Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 dicembre 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Golycheva Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-zione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Golycheva Marina, nata a Tyumen il 15 ottobre 1974, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "psicologo"; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di "pedagogo-psicologo sociale" conseguito presso l'"Universita' statale della citta' di Tyumen" in data 24 giugno 1998; Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 25 ottobre 2002 e del 29 novembre 2002; Preso atto del parere scritto del 23 novembre 2002 del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria e di quelli espressi, dallo stesso, nelle sedute sopra indicate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicologia clinica; 3) psicopatologia; 4) teorie e tecniche dei tests; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6, n. 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari. Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Rimini in data 14 giugno 2001 con scadenza in data 8 giugno 2002, per motivi di famiglia; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Golycheva Marina, nata a Tyumen il 15 ottobre 1974, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicologia clinica, 3) psicopatologia, 4) teorie e tecniche dei tests. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 20 dicembre 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate. c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A. |
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