Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
b) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(back-up)";
d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
e) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: "i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 2001, n. 194, reca: "Regolamento di esecuzione
delle disposizioni relative al contrassegno della Societa'
italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui
all'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore".
Note alle premesse:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1941, n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n.
286.
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme
di tutela del diritto d'autore" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, e' il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le
categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla
S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di
esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
termini piu' idonei a consentire la agevole applicabilita',
la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il
controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura,
in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie
interessate, e' determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo
permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi'
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa
l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale
consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il
richiedente possono concordare che l'apposizione del
contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della
S.I.A.E.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.
338, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore
). - 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art.
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per
supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali si intendono i supporti comunque confezionati
contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti
in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante
collegamento e lettura diretta del supporto, quali
dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di
memoria (memory card), o attraverso installazione mediante
il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata
alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla
fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali
playstation o consolle, comunque denominati, ed altre
applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione
del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero
multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco,
enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia
forma di intrattenimento o per fruizione da parte di
singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato,
scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti
contenenti programmi per elaboratore:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della
vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base
di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del
titolare dei diritti;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto
(download) e conseguente installazione sul personal
computer dell'utente attraverso server o siti Internet se
detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto
in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente,
salva la copia privata (back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o
interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del
sistema o alla risoluzione di conflitti software ed
hardware se derivanti da software gia' installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di
apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o
terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o
inclusi in apparati audio/video e destinati al
funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di
governo di sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di
movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al
controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di
elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica
ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario,
di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio
o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
i) aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o distribuzione di servizi informatici
(server) destinati ad essere preinstallati su di un
elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale
insieme ad esso.
4. (comma soppresso).".



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.";
b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono sostituite dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
"a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.";
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita' di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facolta' di commercializzare i prodotti.".
2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purche' siano conformi all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 2002
p. Il Presidente: Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.
338, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 6 (Dichiarazione identificativa sostitutiva del
contrassegno). - 1. Nei casi indicati dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere
alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita
dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non
comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei
diritti o un suo delegato invia alla S.I.A.E. la
dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno,
anche in via cumulativa con riferimento a determinate
tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale
dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi
anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata
dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la
conformita' della tipologia dei supporti alle previsioni di
cui al terzo comma dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal
fine, contiene le seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del
suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se
disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi
sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i
programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.
4. La dichiarazione identificativa puo' essere
effettuata anche cumulativamente per piu' versioni di
prodotti informatici. A tal fine e' sufficiente indicare il
titolo del prodotto base, senza necessita' di indicare
separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra cui in particolare, le diverse versioni linguistiche,
gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di
distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla
S.I.A.E., prima dell'immissione in commercio o importazione
dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere
effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di
ricevimento da parte della S.I.A.E. Il dichiarante e'
tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine
del periodo di commercializzazione un esemplare di ciascun
prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa
dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti
possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e
nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa.
Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta
oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali
spese di consegna degli esemplari.
5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e
documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5.
La richiesta di informazioni o documenti da parte della
S.I.A.E. non sospende la facolta' di commercializzare i
prodotti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione
dell'art. 181-bis della citata legge n. 633 del 1941,
nonche' l'ambito operativo della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente impregiudicata la protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi, cosi' come disposta dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non
eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati
nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data
di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e
quella di entrata in vigore del presente regolamento sono
presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori
nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, secondo le
modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilita', l'originalita' dei supporti e
l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti
previsti dalla vigente normativa in materia di diritto
d'autore, con ogni facolta' di verifica da parte della
S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i
rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a
seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000,
n. 248.".



 
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