Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione

1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza
delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' del
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
Comma 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".



 
Art. 2
Commissione per le adozioni internazionali

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel
settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga
specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni
familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato
dal Forum delle associazioni familiari"; b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.



Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, gia' sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 467, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della
Convenzione e' costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della
giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in
carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri), e' il seguente:
"Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche'
dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito negli articoli 27 e
37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il
seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in
altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro
che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata
dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di
eta';
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art.
6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903
del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto
i sei anni di eta';
c) congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per
l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' quella relativa agli
oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da
parte dei genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 10,
lettera 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917).



 
Art. 3
Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito dal seguente: "3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti
ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle
seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio
e artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la liquidazione
delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
di cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della
legislatura successiva a quella in cui il presente decreto
entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,

con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio
di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di
supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998,
n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma

2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituita la Consulta nazionale per il
servizio civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo
Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile e'
composta da non piu' di quindici membri, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici
e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle
amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale
per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8,
comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attivita' della Consulta.".



 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia
di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 102 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 5:
Comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali).
1. (Omissis).
2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati
dall'Anci, da un presidente di provincia designato
dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il consiglio
elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente.".



 
Art. 6
Servizi dei beni culturali

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.



Note all'art. 6:
Comma 1:
- Il testo della lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), introdotta dall'art. 33 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, modificata dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
(omissis);
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come definiti
dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di
servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
della crescita culturale degli utenti e della tutela e
valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della
normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative
ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla
tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
reclutamento del personale, le professionalita' necessarie
rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al
pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri
dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma
1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con
lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la
determinazione della durata della concessione per un
periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata
stabilita, da versare anticipatamente all'atto della
stipulazione della relativa convenzione nella misura di
almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve
prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi
causa della concessione, i beni culturali conferiti in
gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti
concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione
complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di
maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori"
collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore

a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza
a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata
l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria
del museo minore.".



 
Art. 7
Disposizioni in materia di mobilita'
del personale delle pubbliche amministrazioni

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: "Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".



Note all'art. 7:
Comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
- 1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto,
all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.".
Comma 3:
- Il testo del comma 9 dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
(Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina
della mobilita). - 1.-8. (Omissis).
9. Il Dipartimento della funzione pubblica,
utilizzando i criteri di cui al presente articolo,
predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non
utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di
uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato
il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono
d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio
il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che
si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle
limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le
amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del

Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento
puo' temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro
un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero
e' ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche,
prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
Comma 4:
- Il testo del comma 19 dell'art. 43 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 43 (Dismissione di beni e diritti
immobiliari). - 1.-18. (Omissis).
19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di
custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi,
di proprieta' degli enti previdenziali restano alle
dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto
dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.".



 
Art. 8
Contratti individuali dei dirigenti incaricati
presso i collegi di revisione degli enti pubblici

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.



Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
1.-9. (Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.".



 
Art. 9
Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.



Note all'art. 9:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti

pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
3l dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le

disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'

specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto
e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di

cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro

prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per
cento delle assunzioni autorizzate salvo che le
corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente
realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di
assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a
quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale.
Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al

servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva

puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".



 
Art. 10
Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo' essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata
legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). -
Omissis.
4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di
essere inquadrato, anche in soprannumero e previo
superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori
lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera
direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque
essere attribuito al personale che, per effetto di norme
analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia
comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a
qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione
delle mansioni svolte.".



 
Art. 11
Codice unico di progetto degli investimenti pubblici

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.



Note all'art. 11:
Comma 1:
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,

delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' il seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici).
(Omissis).
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione , di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.".
Comma 2:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".



 
Art. 12
Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Note all'art. 12:
Comma 1:
- La legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca:
"Trasformazione in ente di diritto pubblico economico
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale".
- Il testo degli articoi 30 e 33 decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 1.".
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si' intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai
contratti collettivi nazionali. Si applicano le
disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita'
restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988; n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.".



 
Art. 13
Modifica all'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies e' aggiunto il seguente: "2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".



Note all'art. 13:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45,
e modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale
per la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre
alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di
segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si
avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento
dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi
anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art.
14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate le speciali
misure di protezione, anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono modificate o revocate
le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la
discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i

quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla meta'.
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere
proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del
medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della commissione
centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei
procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
nei cui confronti la commissione, con la loro
partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della
misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".



 
Art. 14
Disposizione correttiva concernente la compatibilita'
della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa

1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".



Note all'art. 14:
Comma 1:
- L'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, modificato dalla seguente legge, e' il
seguente:
"Art. 40-bis (Compatibilita' della spesa in materia
di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i comitati di
settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della
contrattazione integrativa di comparto definendo
metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'art.
48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni
sui costi della contrattazione integrativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2,
qualora dai contratti integrativi derivino costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 40, comma 3.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi
anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del presente
decreto legislativo."



 
Art. 15
Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione
sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita'
all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato
o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di
studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere
apposta in calce alla copia stessa"; of=3; b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e
III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle
concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture,
ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano
espressamente richiamate dall'articolo 78".
 
Art. 16
Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
 
Art. 17
Gestione di fondi

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 17:
Comma 1:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca:
"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari".



 
Art. 18
Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito
il seguente:
"2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali,
assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti
da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi
dell'Unione europea;"; b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche' ad
assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449,"; c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla
scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto
necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui
al presente decreto,"; d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la
gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono
sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei
contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e
gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e
la gestione dei contratti, relativamente alle domande di
agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai
sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8
agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate
nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento
all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della
propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di
ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera
d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive
modificazioni".



Note all'art. 18:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. Attivita' finanziabili. - 1. Sono
ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi
di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale,
sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della
predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti
predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per
obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali,
assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali
e assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o
programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in
fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da
coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla
nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella
ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1,
comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla
connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma
universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e
di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita' di
ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti
industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di
studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, nonche' ad assegni di ricerca di cui all'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il
relativo programma di ricerca sia concordato con il
medesimo soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture,
strutture e servizi per la ricerca industriale, come
definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione
delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti
industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni
pubblici e privati, dei quali si sia accertata la
qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui
processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati
della ricerca, di formazione del personale tecnico per
l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test
sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento,
il recupero di competitivita', la trasformazione,
l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il
riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del
personale.".
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 297/1999, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per
quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli
interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in
essere alla data di entrata in vigore in materia del
presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della
normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le
attivita' di cui all'art. 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la
gestione diretta delle attivita' svolte in regime di
convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero
nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, e'
deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante
appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in
materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di
assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di
conclusione della procedura di appalto, e' risolta di
diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano
(IMI), di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto
salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche'
per le attivita' istruttorie e gestionali di natura
economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione
dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi
degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli
articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, dell'art. 11 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni limitatamente alle domande presentate
nell'esercizio 1997, dell'art. 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo
riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa
dismissione della propria quota di partecipazione al
capitale della societa' di ricerca istituite ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata legge n.
46 del 1982, e successive modificazioni.".



 
Art. 19
Disposizioni in materia di enti pubblici
di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle universita', sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.



Note all'art. 19:
- L'art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il
seguente:
"Art. 66. - Le Universita', purche' non vi osti lo
svolgimento della loro funzione scientifica didattica,
possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza
stabilite mediante contratti e convenzioni con enti
pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e
convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o,
qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle
cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e
convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti
secondo un regolamento approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema
predisposto, su proposta del Consiglio universitario
nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a
tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma
annua totale non superiore al 30 per cento della
retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi'
erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei
proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la
somma da destinare per spese di carattere generale
sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione
al personale della somma di cui al terzo comma. Gli
introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale
didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei
dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i
contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole
prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al
precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente
detratte le spese sostenute dall'Universita' per
l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma
precedente costituiscono entrate del bilancio
dell'Universita'".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
"5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che
possono disapplicare la predetta norma dalla data di
entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi
emanate".
- Il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica) e' il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli
affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed
attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
favore di universita' e di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".



 
Art. 20
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.



Note all'art. 20:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne
"Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici.".



 
Art. 21
Disposizioni in materia di ricerca industriale

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresi' il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilita' del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.



Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n.
201 prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata):
"Art. 4. - 1. La domanda di finanziamento per lo
sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per
lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca,
dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La
domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale
predisposto dal MURST.
2. La domanda dovra' evidenziare, oltre agli
obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti
elementi informativi:

a) l'interesse industriale all'esecuzione del
progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale
dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di
riferimento;
b) il carattere di addizionalita' del progetto
rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca dell'impresa.
Tale elemento e' presunto per i progetti presentati da
Piccole e Medie Imprese cosi' come definite dalle norme
transitorie e finali del presente decreto;
c) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare
la corretta esecuzione delle attivita' di ricerca;
d) la ripartizione e la relativa valorizzazione
delle attivita' rientranti, rispettivamente, nelle
tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente
decreto.
3. Saranno considerate non ammissibili le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino
morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o
nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure
concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al
proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone
le motivazioni.
4. La domanda di finanziamento dovra' essere
accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente

del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali
dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in
allegato 1. Per le societa' che a termine di legge non
dispongono di tale organo di controllo, la stessa
certificazione verra' rilasciata dal responsabile legale.
Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non
dispongono ancora di un conto economico su base annuale,
nonche' per i soggetti richiedenti che successivamente
all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati
interessati da operazioni di fusione, scissione o altre
modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali
gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e
documentazione al Ministero - la certificazione della
rispondenza potra' essere effettuata sul solo parametro di

congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto.
Per i progetti di ricerca presentati da societa' di ricerca
di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri
di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del
presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a
carattere regionale di cui all'art. 3, lettera g) del
presente decreto, la certificazione della rispondenza del
parametro di onerosita' della posizione finanziaria (oltre
che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto
rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la societa'
indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati
della ricerca.
5. Il Ministero, previa verifica della regolarita'
della documentazione presentata, trasmette il progetto,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato
tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46 del
1982 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di
cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del
Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito
denominato istituto gestore), per l'istruttoria
tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7,
comma 1.
6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno
mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di
settore individuato nell'ambito dello specifico albo
ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e
sotto i seguenti profili:
a) effetto addizionale generato dall'intervento
richiesto;
b) novita' e originalita' delle conoscenze
acquisibili;
c) utilita' delle medesime conoscenze per
innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la
competitivita' e favoriscano lo sviluppo;
d) conformita' agli indirizzi generali sulla
ricerca applicata.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi,
il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, puo'
attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il
contraddittorio e' obbligatorio per i progetti il cui costo
sia superiore ai 35 miliardi di lire.
7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla
trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di
una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:
a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul
fondo a favore del progetto, nonche' delle condizioni di
cui al comma 3;
b) la congruita' delle risorse finanziarie in
ordine alla realizzazione del progetto;
c) l'attendibilita' delle ricadute
economico-occupazionali del progetto indicate dal
proponente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza
di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende
che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi
per la deliberazione del Ministero.
9. Il CTS, preso atto delle valutazioni
dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva
alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto;
in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del
progetto stesso agli interventi del fondo.
10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di
finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento
sulla base dei seguenti criteri generali:
A) per quanto riguarda le attivita' di sviluppo
precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 25%,
in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL),
del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e
viene concesso nelle seguenti forme:
10% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del
credito agevolato.
B) per quanto riguarda le attivita' di ricerca
industriale, il finanziamento non puo' eccedere il 50%, in
ESL del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse,
e viene concesso nelle seguenti forme:
25% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del
credito agevolato.
C) il finanziamento avviene in un periodo compreso
tra i dieci e i quindici anni. La durata e' comprensiva di
un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo
di 5 anni.
D) per i progetti le cui attivita' interessano al
contempo la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo
precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 35%,
in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attivita'
stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo nella spesa;
60% dei costi riconosciuti nella forma del
credito agevolato.
E) per entrambe le tipologie di attivita', possono
essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella
forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili:
1) 10% per progetti di ricerca presentati da
Piccole e Medie Imprese, cosi' come definite nelle norme
transitorie e finali del presente decreto;
2) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere
nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del
Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del
presente decreto;
3) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere
nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del
Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del
presente decreto;
4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti
specifici di ricerca inseriti nel programma quadro
comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla
data di presentazione della domanda di agevolazione;
5) 10% per i progetti di ricerca svolti in
cooperazione con uno o piu' partners di altri Stati membri
della UE, sempreche' non vi siano legami tra l'impresa
richiedente e il partner estero;
6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra
imprese, enti pubblici di ricerca e/o Universita';
F) L'intervento aggiuntivo non puo' comunque
eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del
progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella
forma del credito agevolato e' ridotta, per entrambe le
tipologie di attivita', al 45%.
11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e
altro personale ausiliario adibito all'attivita' di
ricerca);
2) costo delle strumentazioni da utilizzare
esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di
cessione a condizioni commerciali) per l'attivita' di
ricerca;
3) costo dei servizi di consulenza e simili
utilizzati per l'attivita' di ricerca, compresa
l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di
know-how, di diritti di licenza, ecc.;
4) spese generali direttamente imputabili
all'attivita' di ricerca, quantificabili anche in misura
forfettizzata rispetto al costo del personale;
5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi)
direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
12. Il progetto non e' finanziabile se presenta
commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione
Europea superiori al 20% del costo totale.
13. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad
aggionare periodicamente le percentuali di intervento per i
finanziamenti di cui al presente comma in funzione
dell'andamento dei tassi di interesse, dandone
comunicazione all'Unione Europea.
14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS,
decreta l'ammissione del progetto al finanziamento,
subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del
contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto
gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle
attivita' di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al
finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di
adozione del decreto del Ministro, e comunque dal
novantesimo giorno dalla data di presentazione degli
stessi. Il decreto e' trasmesso all'istituto gestore per la
stipula del contratto.
15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di
ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di
ECU, in Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla
Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4
della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del
17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da
specifici regimi settoriali.
16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalita'
organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i
termini previsti per inadempienza del soggetto proponente,
l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per
l'adozione delle relative determinazioni.
17. Il contratto determina un primo stato di
avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da
parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto
gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora
l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto
gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi

