Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 dicembre 2002 |
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - Bando 2001 - Progetto infrastrutturale "Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici". |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3 del predetto decreto legislativo, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti, per il raggiungimento degli obiettivi generali; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera D, che stanzia a favore del FISR 40 miliardi di lire (Euro 20.658.275,96) per il 2000, e a decorrere dall'anno 2001, 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,95); Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che in tabella D stanzia ulteriori 10 miliardi di lire (Euro 5.164.568,99) per il periodo 2000-2002 a favore del FISR; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che in tabella F conferma lo stanziamento di 10 miliardi di lire (Euro 5.164.568,99), per il periodo 2001-2002; Visto, altresi', l'art. 103 della predetta legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, tra l'altro, al finanziamento della ricerca scientifica, nel quadro del PNR e nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2001, che, sulla base della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001, all'art. 2, assegna 60 miliardi di lire (Euro 30.987.413,94) dei proventi derivanti dalle licenze UMTS a favore del FISR; Visto il Programma nazionale di ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001; Tenuto conto che il FISR rappresenta lo strumento per l'integrazione delle attivita' di ricerca, che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, da gestire in regime di cofinanziamento tra le amministrazioni dello Stato interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti; Vista la delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 2001, registro n. 4, foglio n. 182 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001 con la quale sono individuate, per l'anno 2001, le priorita' scientifiche di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PNR, ed in particolare la realizzazione di un Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici per un importo a carico del Fondo FISR di euro 22.207.646,66 (L. 43.000.000.000); Considerato che la predetta delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, prevede, tra l'altro risorse aggiuntive da apportarsi da parte del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione dell'infrastruttura Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici; Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente concorre con proprie risorse per la realizzazione del predetto intervento, con Euro 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000), cosi' come comunicato con nota dell'11 aprile 2002, prot. GAB/2002/4027/A06; Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 17 febbraio 1996, n. C 45/C; Ritenuta la necessita' di avviare la procedura finalizzata alla realizzazione dell'intervento strategico infrastrutturale del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici per un importo di Euro 27.372.215,65 (53 miliardi di lire); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, e successive variazioni ed integrazioni; Decretano: Art. 1. Ambito operativo 1. Il Fondo integrativo speciale di ricerca (FISR) cofinanzia la realizzazione del Centro europeo mediterraneo sui cambiamenti climatici, nel limite massimo di Euro 27.372.215,65 (L. 53.000.000.000). L'importo, nella misura dell'1% di detto importo e' destinato alle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, per l'istruttoria, monitoraggio e verifica in itinere delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento. Il cofinanziamento a carico del Fondo FISR e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili. |
| Art. 2. Soggetti ammissibili 1. Ai fini della realizzazione del Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici, sono ammessi a presentare domanda, i seguenti soggetti: a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato; b) enti pubblici di ricerca; c) enti di ricerca privati che, per prioritarie finalita' statutarie, svolgano, senza fini di lucro attivita' di ricerca; d) consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c). 2. In tutti i casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la partecipazione delle imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo e' concesso purche': a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale; b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti; ovvero: c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte in cui siano detentori di tali imprese. |
| Art. 3. Requisiti delle proposte e criteri di valutazione 1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta infrastruttura la quale dovra' caratterizzarsi per le capacita' di conseguire almeno i seguenti risultati: 1) lo sviluppo e il mantenimento di un modello globale di simulazione del sistema terra ad alta risoluzione, includendo l'atmosfera, l'oceano, i ghiacci marini, la biosfera terrestre e gli ecosistemi marini, accoppiato ad un modello ad alta risoluzione del Mar Mediterraneo, suscettibile di essere utilizzato per la produzione di scenari del clima futuro e per la simulazione della variabilita' del clima a scale interannuali e decadali; 2) la produzione di simulazioni climatiche di lungo periodo e di ensembles di qualita' controllata; 3) lo sviluppo ed il mantenimento di una suite di modelli di simulazione dell'impatto socioeconomico dei cambiamenti climatici; 4) sostegno alle attivita' di ricerca di utenti nazionali ed internazionali qualificati e realizzazione di iniziative, strutture e attivita' formative tese a facilitare l'utilizzo dei modelli e delle risorse del centro da parte di utenti esterni nei diversi campi dello studio dei cambiamenti climatici. 