Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2003
Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse.
1.1. E' approvato il modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare entro il 30 giugno 2003 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. e' composto dal quadro A, concernente i dati del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro B, relativo ai dati del legale rappresentante del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro C, concernente le attivita' rimpatriate detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o le attivita' regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, dal quadro D, riguardante il conferimento di incarichi, dal quadro E, relativo alla presentazione della dichiarazione riservata, nonche' dal quadro F, concernente la distinta delle attivita' rimpatriate detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o delle attivita' regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001.
2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it
2.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. Motivazioni.
L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha stabilito, tra l'altro, che le disposizioni del Capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve talune disposizioni previste dal medesimo comma 1 del citato art. 6.
In particolare, il comma 1, lettera a), del predetto art. 6, prevede che la somma dovuta a seguito delle predette operazioni deve essere corrisposta esclusivamente in denaro e l'importo e' pari al 4% del totale delle attivita' emerse oggetto della dichiarazione riservata. Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 6, e' stabilito che relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 la somma da versare e' pari al 2,5% dell'importo dichiarato.
Pertanto, atteso che lo stesso art. 6 dispone, al comma 1, lettera c), che il modello di dichiarazione riservata debba essere approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 282/2002, il presente provvedimento approva il nuovo modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse ai sensi delle predette disposizioni.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2003
p. Il direttore dell'Agenzia: Befera
 
----> Vedere Modello da pag. 14 a pag. 15 della G.U. <----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITA' EMERSE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282

1. Ambito soggettivo La dichiarazione riservata delle attivita' emerse, prevista dall'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, (di seguito "decreto"), deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle societa' semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni, vogliano far emergere attivita' comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

2. Attivita' oggetto di dichiarazione Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attivita' finanziarie, le attivita' immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali e' effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno 2003. Debbono essere dichiarate: i. le attivita' (denaro e altre attivita' finanziarie) detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001, che sono trasferite in Italia al momento della dichiarazione; ii. le attivita' (denaro, altre attivita' finanziarie, attivita' immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori dal territorio dello Stato. Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attivita' di cui al punto i. e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto ii.

3. Modalita' di presentazione della dichiarazione I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001: a) le banche italiane; b) le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) le societa' di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; d) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico; f) la Poste italiane S.p.A.; g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti. Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto la dichiarazione riservata deve essere presentata entro il 30 giugno 2003.

4. Guida alla compilazione La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attivita' in caso di rimpatrio delle stesse. In alto a destra del modello devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale viene presentata la dichiarazione. Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unita', per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00). Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nell'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto.

QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE Le persone fisiche che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia (sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, societa' semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo indirizzo.

QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO E/O REGOLARIZZAZIONE Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attivita', con modalita' analoghe a quelle indicate per la compilazione del quadro A.

QUADRO C - ATTIVITA' RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1o AGOSTO 2001 E/O ATTIVITA' REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001 Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attivita' rimpatriate detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attivita' oggetto di rimpatrio e quelli delle attivita' oggetto di regolarizzazione, ne' fra le diverse tipologie delle medesime attivita'. I singoli importi delle attivita' rimpatriate e/o regolarizzate saranno indicati successivamente nella distinta del quadro F. Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalita', tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001 si riferiscono solo all'importo delle attivita' effettivamente emerse, come risultante dalla casella C4 del presente quadro C. Al rigo C1 deve essere indicato il totale delle attivita' in denaro emerse, cosi' come risultante dalla casella 2 del rigo F1 del quadro F. Al rigo C2 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie emerse cosi' come risultante dalla casella 4 del quadro F. Al rigo C3 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attivita' emerse cosi' come risultante dalla casella 5 del quadro F. Al rigo C4 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attivita' soggette al versamento dovuto, come risultante dalla somma degli importi indicati nei righi C1, C2 e C3. I righi C5 e C6 devono essere compilati, alternativamente, a seconda che le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione siano state effettuate, rispettivamente, entro il 16 marzo 2003 ovvero entro il 30 giugno 2003. Al rigo C5 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, pari al 2,5% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003. Al rigo C6 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto, pari al 4% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003.

QUADRO D - CONFERIMENTO DI INCARICHI Nel presente quadro il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attivita' rimpatriate emerse, pari alla somma degli importi contenuti nelle caselle 1 del quadro F, nonche' di versare la somma dovuta. Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITA' RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1o AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITA' REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001 Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attivita' oggetto di emersione. Le attivita' devono essere innanzitutto distinte tra attivita' rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 e attivita' regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16 del medesimo decreto-legge. Tutti gli importi delle attivita' rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione piu' avanti illustrata. Gli importi delle attivita' regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attivita' continuano ad essere detenute, ovvero, per le attivita' di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti. Nel riquadro A) Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attivita' in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo. L'ammontare complessivo delle attivita' in denaro emerse, indicato nella casella 2 del rigo F1, deve essere riportato al rigo C1 del quadro C. Nel riquadro B) Attivita' finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni - o titoli equiparati - dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo. Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo. Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo. Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attivita' finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2, F3 e F4. Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4. L'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere riportato al rigo C2 del quadro C. Nel riquadro C) Altre attivita', devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" va riportata la denominazione dello stesso. Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati. Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso e' detenuto. La somma delle altre attivita' indicate nei righi F5 e F6 deve essere riportata nella casella 5. L'ammontare complessivo delle altre attivita' regolarizzate, indicato nella casella 5, deve essere riportato al rigo C3 del quadro C. Nel caso in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati nella casella "INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attivita' regolarizzate sono detenute nonche' il Paese estero ove la filiale stessa e' insediata. Se le attivita' oggetto di regolarizzazione sono detenute presso piu' di tre intermediari esteri, ovvero presso piu' di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a sinistra del quadro F. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato. Per il denaro e le altre attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonche' dei righi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attivita' regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo. La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di comunicare eventuali redditi percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata. In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attivita' finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla data di presentazione della medesima dichiarazione, fornendo la provvista necessaria per il versamento dell'imposta. La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di considerare il valore dichiarato delle attivita' finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attivita' finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attivita'. I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle attivita' finanziarie oggetto di emersione e delle relative imposte sostitutive. La determinazione delle plusvalenze e della relativa imposta sara' effettuata dall'intermediario qualora le attivita' rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attivita' regolarizzate o di attivita' rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997). Una copia delle comunicazioni previste dall'art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante. Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 circa la detenzione all'estero alla data del 1 agosto 2001 delle attivita' rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attivita' regolarizzate. L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualita' che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attivita' detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi. Il quadro va, quindi, completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.
 
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