Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n. 251
Testo del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, coordinato con la legge di conversione 10 gennaio 2003, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia".

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

.art. 1
(Soppresso)
 
.art. 2
(Soppresso)
 
.art. 3
(Soppresso)
 
.art. 4
(Soppresso)
 
Art. 5.
1. (( Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004.))
2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 50 unita'".
 
Art. 6.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) (( ordinanza di rinvio)) degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimentomotivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.".
1-bis. (( Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter".))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, che se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato;
3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3, 3-bis e 3-ter del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.".
- Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 26, 34, 41 e 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):
"Art. 17 (Archiviazione). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale.".
"Art. 19 (Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini). - 1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'art. 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo e' il giudice di pace indicato nell'art. 5, comma 2.
2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'art. 263, comma 5, del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'art. 368 del medesimo codice, nonche' sulla richiesta di riapertura delle indagini.Lo stesso giudice e' altresi' competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonche' per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.".
"Art. 26 (Provvedimenti del giudice di pace). - 1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, la trasmissione al pubblico ministero.
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine e' causa di inammissibilita' del ricorso.".
"Art. 34 (Esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto). - 1. Il fatto e' di particolare tenuita' quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuita' del fatto puo' essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.".
"Art. 41 (Procedimento di esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'art. 666 del codice di procedura penale.
2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato puo' proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimita' al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 127 del codice di procedura penale.".
"Art. 44 (Modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita). - 1. Le modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'art. 53, comma 3, eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessita' dal giudice osservando le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale.
2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.".
 
Art. 7.
1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennita' di espropriazione, la determinazione della indennita' stessa e' devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.
2. Sono nominati, con le modalita' di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.
3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.".

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, reca: "Provvedimenti per la citta' di Napoli".
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della citta' di Napoli - Stralcio), legge abrogata dall'art. 58, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo B) e dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A) con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto. Si precisa, inoltre, che il termine di entrata in vigore del testo unico e' stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166; successivamente, lo stesso termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
"Art. 12. Nessuno avra' diritto a indennita' per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge".
"Art. 13. Nel piano, di cui all'art. 1, sara' determinata l'area di zone laterali alle nuove strade, che il municipio potra' espropriare per pubblica utilita'.
I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi e norma di legge.
L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dall'ultimo decennio purche' essi abbiano la data certa corrispondente al rispetto anno di locazione.
In difetto di tali fitti accertati l'indennita' sara' fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.
I periti non dovranno, nella stima per l'indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.".
 
Art. 8.
1. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.))
2. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
3. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".

Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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