Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2003 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

Sezione I
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE A) Generalita' della rilevazione
A1. Oggetto.
La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.
La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attivita' sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresi' esonerate dall'invio della segnalazione le societa' costituite ai sensi della legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti.
Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includera' anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operativita' complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.
Lo schema di segnalazione e' unico; pertanto, a prescindere dall'operativita' tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.
A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro.
La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:
a) 1 gennaio - 31 marzo;
b) 1 aprile - 30 giugno;
c) 1 luglio - 30 settembre;
d) 1 ottobre - 31 dicembre.
I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.
A4. Modalita' di inoltro.
I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalita' e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni. B) Classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo
Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
B1. Operazioni incluse.
Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalita (1): Cat. 1. Apertura di credito in c/c: Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e seguenti del codice civile, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facolta' di ripristinare le disponibilita'.
Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonche' gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.
Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.
Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le societa' e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 del codice civile e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.
Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario. Cat. 3. Credito personale:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti che:
a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attivita' professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.
In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potra' disporne per la finalita' comunicata al finanziatore, oppure per altre finalita'.
Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.
E' richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi. Cat. 4. Credito finalizzato:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali nei confronti delle famiglie consumatrici relativi all'acquisto di uno o piu' specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi.
In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni di credito revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).
Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilita' monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali e' fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilita' sulla linea di fido; l'operazione puo' essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito. ----------
(1) I criteri di classificazione riguardano la fase di
acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a
variazioni in quella di pubblicazione dei tassi. Cat. 5.
Factoring:
Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.
Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991. Cat. 6. Leasing:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facolta' di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore. Cat. 7. Mutui:
Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che:
a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.
E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.
Il tasso variabile e' quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.
Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonche' quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.
I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente e' calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata e' determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine:
Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, etc.).
La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unita' produttive private" (cfr. successivo punto B3).
E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. La segnalazione e' effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito e' erogato per il tramite di societa' con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.
Si considerano assimilabili i finanziamenti che:
prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non puo' superare la scadenza del contratto d'impiego;
hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).
I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).
Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano gia' previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.
Le operazioni in pool, cioe' i finanziamenti erogati da due o piu' intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.
B2. Operazioni escluse.
Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni (2): 1) Operazioni con non residenti.
Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. 2) Operazioni in valuta.
Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro.
Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute. 3) Posizioni classificate a sofferenza.
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento. ----------
(2) Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4,
per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare
riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione
della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n.
49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari
finanziari, al "Manuale per la compilazione delle
segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca
d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996). 4) Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attivita' (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).
Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
la controparte risulti indebitata presso una pluralita' di intermediari;
il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non piu' di 12 mesi.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento. 5) Operazioni a tasso agevolato.
Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtu' di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamita' naturali o altri eventi di carattere straordinario. 6) Operazioni a tassi promozionali e convenzionati.
Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.
Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore: a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di societa' del gruppo di appartenenza;
b) ad altri soggetti, in virtu' di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).
In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtu' di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonche' di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il "prime rate" (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.
Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati e' determinata dalla misura del tasso risultante. 7) Finanziamenti revocati.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento. 8) Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito. 9) Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento. 10) Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca ) concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura. 11) Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di societa' del gruppo di appartenenza. 12) Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilita' in azioni di societa' terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista. 13) Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.
B3. Controparte rilevante.
Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unita' produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.
In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;
Fanno parte delle "unita' produttive private" le societa' del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quali societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).
Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
le Societa' finanziarie (Settore 023);
le Societa' non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
il Resto del mondo (Settore 007);
le Unita' non classificabili e non classificate (Settore 099).
B4. Classi di importo.
Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.
Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.
Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.
Il fido accordato da prendere in considerazione e' quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti) (3).
Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo (4) deve essere considerato l'importo erogato).
Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi. ----------
(3) Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordo
operativo, la classe di importo resta determinata secondo
l'ammontare originariamente determinato.
(4) Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si
intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante
che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del
cedente.
Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di piu' carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.
Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.
In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioe' per il cliente la possibilita' di utilizzare secondo diverse modalita' un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita' di utilizzo e' data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalita' di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite. C) Oggetto della rilevazione calcolo dei tassi
C1. Dati da segnalare.
Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:
1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato e' calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalita' indicate al punto C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente applicata;
4) numero di rapporti sui quali e' stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.
Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalita' definite nella Sezione II.
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.
Sono assoggettati alla rilevazione:
a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorche' estinti).
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si e' verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.
b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.
I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento.
C3. Metodologie di calcolo del TEG.
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)
La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:
INTERESSI x 36.500 ONERI x 100 TEG = ------------------ + -----------
NUMERI DEBITORI ACCORDATO

dove:
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso (5); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziche' di quello "facciale";
gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.
b) Altre categorie di operazioni
In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG e' la seguente:

----> Vedere formula a pag. 55 della G.U. <----

dove:
i e' il TEG annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K e' il numero d'ordine di un "prestito";
K' e' il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
Ak e' l'importo del "prestito" numero K;
Ak' e' l'importo della "rata di rimborso" numero K';
m e' il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
m' e' il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
tk e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
tk' e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'. ----------
(5) I giorni strettamente necessari sono computati
considerando quelli minimi derivanti dall'invio degli
effetti all'eventuale corrispondente che cura l'incasso.
Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.
Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si puo' procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.
Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilita' di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o piu' tassi, il piano di ammortamento dovra' essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente");
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purche' siano certificate da apposita polizza.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalita' di utilizzo; la ripartizione pro quota andra' riferita anche al fido accordato.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione puo' essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicita' all'entita' di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela puo' essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorche' il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale e' stata applicata.

Allegato 1

----> Vedere tabella a pag. 57 della G.U. <----

Sezione II
MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI 1) Premessa
Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al servizio informazioni sistema creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la rete nazionale interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal servizio informazioni sistema creditizio, nei capitoli relativi alle modalita' tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica. 2) Dominio dei campi "Codice applicazione" e "Tipbainf"
Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) nel campo "Codice applicazione" deve essere indicato il valore "426".
Il campo "Tipbainf" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura). 3) Modalita' di segnalazione dei dati
I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unita'.
La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo. 4) Sistema delle codifiche
a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).
L'informazione e' richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:
69 - fino a 1.500 euro;
97 - fino a 5.000 euro;
98 - fino a 25.000 euro;
88 - fino a 50.000 euro;
40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro;
42 - da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro;
43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro;
44 - da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro;
45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro;
76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro;
77 - oltre 100.000 euro;
b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).
Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:
13 - tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
14 - numero rapporti su cui e' stato calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
15 - percentuale commissione di massimo scoperto;
16 - numero rapporti su cui e' stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.
c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2).
Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:
1 - a breve fino a 18 mesi;
2 - a medio e a lungo termine oltre 18 mesi;
3 - imprecisabile o irrilevante;
d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).
Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni. 5) Schemi di segnalazione
Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2. 6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari
Nell'allegato 3 e' riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

Allegato 2
Allegato 3.1
Allegato 3.2

----> Vedere tabelle da pag. 59 a pag. 61 della G.U. <----
 
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