che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne
formulano rilievi al MURST, che potra' acquisire in merito
il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento.
In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo
procedera' alla verifica delle attivita' eseguite: in
assenza di cause imputabili al contraente, spetta il
pagamento della parte dell'attivita' eseguita, in
proporzione al finanziamento concesso.
18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro
i termini predetti, il contratto si svolge secondo
prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche
tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto
gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - e' subordinata
la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui,
nell'ulteriore corso delle attivita' contrattuali, il
contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai
sensi della legge n. 46 del 1982 (9), e successive
integrazioni, o della legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in
procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta
dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla
interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.
19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo
riferisce al MURST, con specifica relazione, circa
l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i
risultati delle verifiche e delle valutazioni sono
notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una
apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative
ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel
rispetto del segreto industriale".
"Art. 5. - 1. Il Fondo speciale ricerca applicata
finanzia le attivita' di formazione professionale di
ricercatori e tecnici di ricerca, di eta' non superiore ai
32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico
tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente
qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con
particolare riferimento al mondo produttivo e con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima
competitivita' internazionale dei settori interessati.
2. I progetti possono essere presentati
contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma
autonoma.
3. Le attivita' di formazione professionale,
finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione
industriale, sono proposte e gestite dai soggetti
ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a
tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o
private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle
societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.
4. Al fine di consentire al personale in formazione
l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e
professionale, le attivita' di formazione devono avere per
oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici,
tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle
conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche
inerenti le attivita' di ricerca. In relazione ai livelli
di maggiore qualificazione, le attivita' di formazione
devono riguardare, altresi', l'apprendimento delle
conoscenze in materia di programmazione, gestione
strategica, valutazione ed organizzazione operativa di
progetti di ricerca applicata.
5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se
sostenute all'estero:
a) la preparazione e la gestione delle attivita'
di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse
umane e strumentali impiegate;
b) il costo del personale in formazione e le spese
di soggiorno e di spostamento attinenti l'attivita' di
formazione;
c) la completa copertura assicurativa del
personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve
essere effettuata a carico del proponente.
6. Gli interventi a favore dei progetti di
formazione autonomamente presentati dalle imprese sono
concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un
ammontare pari all'80% del costo ammissibile.
7. Per le modalita' di selezione e gestione di
progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art.
4 del presente decreto.
8. I soggetti destinatari di finanziamenti per
attivita' di formazione devono documentare i risultati
finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle
attivita' di formazione professionale, apposita scheda di
valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di
formazione, sulle attivita' svolte e sul livello di
qualificazione conseguito".
"Art. 6. - 1. La domanda di finanziamento per lo
sviluppo di progetti di ricerca nel campo della
cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema
ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al
MURST stesso - Dipartimento per lo sviluppo e il
potenziamento dell'attivita' di ricerca, ai fini del
riconoscimento di validita' nell'ambito di accordi
governativi di cooperazione con Stati esteri.
2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attivita'
istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei
progetti alle finalita' delle predette iniziative.
Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento da'
comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio
competente e il funzionario responsabile.
3. Ottenuta la approvazione degli organismi
internazionali competenti, il progetto viene sottoposto
all'esame della Commissione tecnico consultiva, la quale
opera in forma integrata con il Comitato tecnico
scientifico ex art. 7 della legge n. 46 del 1982, e segue
la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.
4. Gli interventi sono concessi nella forma del
contributo nella spesa, secondo le intensita' massime

stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse
tipologie di attivita', di cui all'art. 4, comma 10, del
presente decreto.
5. Ai fini della gestione coordinata della
partecipazione italiana agli accordi internazionali, il
MURST segue lo stato di avanzamento delle attivita'
contrattuali dei progetti"
"Art. 11. - 1. I progetti di costo superiore ai 10
miliardi di lire sono finanziabili anche a valere sulla
legge n. 346 del 1988 e sono comunque soggetti alla
procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il
soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del
progetto, il finanziamento ai sensi della legge n. 346 del
1988, indicando, quale ente finanziatore, uno degli
istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso
istituto assicurera' la stipula e la gestione del
contratto.
2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere
sulla legge n. 346 del 1988, l'esito positivo dell'esame da
parte del CTS e' comunicato all'Istituto finanziatore, che
puo' sviluppare una ulteriore istruttoria
economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le
condizioni e le garanzie ritenute necessane per la
concessione del finanziamento stesso. La formale
dichiarazione di disponibilita' a finanziare il progetto
deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di
comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del
Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.
3. I progetti sono finanziati secondo le modalita'
di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo
che il finanziamento nella forma del credito agevolato e'
concesso nella forma del contributo in conto interessi pari
al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attivita'
di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate
ammissibili per le attivita' di ricerca industriale.
4. Per i progetti le cui attivita' interessano al
contempo la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo
precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 35%,
in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attivita'
stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo nella spesa;
45% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo in conto interessi.
5. Per entrambe le tipologie di attivita' di cui
all'art. 2 del presente titolo, si applicano
le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E),
del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non puo'
comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del
progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in
conto interessi e' ridotta al 25% per le attivita' di
sviluppo precompetitive e al 30% per le attivita' di
ricerca industriale.
6. I finanziamenti avranno una durata massima di
dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e
preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso
annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e
spese, risultante a carico dell'impresa, e' pari al 15% del
tasso di riferimento applicato al finanziamento.
7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati
di avanzamento, alle positive verifiche dei quali -
effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui
al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - e'
subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo
contributo a valere sulla legge n. 346 del 1988. L'istituto
finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di
tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei
successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di
contributo nella spesa".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46 concerne:
"Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297:
"4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la
ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi
di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti di
cui all'art. 4.".



 
Art. 22
Disposizione interpretativa

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.



Note all'art. 22:
- Il comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia
di personale sanitario) convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e' il seguente:
"10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa
precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie
di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge
10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale
sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica attivati dalle universita'.
All'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
alla lettera a), dopo la parola: "architettura sono
inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica
delle professioni sanitarie ".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei".



 
Art. 23
Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002
Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna

1. Per concorrere al finanziamento delle attivita' e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, e' attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del "Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 24
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185,
in materia di rilascio dei passaporti

1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Il
passaporto ordinario e' valido per dieci anni"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo
inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della
scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni
dalla data del rilascio"; c) il quarto comma e' abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 24:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti
alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di

affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di
questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice
tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non
ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente
abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare
esclusivo della potesta' sul figlio;
c) omissis;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva
della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda,
salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che
deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la
multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena
restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2

di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di
sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge
27 dicembre 1956, n. 1423;
f) omissis;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e
richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in
cui compiono il 20o anno di eta', non abbiano regolarizzato
la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge n.
1185/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 17. - Il passaporto ordinario e' valido per
dieci anni. Esso puo' essere dichiarato valido per un
periodo piu' breve a norma delle disposizioni in vigore o
su domanda dell'interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo'
essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato,
anche prima della scadenza, per periodi complessivamente
non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".



