Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 gennaio 2003
Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;
Visto il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni;
Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002;
Ritenuto necessario ridefinire la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Forma e segni caratteristici
1. Ai fini del presente decreto per "documento" si intende il documento cartaceo che rappresenta il buono fruttifero postale nelle sue due componenti: sezione titolo e sezione matrice.
2. Il documento e' stampato su carta filigranata da gr. 100/mq con filigrana in chiaro scuro riproducente in trasparenza il fregio della facciata principale del palazzo della Cassa depositi e prestiti. La carta, di impasto speciale, contiene fibrille cellulosiche invisibili a luce normale e fluorescenti in giallo e azzurro sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood). La carta contiene, inoltre, un filo metalloplastico di larghezza di 1,2 mm, con testo microimpresso "CDP BFP" ripetuto con continuita', composto da caratteri di altezza 0,9 mm.
3. La tonalita' cromatica dominante del documento varia, in base al valore del buono fruttifero postale, come specificato nel riquadro sottostante:
50,00 euro, verde grigio;
100,00 euro, azzurro verdastro;
250,00 euro, grigio;
500,00 euro, azzurro;
1.000,00 euro, verde oliva;
2.500,00 euro, rosso antico;
5.000,00 euro, verde smeraldo;
10.000,00 euro, bleu turchese;
25.000,00 euro, bruno.
4. Il documento ha un formato totale di mm 315\times 101,6 mm ed e' costituito da due sezioni: a destra, la sezione titolo di formato 195\times 101,6 mm; a sinistra, la matrice di formato 120\times 101,6 mm.
5. Il documento e' realizzato in quadricromia con due dei colori combinati fra loro con effetti di iride, uno dei quali con fluorescenza gialla sotto la luce di Wood e sono stampati in offset.
6. La sezione titolo e' composta da un recto (allegato 1) e da un verso (allegato 2):
nel recto della sezione titolo la grafica presenta, quale elemento di base, una serie di archi che si susseguono in un complesso gioco di prospettive. La grafica e' completata, sul lato destro, dal logo "cdp" inscritto in una circonferenza costituita da 12 stelline. La parte superiore sinistra della sezione titolo reca la scritta "Buono Fruttifero Postale". A seguire, sulla stessa fascia, e' riprodotto il marchio "Risparmio Postale". Nella zona in alto a destra della sezione titolo e' presente la scritta "Repubblica Italiana". Subito sotto, una microscrittura composta da quattro righe recante la dicitura continua "Buono Fruttifero Postale", nella prima e terza riga, e "Cassa depositi e prestiti", nella seconda e quarta riga. Nella parte centrale, infine, sotto l'intestazione "Cassa depositi e prestiti" sono riportate le seguenti legende: "Emesso a favore di", "Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale" e "Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti". Nello spazio in basso a destra della medesima sezione va stampato il valore del buono espresso in cifre e rappresentato nell'allegato 1 con le lettere XXX, seguito dalle parole EURO ed EYP&greco;W. Nella parte sinistra inferiore della sezione titolo e' riportato un elemento quadrato con indicazione "immagine latente del logo cdp", nel quale va riportata l'immagine latente del logo "cdp";
il verso presenta le titolazioni e le scritturazioni, nella parte superiore "Cassa depositi e prestiti", "Ricevo la somma di... (e, sotto, "in cifre" "in lettere") a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati.", "...li' ...", "L'avente diritto...", "L'impiegato addetto"; a sinistra della sezione titolo, poste a destra di uno spazio circolare destinato al bollo dell'ufficio postale, le legende "Emesso il", "L'impiegato addetto"; nella parte inferiore: "Il buono fruttifero postale e' garantito dallo Stato ed e' emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.", nonche', sulla estrema destra, uno spazio rettangolare con la legenda posta in alto e in basso "Bollino frazionario" e uno spazio circolare destinato al bollo dell'ufficio postale.
7. La sezione matrice, posta a sinistra della sezione titolo, e' composta da un recto (allegato 3) e da un verso (allegato 4):
il recto presenta titolazioni e scritturazioni che comprendono: "Buono Fruttifero Postale", "Emesso il", "A favore di", "L'impiegato addetto", nonche' il valore del buono espresso in cifre e rappresentato nell'allegato con le lettere XXX, seguito dalla denominazione EURO ed EYP&greco;W;
il verso presenta un fondo a tappeto dello stesso colore dominante della sezione titolo con una zona rettangolare di un tono piu' scuro.
8. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 rappresentanti, rispettivamente il recto e il verso della sezione titolo e il recto e il verso della sezione matrice, formano parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Numerazione
1. Sul verso del documento e' apposta la numerazione secondo il seguente schema:
nel codeline ai piedi del documento, in entrambe le sezioni (titolo e matrice), e' posta la numerazione in caratteri OCR B, con la quale vengono indicati il codice del buono (taglio), il numero progressivo e il checkdigit;
nella parte superiore destra del documento, in entrambe le sezioni (titolo e matrice), e' posta la numerazione in codice a barre, con la quale vengono riportati il codice del buono (taglio) e il numero progressivo.
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro, recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" e successive modificazioni.
2. I buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti nel decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro, recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" e successive modificazioni, possono essere ancora sottoscritti fino ad esaurimento delle scorte.
3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 7 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato 1

----> vedere allegato a pag. 7 della G.U. <----
 
Allegato 2

----> vedere allegato a pag. 7 della G.U. <----
 
Allegato 3

----> vedere allegato a pag. 8 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> vedere allegato a pag. 8 della G.U. <----
 
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