Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2002
Modalita' operative e gestionali dei fondi di mutualita' e solidarieta' per la copertura dei rischi climatici in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche ed integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto l'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 127, comma 2, ultimo periodo, disponendo, tra l'altro, che le modalita' operative e gestionali del fondo rischi di mutualita' e solidarieta' istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Viste le conclusioni a cui e' pervenuto l'apposito gruppo di lavoro istituito con lettera del 19 febbraio 2001, n. 100.392;
Ritenuto di disciplinare l'operativita' dei fondi per consentire agli enti preposti di dare attuazione alla nuova forma di copertura dei rischi;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. I consorzi di difesa, istituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, di seguito denominati organismi associativi, previo adeguamento degli statuti e su autorizzazione della regione in cui essi hanno sede, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta', per il risarcimento dei danni di avversita' atmosferiche sulle produzioni agricole degli associati. Il ricorso alla copertura assicurativa, anche attraverso i fondi di mutualita' e solidarieta', esclude gli interventi compensativi di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I fondi possono intervenire al risarcimento dei danni, nei termini stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 e dell'art. 127, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Art. 2.
1. Le modalita' ed i limiti di copertura dei rischi con le risorse finanziarie del fondo, sono stabiliti con apposito regolamento dell'organismo associativo, approvato dalla regione territorialmente competente.
2. Secondo le disposizioni previste nel regolamento, il fondo puo' porre a proprio carico tutti i rischi assunti in garanzia, oppure cedere parte di essi a una o piu' imprese di assicurazione, o partecipare a fondi rischi regionali, interregionali o nazionali, che concorrono al pagamento dei risarcimenti.
 
Art. 3.
1. L'adesione alle azioni del fondo e' volontaria ed aperta a tutti i soci dell'organismo associativo. Il socio puo' scegliere di coprire le proprie produzioni dai rischi atmosferici aderendo al fondo oppure ricorrendo alla copertura assicurativa.
2. L'adesione al fondo puo' riguardare l'intera produzione aziendale o parte di essa. Per le produzioni non coperte dal fondo possono essere sottoscritte una o piu' polizze assicurative agevolate, in forma collettiva attraverso l'organismo associativo di appartenenza o in forma singola.
3. Per la medesima produzione insistente sulla stessa particella, il socio che sottoscrive la polizza assicurativa e' escluso dal programma di risarcimento del fondo.
4. Per aderire al programma del fondo rischi di mutualita' e solidarieta' il socio sottoscrive annualmente uno o piu' certificati in cui devono essere riportati gli stessi dati: anagrafici, catastali, produttivi, in termini di quantita' e valore e le garanzie prestate, contenuti nei certificati assicurativi.
 
Art. 4.
1. La gestione operativa del fondo, nei termini stabiliti dal regolamento, puo' essere esercitata da un comitato esecutivo. In tal caso, alle riunioni del comitato assiste il presidente del collegio sindacale o un suo delegato scelto tra i componenti il collegio stesso.
2. La contabilita' del fondo deve essere tenuta separata dalle altre attivita' dell'organismo associativo, e le operazioni finanziarie sono effettuate in apposito conto corrente, i cui interessi attivi incrementano di pari importo il capitale disponibile, che non puo' essere destinato a scopi diversi da quelli previsti dal presente decreto.
3. Le entrate del fondo sono costituite:
dal contributo dei consorziati;
dal contributo dello Stato;
dal contributo di eventuali altri enti e privati;
dai risarcimenti assicurativi;
dai rientri di compartecipazione al rischio.
4. Le uscite del fondo possono riguardare:
il pagamento dei risarcimenti agli associati;
le spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal fondo;
le spese di perizie;
i compensi per l'acquisizione delle adesioni;
la partecipazione al rischio di altri fondi istituiti da organismi associativi.
5. Il contributo dello Stato per la costituzione e la dotazione annuale del fondo, da erogare secondo le procedure stabilite nel decreto 30 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2001, n. 290, e' calcolato applicando ai valori delle produzioni garantite dal fondo, i parametri stabiliti per la copertura assicurativa, ai sensi dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. Il contributo dello Stato, calcolato nei termini predetti, non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta': per la determinazione del contributo si applica l'aliquota contributiva del 50 per cento, elevabile fino all'80 per cento quando si determinano le condizioni previste al punto 11.5.1. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 12 agosto 2000, n. C232/19.
 
Art. 5.
1. In presenza di scioglimento dell'organismo associativo o inattivita' del fondo per due anni consecutivi, la regione territorialmente competente revoca l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, e le disponibilita' finanziarie del fondo medesimo sono ripartite tra i soggetti che le hanno costituite, in rapporto proporzionale alla contribuzione annuale, e restituite agli stessi entro novanta giorni dalla revoca.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, notificato alla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2002 ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 129
 
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