 
Art. 25
Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per
l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche

1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.



Note all'art. 25:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge
18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993) e' il seguente:
"4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il
Ministero degli affari esteri si avvale di proprio
personale, nonche' di personale di altri Ministeri
interessati in posizione di comando e puo' conferire
incarichi a tempo determinato ad esperti estranei
all'amministrazione, nei limiti di un contingente di
quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono
oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito
dell'amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua
competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'.
Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi
stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli
affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Detti incarichi, della durata massima di due anni
rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere
conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione,
anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti
tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.".



 
Art. 26
Costituzione e partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni in Italia e all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.



Note all'art. 26:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e delle lingue
italiane all'estero) e' il seguente:
"Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita
presso il Ministero la Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la
promozione e la diffusione all'estero della cultura e della
lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione
culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici
predisposti in materia dal Ministero, da altre
Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed
istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni
e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori
specifici o con riferimento a determinate aree geografiche,
in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle
comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla
preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro,
per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi
delle informazioni e documentazioni messe a disposizione
dalla direzione generale e di ogni altro materiale utile.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g) della
citata legge n. 401/1990 e' il seguente:
"Art. 3 (Funzioni del Ministero). - 1. Il Ministero:
a) - f) (omissis).
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta ai sensi della presente legge,
unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui
all'art. 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello
stesso art. 4.".



 
Art. 27
Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
nella pubblica amministrazione

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e
alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei
provvedimenti gia' adottati; b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica
amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi,
potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle
finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi
informativi pubblici); e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche
amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella
contabilita' e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei
dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da
parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico
di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi'
nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte salve
quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie"; b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione
(AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6".



Note all'art. 27:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002". Il testo
dell'art. 29, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione
di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di
economicita' di cui alla lettera a), soggetti di diritto
privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti
in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato gia'
esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo
svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono
inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di
ridurre progressivamente l'entita' degli stanziamenti e dei
trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato,
grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei
servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei
soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma
1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato
previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "tremila abitanti sono sostituite
dalle seguenti: "cinquemila abitanti ;
b) le parole: "che riscontrmno e dimostrino la
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nell'ambito dei dipendenti, sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e
con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a
definire la tipologia dei servizi trasferibili, le
modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del
servizio e per la determinazione delle relative tariffe
nonche' le altre eventuali clausole di carattere
finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli
enti locali.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi'
nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte
salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per
l'innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e
di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale
dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da
parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali,
nonche' assicura la verifica ed il monitoraggio
dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti
informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle
strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 6; le risorse,
eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al
finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio". Si riporta il testo dell'art. 11,
comma 3, lettera f):
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;".
- Il testo vigente dell'art. 117, sesto comma, della
Costituzione e' il seguente:
"La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo dell'art.
17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione e' il
seguente:
"97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo". Si riporta
il testo dell'art. 17, comma 19, come modificato dall'art.
24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
"19. Il Centro si avvale di personale assunto con
contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in
numero non superiore a cinquanta unita'. In sede di prima
applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra
nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano
sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del
progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica
amministrazione di cui all'art. 2 del decreto-legge
3 giugno 1996, n. 307, convertito, dalla legge 30 luglio
1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione
alla progressiva assunzione dei compiti ad esso
attribuiti.".



 
Art. 28
Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate

1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per eta' e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia' conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".



