Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2002
Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko Tremaglia l'incarico di Ministro per gli italiani nel mondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel mondo al Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Dipartimento per gli italiani nel mondo
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Dipartimento, e' costituito come struttura generale della Presidenza e organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Ministro per gli italiani nel mondo
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati, nonche' conferire incarichi di studio e di consulenza.
 
Art. 3.
F u n z i o n i
1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito delle funzioni delegate, il supporto per lo svolgimento di compiti relativi:
a) alla promozione culturale e all'informazione delle comunita' italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;
b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero;
c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero, nonche' alle provvidenze per gli italiani che rimpatriano;
d) alle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del Dipartimento stesso.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale.
 
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' delle strutture a livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
3. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento stesso.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, contabili, gestione del personale e archivio. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilita' del centro di responsabilita' amministrativa del Dipartimento.
 
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello dirigenziale generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle comunita' italiane all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;
b) ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;
c) ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;
d) ufficio delle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani: provvede agli adempimenti di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi.
 
Art. 6.
P e r s o n a l e
1. All'assegnazione di personale al Dipartimento provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2002
p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 316
 
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