IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di Euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Decreta: Per il 15 gennaio 2003 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di Euro. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2003, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2003 p. Il direttore generale: Zodda |