Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 gennaio 2003
Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici";
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: "Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998";
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Saggi di interesse sui mutui a tasso variabile
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, l'indice di riferimento per il tasso variabile, e' dato dalla media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento.
2. Il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, e' pari all'indice di riferimento, cosi' come definito nel precedente comma 1 del presente articolo, maggiorato di 12 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 10 anni, di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 15 anni e di 18 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 20 anni.
 
Art. 2.
Saggi di interesse sui mutui a tasso fisso
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo con tasso fisso, i saggi di interesse, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono finanziariamente equivalenti al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e maggiorati di 12 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 10 anni, di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 15 anni e di 18 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili con una durata massima di 20 anni.
2. L'equivalenza finanziaria e' determinata con riferimento ai tassi swap verso EURIBOR, riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, rilevati alle ore 11 del quarto giorno lavorativo antecedente la data della comunicazione di cui al comma 2 del successivo art. 6.
3. I saggi di interesse determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo sono arrotondati ai 5 centesimi piu' vicini.
 
Art. 3. Saggi di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione
parziale anticipata alla pari
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo con tasso fisso e con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi, determinati secondo le modalita' riportate nel precedente art. 2, sono maggiorati, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella misura indicata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
Tasso attivo di riferimento
1. Il tasso fisso di interesse, determinato secondo le modalita' riportate nel precedente art. 2 per i mutui con durata ventennale, e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.
 
Art. 5.
Tassi di finanziamento agevolati
1. I tassi di interesse, cosi' come determinati ai sensi del precedente art. 2, sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:
a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000;
c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;
d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunita' montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 6.
Decorrenza e pubblicita'
1. I tassi, determinati ai sensi del presente decreto, sono applicati, sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a decorrere dalla prima data di concessione dei finanziamenti, deliberati dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, successiva alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I tassi fissi sono rideterminati con decorrenza dalle successive date programmate per la concessione dei finanziamenti deliberati dallo stesso consiglio di amministrazione.
2. Undici giorni lavorativi antecedenti le date di concessione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, con un apposito comunicato sono resi noti i tassi di finanziamento determinati ai sensi del precedente art. 2. Il comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' riportato sul sito internet della Cassa depositi e prestiti.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I
MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI

Quota con | | | diritto di | | | estinzione |DURATA DEL MUTUO|DURATA DEL MUTUO |DURATA DEL MUTUO anticipata |10 anni |15 anni |20 anni --------------------------------------------------------------------- maggiorazioni |maggiorazioni |maggiorazioni | --------------------------------------------------------------------- 40% |0,20 |0,25 |0,30 --------------------------------------------------------------------- 60% |0,30 |0,40 |0,45 --------------------------------------------------------------------- 80% |0,40 |0,55 |0,60
 
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