2. Fermo restando il raggiungimento dei risultati previsti al comma 1, le proposte dovranno evidenziare altresi' i seguenti elementi: a) soggetto responsabile della realizzazione; b) soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo; c) descrizione dettagliata della "Infrastruttura"; d) fattibilita' sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire con la realizzazione del "Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici"; e) indicazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie; f) costi complessivi della realizzazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione; g) tempi di realizzazione e messa in funzione del "Centro". 3. Dovra' altresi', essere evidenziata la localizzazione del "Centro" con l'indicazione delle relative strutture ospitanti, nonche' le modalita' attraverso le quali il proponente intende assicurare i costi a regime della gestione del "Centro" stesso. 4. La selezione delle proposte progettuali viene effettuata secondo i seguenti parametri: a) coerenza delle attivita' e dei risultati attesi con le priorita' indicate al comma 1 del presente articolo; b) validita' ed originalita' dei contenuti scientifici e tecnologici delle proposte e/o innovativita' delle metodologie; c) eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonche' con studiosi di chiara forma internazionale; d) capacita' del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attivita' previste, e la corretta gestione e valorizzazione del "Centro"; e) grado di integrazione tra la componente pubblica e privata; f) saranno tenute in particolare considerazione le proposte che indicano rilevanti finanziamenti aggiuntivi e/o messa a disposizione di infrastrutture sia nella fase di realizzazione del centro, sia per il mantenimento e la gestione della struttura dopo la sua realizzazione. |
| Art. 4. Procedure per l'istruttoria e la valutazione A. L'istruttoria delle proposte e' curata da una commissione interministeriale istituita con decreto del MIUR e composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. B. Per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta commissione si avvale di un gruppo di esperti con comprovata esperienza nel settore scientifico per la realizzazione del gia' citato centro, da identificarsi nell'albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, istituito con decreto direttoriale 2 agosto 2002 prot. n. 1176/2002 e/o da altri esperti, comunque indicati dalle amministrazioni compartecipanti al finanziamento, e nominati con apposito decreto del MIUR. L'onere relativo alle spese di funzionamento di detti organismi di istruttoria e valutazione grava sulla disponibilita' del Fondo cosi' come individuato all'art. 1, comma 1 del presente bando. Acquisita la valutazione della commissione il MIUR sottoscrive l'accordo con il soggetto proponente la cui proposta e' stata ritenuta meritevole del finanziamento. L'accordo definisce le modalita' di realizzazione delle attivita', le modalita' di erogazione dell'agevolazione, nonche' le modalita' di controllo delle attivita' realizzate e dei risultati conseguiti. Al termine della realizzazione del progetto si provvedera' alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nel corso della attuazione del progetto stesso. |
| Art. 5. Costi ammissibili Sono considerati ammissibili i costi indicati nella tabella allegata al presente decreto. |
| Art. 6. Modalita' di presentazione delle domande Le proposte redatte, a pena di inammissibilita', devono essere inoltrate dal legale rappresentante o suo delegato, dell'istituzione proponente al MIUR, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il frontespizio della busta deve indicare la dicitura "Progetti FISR 2001", "Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici". Unitamente ad una copia cartacea, devono essere trasmessi cinque floppy disk o cd-rom contenenti i progetti stessi redatti con le modalita' sopraindicate. Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze Siniscalco
Il capo del Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca D'Addona
Il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Clini |
| Allegato A
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca FISR
CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI
CRITERI GENERALI
1) I costi dovranno risultare dalla documentazione probatoria relativa, richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile ovvero specificatamente dal MIUR; comunque dovranno essere rispettati i criteri di documentazione indicati piu' avanti. 2) In linea generale per ogni obiettivo i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto della loro presentazione al MIUR; vale cioe' per essi il criterio di "cassa". 3) Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del "leasing", sara' riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. 4) Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi. 5) Tutti i costi devono intendersi al netto dell'IVA, salvo quanto di seguito indicato. Nel caso in cui la rendicontazione dei costi imputabili al progetto sia presentata da un soggetto che non puo' recuperare, parzialmente o totalmente, l'eventuale IVA sui suddetti costi, la quota dell'IVA non recuperata puo' essere considerata come costo ammissibile. A corredo delle certificazioni dei costi ammissibili dovra' essere rilasciata apposita dichiarazione, nella forma richiesta nell'art. 7 del decreto di affidamento.
Criteri per le singole voci di spesa
Nell'ambito dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MIUR di valutarne la congruita' e la pertinenza in base alla documentazione presentata.
