 10545/II.4.5.2.1 del 18 novembre 2002;
Ritenuto di condividere le osservazioni formulate con il predetto parere per cui si rende necessario procedere ad una riformulazione del predetto regolamento in coerenza con le osservazioni della commissione;
Su proposta del presidente, all'unanimita';
Delibera di approvare il "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso", nel testo che di seguito si trascrive: REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE
RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DELL'ARAN SOTTRATTI ALL'ACCESSO
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti formati dagli uffici dell'A.Ra.N., o comunque rientranti nella loro disponibilita', sottratti all'accesso in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.
 
Art. 2. Documenti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni anche in riferimento alla gestione di dati sensibili di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
c) dati e informazioni a qualsiasi titolo in possesso dell'Agenzia riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
d) documentazione caratteristica, matricolare nonche' quella relativa a situazioni private dell'impiegato;
e) documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale di dipendenti diversi dal richiedente, per la parte relativa a situazioni strettamente personali;
f) documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' e/o di salute limitatamente ai motivi;
g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
h) documentazione proveniente da pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, organismi di natura intersindacale e organismi collegiali o paritetici, per la parte che riflette situazioni soggettive di singole associazioni sindacali;
i) documenti e dati da cui sia possibile ricavare, anche indirettamente, l'adesione di singole persone a sindacati o associazioni a carattere sindacale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/1996.
2. In ogni caso non sono sottratti all'accesso documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona, con la sola esclusione di quelli di cui alla lettera e) fino al termine del procedimento.
 
Art. 3 Differimento dell'accesso ai documenti dell'Aran o rientranti nella
sua disponibilita'
1. Il differimento dell'accesso ai documenti puo' essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia una temporanea necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza.
2. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:
a) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;
b) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria ed emessi i relativi provvedimenti;
c) per i documenti concernenti le deleghe ed i voti riportati dalle organizzazioni sindacali, fatta salva la competenza in materia del comitato paritetico previsto dall'art. 43, comma 8, del decreto legislativo n. 165/2001, l'accesso e' differito, relativamente ai documenti, o alle parti dei documenti che riguardano organizzazioni sindacali diverse dalla richiedente, fino a che i dati relativi non siano stati certificati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e pubblicati nell'apposito repertorio;
d) per i documenti relativi alle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici l'accesso e' differito fino all'invio al Governo del rapporto previsto dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari o comunque riguardante personale dipendente, secondo quanto stabilito al successivo comma 3;
f) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza, secondo quanto stabilito al successivo comma 3.
3. Il differimento dell'accesso ai documenti di cui all'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la durata dello stesso, ove gia' non stabilito dai commi precedenti, viene deliberato dal comitato direttivo di volta in volta in relazione a singole ipotesi, anche ulteriori rispetto a quanto qui elencato, ove siano riscontrate le esigenze di tutela di cui all'art. 24, n. 241/1990 o quando l'accesso ai documenti possa risultare di nocumento all'attivita' negoziale dell'Agenzia.
 
Art. 4.
Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
 
Art. 5.
Procedimento di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'ufficio dell'Agenzia, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/l 992.
2. L'accesso puo', altresi', essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.
3. L'organizzazione sindacale che richieda dati riguardanti la propria organizzazione, provenienti da amministrazioni pubbliche, in possesso dell'Aran per i suoi compiti istituzionali in materia di accertamento della rappresentativita', o inserite nei verbali del comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 - verbali trasmessi all'Aran alla fine dei lavori del suddetto comitato paritetico -, dovra', in ogni caso, produrre apposita istanza motivata all'ufficio competente.
4. Il richiedente sara', parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.
5. L'estrazione di copie di atti e' sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dal comitato direttivo e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio. Il suddetto pagamento e' disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.
 
Art. 6.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Potranno essere adottate altre forme e modalita' di pubblicita', sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.
Roma, 5 dicembre 2002
p. Il comitato direttivo Il presidente: Fantoni
 
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