Nota all'art. 28:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettrere a), d) e h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, si riporta testo del
numero 4 dell'allegato D, come, modificato dalla presente
legge:
Allegato D
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO =====================================================================
N. | Ente/comando interessato |Data| Note ===================================================================== (Omissis)| | | ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni in materia di
| | |decentramento di servizi
| | |del Ministero della difesa,

| | |gia' conferite ai sensi del
| | |decreto del Presidente
| | |della Repubblica 28 giugno
| | |1955, n. 1106, ai
| | |comandanti di regione
| | |militare, sono attribuite
| | |all'Ispettore logistico
| | |dell'Esercito, che le
| | |esercita per il tramite
|Ispettore logistico | |della propria direzione di 4 |dell'Esercito |2001|amministrazione. ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni in materia di
| | |attribuzione degli stipendi
| | |agli ufficiali, di cui
| | |all'art. 3, secondo comma,
| | |del testo unico di cui al
| | |regio decreto 31 dicembre
| | |1928, n. 3458, come
| | |sostituito dalla legge
| | |26 febbraio 1960, n. 165,
| | |nonche' quelle in materia
| | |di cessazione dal servizio,
| | |attribuzione e liquidazione
| | |del trattamento normale di
| | |quiescenza del personale
| | |militare e di collocamento
| | |a riposo per eta' e
| | |liquidazione del
| | |trattamento normale di
| | |quiescenza del personale
| | |civile di cui all'art. 2,
| | |secondo comma, del decreto
| | |del Presidente della
| | |Repubblica 19 gennaio 1976,
| | |pubblicato nella Gazzetta
| | |Ufficiale n. 182 del
| | |13 luglio 1976, gia'
| | |conferite ai comandanti di
| | |regione militare, sono
| | |attribuite all'Ispettore
| | |logistico dell'Esercito,
| | |che le esplica anche a
| | |mezzo delega.".

- Il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti gli stipendi fissi per il regio esercito", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1928;
si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla
legge 26 febbraio 1960, n. 165:
"Art. 3 (Primo comma dell'art. 12 del regio decreto
27 ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi
agli ufficiali generali e' fatta con decreto Ministeriale,
da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli
altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari
territoriali o del comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle
Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1935, n. 1544, e' da registrarsi dagli uffici di
controllo distaccati della Corte dei conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
gennaio 1976 reca "Determinazione degli uffici del
Ministero della difesa competenti a disporre il
collocamento a riposo del personale e la liquidazione del
trattamento di quiescenza"; si riporta il testo dell'art.
2:
"Art. 2. - I comandi periferici dell'Esercito
competenti a provvedere per la cessazione dal servizio per
eta' e a liquidare il trattamento normale di quiescenza dei
sottufficiali in servizio permanente, degli ufficiali e
sottufficiali trattenuti ai sensi della legge 20 dicembre
1973, n. 824, e dei militari di truppa in servizio
continuativo in servizio presso i comandi medesimi, gli
uffici dipendenti e gli altri comandi, istituti, scuole
compresa l'Accademia, enti e reparti della forza Armata
aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale
sono:
1) i comandi militari territoriali di regione e il
comando militare della Sardegna per il personale non
appartenente all'Arma dei carabinieri;
2) i comandi di legione territoriale per gli
appartenenti all'Arma dei carabinieri. Il comando legione
territoriale dei carabinieri del Lazio e' competente a
provvedere anche per il personale in servizio presso la
scuola allievi carabinieri di Roma.
I comandi predetti sono altresi' competenti a
provvedere al collocamento a riposo per eta' ed a liquidare
il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili
(esclusi i magistrati militari) ed operai nonche' a
liquidare il trattamento normale di quiescenza del
personale militare contemplati all'art. 1, che prestano
servizio nelle destinazioni indicate al precedente comma,
esclusi i preposti ai comandi medesimi ed i comandanti di
divisione e di brigate dell'Arma dei carabinieri.
I comandi periferici della Marina e dell'Aeronautica
competenti a provvedere al collocamento a riposo per eta'
ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli
impiegati civili (esclusi i professori e gli assistenti di
ruolo delle Accademie navale ed aeronaurica e dell'Istituto
idrografico della Marina) e degli operai che prestano
servizio presso i comandi medesimi e gli altri comandi,
istituti, scuole comprese le Accademie, enti e reparti
della forza armata aventi sede nella rispettiva
circoscrizione territoriale sono i comandi in capo di
dipartimento marittimo, i comandi militari marittimi
autonomi ed i comandi di regione aerea.".



 
Art. 29
Disposizioni in materia di acquisti all'estero
di materiali per l'Amministrazione della difesa

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica) convertito in legge, con
modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere,
in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di
contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi,
con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto e di quelli
riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte
dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni,
anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui
al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN
cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui
contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva
del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli
affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed
attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
favore di universita' e di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione
della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di
precisione che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da
ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse
anticipazioni di importo non superiore ad un terzo
dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia.".



