Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 dicembre 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Ubillus Aura Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Ubillus Aura Marina, nata a Piura (Peru) il 7 agosto 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Peru' ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale"; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di "licenciado en trabajo social" conseguito presso la "Pontificia Universidad Catolica del Peru'" di Lima in data 24 giugno 1987; Considerato che la richiedente e' iscritta al "Colegio de asistentes sociales del Peru'" dal 12 ottobre 1987; Vista la determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Preso atto del parere scritto del 10 dicembre 2002 del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria e di quello espresso, dallo stesso, nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia della ricerca sociale ed elementi di valutazione dei servizi"; 2) economia e gestione dell'organizzazione dei servizi"; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Ubillus Aura Marina nata a Piura il 7 agosto 1962, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) metodologia della ricerca sociale ed elementi di valutazione dei servizi; 2) economia e gestione dell'organizzazione dei servizi. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 20 dicembre 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate. c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A. |
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