Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 novembre 2002
Proroga del trattamento di mobilita' per i lavoratori ex dipendenti dalle societa' Agrigel - Sidera - Cucirini di Foggia. (Decreto n. 31712).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita';
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, che ha stabilito la proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 2 comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
Vista la nota n. 947542 del 18 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, ha comunicato, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 346, quali sono le zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali previste dalla normativa di cui alla legge n. 488/1992, nonche' le aziende che, ubicate nelle citate zone, hanno operato licenziamenti di personale;
Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale e' stata prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, l'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modificazioni e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
Visto il decreto interministeriale del 24 maggio 2002, n. 31058, registrato dalla Corte dei conti il 5 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35, con il quale, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2002, e' stato prorogato, sino al 31 dicembre 2002, il trattamento di mobilita', di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346/2000 e all'art. 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 133 unita', provenienti dalle societa' Nuova cartiera di Arbatax, Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS;
Vista la nota del 15 aprile 2002 dell'INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito - Area disoccupazione e mobilita', con la quale e' stata rappresentata la possibilita' di estendere i benefici di cui al sopradetto decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, anche ad alcuni ex lavoratori provenienti da societa' ubicate nella provincia di Foggia;
Vista la nota del 23 aprile 2002, n. 51951 del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Div. V, con la quale sono stati indicati i criteri circa l'estensione del trattamento di mobilita', cosi' come richiesta dall'ente previdenziale;
Vista la nota del 17 maggio 2002, n. 505, del predetto Istituto con la quale e' stata comunicata l'avvenuta erogazione del trattamento di mobilita', sulla base di quanto indicato nella citata nota del 23 aprile 2002, n. 51951;
Vista l'istanza di proroga dell'indennita' di mobilita', avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 26 dicembre 2001, n. 448, in favore dei predetti lavoratori;
Visto il verbale d'intesa del 16 luglio 2002, stipulato presso la provincia di Foggia, nel quale la stessa amministrazione provinciale si e' impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di attivita' imprenditoriali, al fine di consentire idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001 in favore dei lavoratori, cosi' come individuati dall'INPS con la richiamata nota del 17 maggio 2002, n. 505;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 66 lavoratori, ed in particolare 36 ex dipendenti dalla societa' Agrigel di Foggia, 15 ex dipendenti dalla societa' Sidera di Foggia e 15 ex dipendenti dalla societa' Cucirini di Foggia.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 300.000 euro (pari a L. 580.881.000) l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 361
 
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