A) Personale
a.1 - Personale dipendente -
Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attivita' tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilita', ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa. Il costo relativo sara' determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sara' valorizzato come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto (1) sara' preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti); - il costo da imputare al progetto sara' computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovra' trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Ente o societa'.
a.2 - Personale non dipendente -
Questa voce comprendera' il personale con contratto a tempo determinato (inclusi dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio) impegnato in attivita' analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture delle unita' operative. Il contratto a tempo determinato dovra' contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attivita' da svolgere e delle modalita' di esecuzione, nonche' l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture delle unita' operative stesse. Il costo riconosciuto sara' quello di fattura, ove richiesta, al netto di IVA con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto B. Tale costo sara' determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura della unita' operativa valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sara' quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto B. Dall'1 gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono fiscalmente equiparati ai contratti dei lavoratori dipendenti. Il contratto di collaborazione dovra' contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attivita' da svolgere e delle modalita' di esecuzione. I costi per le attivita' svolte fuori dalla struttura delle unita' operative rientrano invece tra le consulenze.
B) Spese Generali
L'importo della voce in oggetto sara' calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale ma comunque non eccedente il 20% del costo totale ammissibile del progetto. Detto forfait si intendera' riferito ai seguenti costi necessari per l'attivita' di ricerca:
- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili); - funzionalita' ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); - funzionalita' operativa (es. posta, telefono, telex; telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc); - assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc); - funzionalita' organizzativa (es. attivita' direzionale, contabilita' generale, e industriale, acquisti ecc.); - missioni e viaggi (costo del personale in viaggio/missione/attivita/ fuori sede, costi per trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) ad eccezione dei costi per "missioni e viaggi" di durata superiore a 5 (cinque) giorni per attivita' di ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali verranno riconosciuti, come imputazione diretta, i soli costi di personale; pertanto rientrano nel forfait delle spese generali i costi completi di "missioni e viaggi" sia per attivita' non classificabili come attivita' di ricerca in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, ecc), sia per attivita' di ricerca/sperimentazione che comportano viaggi, o spostamenti dal laboratorio, di durata non superiore a 5 giorni; - corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); - costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca. .of,
Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrera' predisporre per tale voce una apposita documentazione.
C) Attrezzature e Strumentazioni
In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sara' commisurato all'importo di fattura (al netto dell'IVA) piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono le seguenti:
- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilita' dei costi non sono compatibili ai fini del finanziamento, ne' potranno essere considerate quote del loro ammortamento; - il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sara' determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo puo' essere imputato totalmente o applicando un criterio massimo di ammortamento, cosi' come indicato successivamente in bilancio, pari a 5 anni (3 anni nel caso di strumentazioni ed attrezzature per elaborazioni e processo dati con un costo inferiore ai 25.000 euro); - per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato ai punto precedente) sara' ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.
D) Materiali
In questa voce ricadono le materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), spese per colture ed allevamento (es. per ricerche di interesse agrario), software, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto gia' compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalita' operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disc, CD e simili per computer e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc.. I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovra' fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, piu' eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte). Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sara' quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
E) Commesse esterne
In questa voce rientrano le attivita' di ricerca e/o di formazione commissionate dall'attuatore e svolte da qualificati soggetti con personalita' giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.
F) Consulenze
Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche), e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore. Il loro costo sara' determinato in base alta fattura al netto di IVA.
F) Missioni e viaggi
In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni superiori ai 5 giorni. I costi sostenuti possono essere riconosciuti se la missione e' stata autorizzata dal coordinatore del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attivita' previste nel progetto esecutivo.
============================================================ QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE ============================================================ DESCRIZIONE COSTI ------------------------------------------------------------ PERSONALE:
personale dipendente ---------------------- ---------------- personale non dipendente
SPESE GENERALI ------------------------------------------------------------ ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI ------------------------------------------------------------ MATERIALI ------------------------------------------------------------ COMMESSE ESTERNE ------------------------------------------------------------ CONSULENZE ------------------------------------------------------------ MISSIONI E VIAGGI ------------------------------------------------------------ TOTALE ------------------------------------------------------------
----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 26 della G.U. <----
(1) le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri: - Ricercatore qualificato e' il laureato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase dalla ricerca; - Ricercatore e' il laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto; - Tecnico e' il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia; - Ausiliare e' la persona che svolge attivita' esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche; - Gestore e' la persona che cura il coordinamento delle attivita' tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.
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