Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 300
Regolamento recante rideterminazione delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione dell'8 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 1 luglio 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive, il numero di novantadue unita', indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e' aumentato delle sessantotto unita' previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unita'.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 2
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 4-bis, cosi'
recita:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 15 marzo 1999, n. 59, reca "delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
L'art. 11 cosi' recita:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche". L'art. 14, comma 2, cosi'
recita:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo,
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, reca "regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 230, reca "regolamento generale per
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2001, n. 291, reca "regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
con l'estero".
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, reca
"modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, reca "regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato". In particolare l'art. 5, comma 1, cosi'
recita:
"Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2,
comma 2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente in
novantadue unita' comprensive delle unita' addette al
funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale
contingente complessivo possono essere assegnati ai
predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti
per cento del predetto contingente complessivo,
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento
delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo,
del Gabinetto puo' altresi' essere chiamato a far parte,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un
consigliere diplomatico.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2001, n. 291, reca "Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
con l'estero". In particolare l'art. 5, comma 1, cosi'
recita:
"Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2,
comma 3, lettera h), e' stabilito complessivamente in
sessantotto unita', comprensive delle unita' addette al
funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale
contingente complessivo possono essere assegnati ai
predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro
assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto
contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche
in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
nonche', nel limite del venti per cento del predetto
contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, reca "regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato". In particolare l'art. 10, come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 10 (Disposizioni finali). - 1. L'attuazione del
presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore
onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7 e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento da
parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone