Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002 |
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2003 per il trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi e per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 211/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 dicembre 2002, Premesso che: con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297, supplemento ordinario n. 277, del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 228/01) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato); ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, gli esercenti propongono all'Autorita' le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo; con deliberazione 25 settembre 2002, n. 171/02 (di seguito: deliberazione n. 171/02) l'Autorita' ha prorogato al 31 ottobre 2002 il termine per la proposta di opzioni tariffarie per l'anno 2003; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas da parte dell'Autorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002; Visti: la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; il testo integrato; la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 322/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 17 gennaio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 28 gennaio 2002, n. 11/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 11/02); la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2002, n. 152/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002; la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200 del 27 agosto 2002; la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2002, n. 169/02, recante modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 228/01; la deliberazione n. 171/02; Considerato che: 172 esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 5.1 del testo integrato, opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato; 7 esercenti non hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica in violazione di quanto previsto dal comma 5.1 del testo integrato; Considerato che: 32 esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 5.2 del testo integrato, opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato; 11 esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 21.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato; 11 esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma 23.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche); Considerato che 172 esercenti hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato in materia di regolazione dei corrispettivi; Considerato che le proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto di cui al punto precedente sono conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, quando soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto espresse in funzione delle componenti tariffarie della tariffa TV2 e dell'opzione tariffaria TV1 per le quali non e' stata data specificazione del valore, fanno riferimento al valore che tali componenti tariffarie assumono ai sensi del testo integrato; le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono offerte sia ai clienti del mercato libero, sia ai clienti del mercato vincolato, attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del testo integrato, ubicate nel territorio di competenza dell'esercente; Considerato che ai fini della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o le condizioni contrattuali della fornitura; Considerato che per gli esercenti che non hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per tutte le tipologie contrattuali in riferimento alle quali detti esercenti dispongono della rete, si determina una situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno 2003; Ritenuto che sia necessario: imporre un regime tariffario per il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 nel caso in cui non siano state presentate proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto e che tale regime debba fare riferimento alle opzioni tariffarie base applicate dagli esercenti nell'anno 2002 opportunamente corrette o, in assenza di tali opzioni, debba fare riferimento agli elementi e alle componenti della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo integrato; prevedere che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2003 anche con riferimento alle tipologie contrattuali a cui, in tale anno, si applica l'ordinamento tariffario definito dall'Autorita' per il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297, supplemento ordinario n. 277, del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni, integrate come segue: testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 228/01, e successive modificazioni; deliberazione n. 322/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 322/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 14 del 17 gennaio 2002; deliberazione n. 152/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2002, n. 152/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002; opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui al comma 5.1 del testo integrato; opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui al comma 5.2 del testo integrato; opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1 del testo integrato; opzioni tariffarie ulteriori domestiche sono le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 23.1 del testo integrato. |
| Art. 2. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003 2.1 Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per l'anno 2003 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 3. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003 3.1 Le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto per l'anno 2003 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 4. Verfica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003 4.1 Le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita proposte dagli esercenti di cui alla tabella 3 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 5. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003 5.1 Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli esercenti di cui alla tabella 4 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 6. Ordinamento tariffario definito per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003 6.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano agli esercenti di cui alla tabella 5 allegata alla presente deliberazione, per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del testo integrato per le quali dopo il 1 gennaio 2003 non siano in vigore opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto. 6.2 Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le quali non siano in vigore dopo il 1 gennaio 2003 opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, le opzioni tariffarie base dell'anno 2002 ad esse riconducibili, verificate conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. 6.3 Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 6.2, gli elementi o componenti delle medesime opzioni tariffarie base sono ridotti applicando le variazioni percentuali indicate nella tabella 6 allegata alla presente deliberazione. 6.4 Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le quali nell'anno 2002 non erano in vigore opzioni tariffarie base ad esse riconducibili approvate ai sensi della deliberazione n. 322/01, la tariffa TV2 di cui al comma 8.1 del testo integrato, determinata utilizzando le componenti e i parametri di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato 2 al testo integrato, come aggiornate con deliberazione n. 152/02. |
| Art. 7. Disposizioni finali 7.1 La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della pubblicazione. Milano, 19 dicembre 2002 Il presidente: Ranci |
| Tabelle 1, 2, 3 e 4
----> vedere tabelle da pag. 38 a pag. 57 della G.U. <---- |
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