Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelfranco Emilia (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di approvare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per quelle concesse in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al 1o grado;
b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) aliquota del 6,6 per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
d) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze; l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;
e) aliquota del 5 per mille da applicare agli immobili di proprieta' di imprese e destinati alla vendita;
f) aliquota del 3 per mille, da applicare al valore degli immobili concessi in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (per alloggi dati in locazione facendo riferimento ai contratti stipulati secondo gli "Accordi Territoriali");
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioe' non utilizzata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 622/23 dicembre 1996;
3. di determinare in euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' mobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e in euro 154,94 la detrazione per i seguenti casi:
a) famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:
1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. 65 anni di eta' dei componenti compiuti alla data del 1 gennaio 2003;
3. condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a euro 8.005,00 annui lordi riferito all'anno 2002 nel caso di una persona sola o non superiore a euro 12.395,00 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;
4. ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprieta' di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non e' considerato seconda casa;
b) famiglie numerose con cinque o piu' persone che presentino i seguenti requisiti:
1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1 gennaio 2003;
3. reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a euro 38.734,00 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono euro 7.747,00 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;
4. l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di euro 51,65 e' subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprieta' immobiliare;
4. di determinare le seguenti modalita' applicative dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3.:
i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 30 giugno 2002 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 2002 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 30 giugno 2002;
l'amministrazione comunale si riserva la facolta' di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di euro 154,94;
5. di applicare la detrazione di euro 103,29 anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 e all'art. 8, comma 9 del regolamento dell'I.C.I.;
6. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55 comma 1);
(Omissis).
 
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