Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2002, n. 298 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al regolamento sui servizi di bancoposta al fine di consentire l'applicazione dell'istituto del protesto anche agli assegni postali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assegni postali ordinari"; b) i commi 1 e 3 sono abrogati; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "4. L'attivita' postale e' uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'art. 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurra' altresi' gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definira' le modalita' di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche. - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, reca: "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta". - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.". Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 7 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, a seguito delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Assegni postali ordinari). - 1. (Abrogato). 2. L'assegno postale ordinario e' tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilita' dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente. 3. (Abrogato). 4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.". - Si ritiene opportuno, comunque, riportare i commi 1 e 3 dell'art. 7 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, abrogati dall'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto: "1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimati.". "3. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.".
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| Art. 2. 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste. 2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine e' possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati. 3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.". |
| Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente: "1. L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 24
Nota all'art. 3: - Il nuovo testo dell'art. 9 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, a seguito delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 9 (Assegno di pagamento estero). - 1. L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario. 2. L'assegno e' emesso da Poste con la clausola di non trasferibilita' e con un termine di validita', scaduto il quale non puo' essere pagato, ne' rinnovato.".
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