Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CESIOMAGGIORE |
COMUNICATO |
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Cesiomaggiore (provincia di Belluno) ha adottato il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, che sara' applicata in questo comune: a) nella misura del 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; b) nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; c) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento; d) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; e) nella misura del 6,5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria); 2. di confermare per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; (Omissis). |
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