Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA
DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalita' di revisione dello stesso;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti di autonomia delle universita' da parte del Ministro competente;
Vista la deliberazione del senato accademico integrato, assunta in data 24 settembre 2002, recante la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa agli articoli 58 e 59;
Vista la nota rettorale, prot. n. 14886/MR del 7 ottobre 2002, di trasmissione delle proposte di modifica di statuto al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata;
Considerato che la nota ministeriale del 10 dicembre 2002, prot. n. 4601 - Uff. I URST-SAUS non contiene osservazioni o rilievi;
Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, di cui in premessa, e' modificato relativamente agli articoli 58 e 59 come segue:
Il testo dell'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo centrale di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita', compresi i centri di gestione di cui all'art. 55 dello statuto di autonomia.
"2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore e ha compiti di controllo della regolarita' amministrativa e contabile secondo le norme del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' . Detto regolamento determina le modalita' di funzionamento e le competenze attribuite.
3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi, esterni all'Universita', designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione nel campo della finanza e della contabilita' pubblica. Di detto organo potranno essere chiamati a far parte magistrati, consiglieri della Corte dei conti, dirigenti del Ministero del tesoro - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tutti devono risultare iscritti, con anzianita' di almeno cinque anni, nel registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della giustizia.
4. Il consiglio di amministrazione, nel provvedere alla designazione dei componenti del collegio, indica quello che esercitera' le funzioni di presidente.
5. I revisori nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Il testo dell'art. 59 (Nucleo di valutazione interna), secondo comma, lettera b), dello statuto di autonomia e' soppresso e sostituito come segue:
"b) sei docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un professore di prima fascia non strutturato presso questa Universita', designati dal senato accademico".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Reggio Calabria, 19 dicembre 2002
Il rettore: Bianchi
 
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