Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2002
Riconoscimento al sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed, nato a Il Cairo il 17 ottobre 1974, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di avvocato, di cui e' in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico licence in giurisprudenza rilasciato dall'"Universita' di El Mansoura" nell'anno 1997;
Considerato che il richiedente e' iscritto all'ordine degli avvocati della Repubblica Araba d'Egitto-Cairo, dal 12 novembre 1997; ha prestato il giuramento legale in data 29 novembre 1997, come attestato dal Collegio stesso;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 11 luglio 2002 con validita' fino al 24 maggio 2003 per motivi di lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed, nato a Il Cairo il 17 ottobre 1974, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 dicembre 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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