Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003
Tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, si applicano i cambi delle valute stabiliti nell'elenco allegato al provvedimento 12 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001. Motivazioni.
L'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, prevede che, per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, deve essere utilizzato il cambio stabilito entro il 15 gennaio 2003 .
L'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha a suo tempo stabilito allo stesso fine l'emanazione di un apposito decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo che va da settembre 2000 ad agosto 2001.
Tale provvedimento, avente data 12 ottobre 2001, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.
Il periodo cui fare riferimento per la determinazione del tasso di cambio di cui al citato art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, per la conversione in euro delle attivita' rimpatriate o regolarizzate espressi in valuta estera puo' essere il medesimo di quello preso in considerazione dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2001. Infatti, anche nel caso delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione previste dall'art. 6,comma 1, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il rimpatrio o la regolarizzazione possono essere effettuati, rispettivamente, relativamente alle attivita' detenute all'estero al 1 agosto 2001 e alle attivita' detenute all'estero al 27 settembre 2001.
Si possono applicare, pertanto, anche in questo caso, i cambi contenuti nell'elenco delle medie dei cambi allegato al citato provvedimento del 12 ottobre 2001.
Infatti, in tale occasione, l'Ufficio italiano cambi con fax del 3 ottobre 2001, rispondendo alla richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate con nota del 27 settembre 2001, n. 2001/168371, ha comunicato la media dei cambi calcolata secondo i predetti criteri. Riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62);
decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2001;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, art. 13, comma 1;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.
Roma, 9 gennaio 2003
Il direttore: Ferrara
 
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