Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 8 gennaio 2003 |
Autorizzazione, per l'anno 2003, alla pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta). |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3; Visto l'art. 3 del (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000; Visto che il (CE) n. 2341/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 - allegato V: misure tecniche transitorie - punto 9 (misure tecniche di conservazione in Mediterraneo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 2002, consente di continuare per l'anno 2003 le attivita' di pesca che operano in regime di deroga in base all'art. 3, paragrafi 1 e 1-bis e all'art. 6 paragrafi 1 e 1-bis del regolamento (CE) n. 1626/94; Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto; Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul proseguo dell'attivita' di pesca del bianchetto e del rossetto; Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2003; Considerata l'opportunita' di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2003 relativamente al novellame da consumo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2003 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus), e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei giorni feriali, alle unita' allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 13 gennaio 2003 e dal 10 febbraio 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2003 Il direttore generale: Tripodi |
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