Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 dicembre 2002 |
Modificazioni ai decreti 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, concernenti l'individuazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il proprio decreto 21 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi; Visto il proprio decreto 23 gennaio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi; Considerato che i suddetti decreti prevedono la possibilita' di modificare o integrare le rispettive liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato in relazione all'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri; Considerato che lo Stato del Kuwait risulta incluso tra gli Stati elencati nell'art. 2 dei citati decreti; Considerato che tra l'Italia e lo Stato del Kuwait e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consente un adeguato scambio di informazioni; Considerato che in Kuwait i redditi delle societa' localizzate nello Stato del Kuwait attribuibili al capitale di pertinenza di soggetti non residenti in quello Stato sono comunque assoggettati alle aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955, ovvero alle aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, entrambe non sensibilmente inferiori a quelle vigenti in Italia; Decreta: Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 21 novembre 2001, e' apportata la seguente modificazione: all'art. 2, il numero 3) e' soppresso. Al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, e' apportata la seguente modificazione: all'art. 2, il numero 3) e' soppresso. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2002 Il Ministro: Tremonti |
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