IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Tafxhafa Eglantina, nata a Rrogozhine (Albania) il 28 marzo 1977, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale diplome biologji conseguito presso l'Universita' di Tirana come attestato in data 12 luglio 2000; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 25 ottobre 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bolzano in data 7 settembre 2001 con scadenza il 1 settembre 2003, per lavoro subordinato; Decreta: Alla sig.ra sig.ra Tafxhafa Eglantina, nata a Rrogozhine (Albania) il 28 marzo 1977, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 20 dicembre 2002 Il direttore generale: Mele |