Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296 |
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6; Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.); Sentite le associazioni di categoria interessate; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002; Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali"; b) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;"; c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(back-up)"; d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse; e) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: "i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.". 2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2001, n. 194, reca: "Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore". Note alle premesse: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. - Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286. - La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206. - Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e' il seguente: "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate. 2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis, e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E. 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentire la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore ). - 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare: a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer; b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video. 2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore: a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.; b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti; c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up); d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia' installato; e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso. 4. (comma soppresso).".
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| Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente."; b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono sostituite dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato"; c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti: "a) titolo del prodotto; b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato; c) codice identificativo del prodotto, se disponibile; d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti."; d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita' di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale. 5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari."; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facolta' di commercializzare i prodotti.". 2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purche' siano conformi all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 ottobre 2002 p. Il Presidente: Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 6 (Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno). - 1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita' della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni: a) titolo del prodotto; b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato; c) codice identificativo del prodotto, se disponibile; d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti. 4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita' di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale. 5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E., prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari. 5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facolta' di commercializzare i prodotti. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'art. 181-bis della citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere. 7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e' attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.".
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