IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Puccini Douglas, nato a San Francisco il 31 maggio 1949, cittadino USA e svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta, conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di Licentiatus Phlosophiae, conseguito presso l'Universitat di Zurigo in data 2 giugno 1978; Considerato che il richiedente e' in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione di psicologo, rilasciata dal Dipartimento sanitario del Cantone San Gallo, come attestato in data 24 ottobre 1980, ed inoltre dell'abilitazione all'esercizio della psicologia clinica, rilasciato dalla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi come attestato in data 19 settembre 2000; Considerato che e' in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta, rilasciato dal Dipartimento sanitario del Canton San Gallo, come attestato in data 18 gennaio 1988; Preso atto inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 1 luglio 2002, 29 maggio 2002 e 29 novembre 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e degli psicoterapeuti, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Decreta: Al sig. Puccini Douglas, nato a San Francisco il 31 maggio 1949, cittadino USA e svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e psicoterapeuti, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 20 dicembre 2002 Il direttore generale: Mele |