Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI VERONA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Verona ha adottato il 6 agosto 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), come segue le aliquote di imposta per l'esercizio 2003: 6,8 per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da quelle indicate nelle seguenti lettere, vista l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio; 5,50 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e di coloro che sono ad essi equiparati ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del regolamento dell'I.C.I. in forza del richiamo al comma 1 del medesimo articolo, nonche' del comma 6; 4,0 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie: unita' immobiliari definite "botteghe storiche", come individuate nell'art. 13 del regolamento comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, com-ma 1, lettera b), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al Centro di responsabilita' tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da' titolo all'applicazione di detta aliquota; 2) di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, che in conseguenza delle aliquote come sopra determinate, il gettito complessivo previsto non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato; 3) di stabilire in Euro 108,46 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del regolamento comunale dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999 e successive modificazioni; 4) di elevare a Euro 206,58, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse; b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) siano soggetti passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui alla lettera b). Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55. La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al Centro di responsabilita' tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta; (Omissis). |
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