 
Art. 30
Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Nota all'art. 30:
- La legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante "Onoranze
ai Caduti in guerra", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1951; si riporta il testo
dell'art. 2, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - In aggiunta alle atttribuzioni stabilite
dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n.
132, spetta al commissario generale provvedere al
censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e
successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari e militarizzati italiani deceduti
in conseguenza della guerra, sia nel territorio
metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 13
aprile 1946, purche' per i militarizzati sia stato
accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra
ai familiari, che la mortte fu dovuta al servizio di
guerra;
b) dei militari e civili deceduti in stato di
prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno
1940;
c) dei partigiani e patrioti deceduti in
conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre
1943;
d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre
1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di
guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
f) dei militari, dei militarizzati e dei civili
italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle
ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella
guerra di Spagna;
f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari
deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno
interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4
marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti
durante le missioni di pace.".



 
Art. 31
Differimento di termine

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' differito fino al 31 luglio 2003.



Note all'art. 31:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre
2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4:
"Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione del relativo schema,
corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,

entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore dal medesimo decreto legislativo, dei militari, in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa. Il decreto
legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi;
(Omissis).
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e
criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331", e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.



 
Art. 32
Assetto giuridico, organizzativo e gestionale
del Circolo ufficiali delle Forze armate

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso e' destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.



Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400 del 1988, si vedano le note all'art. 9, comma 1.
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, recante
"Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze
armate d'Italia e approvazione del relativo statuto", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio
1935.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, l'art. 4,
nel definire l'esercizio di imprese ai fini
dell'applicazione dell'IVA, elenca al quinto comma le
attivita' considerate commerciali ovvero non commerciali.



 
Art. 33
Alloggi di servizio

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.



Nota all'art. 33:
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante
"Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di
servizio per il personale militare e disciplina delle
relative concessioni", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.



 
Art. 34
Beneficio a favore dei congiunti del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese
sanitarie sostenute dal medesimo personale

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.



Nota all'art. 34:
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998; si riporta il testo
dell'art. 1, commi 1 e 2:
"Art. 1. - 1. All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad
un quarto della capacita' lavorativa sono soppresse. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a
decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.
246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del
numero di vacanze nell'organico.".



 
Art. 35
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".



Note all'art. 35:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle
contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di
amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali
delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di
contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e
della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a
favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli
uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei
comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del
Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a
servizi e finalita' di protezione civile, di difesa
nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese

anticipate dai comuni per l'organizzazione delle
consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di
emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al
personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione
forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del
titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180.".



 
Art. 36
Modifica all'articolo 12 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".



Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente
decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31
dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in
deroga a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del
presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di
cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel
trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera
b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti
annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti
disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione e'
autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la
ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto
del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la
decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente
dalla data di conclusione del primo corso di formazione
relativo al concorso per titoli.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli
di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma
1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000,
e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale
con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di
anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero
corrispondente a quello dei posti messi a concorso,
aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e
24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1,
del presente decreto.".



 
Art. 37
Disposizioni a favore dei congiunti del personale
delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".



Note all'art. 37:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni
conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento
della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi
precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento
ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di
polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui

all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso
per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani che abbiano i requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso
alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e
siano in possesso del titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso
di formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le
esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia

deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui

all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano
superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il
giudizio di idoneita' sono nominati operatori tecnici in
prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo
di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n.
121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri), come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi

allievi carabinieri). - 1. Gli arruolati volontari di cui:
a) all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi
al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale,
dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la
nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami,
ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine
del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
b) all'art. 4, comma 2, conseguono la nomina a
carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine
della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel
ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine
del corso integrativo. Le suddette nomine sono conferite
con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
2. Possono essere inoltre ammessi al primo corso
utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera
a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i
figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art.
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne
facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
di cui all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni
impeditive previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative
individuate con decreto del Ministro della difesa che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare
esposizione al rischio.
4. I militari in servizio ed in congedo delle Forze
Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri,
nonche' il personale appartenente alle altre Forze di
Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso.
5. Gli arruolati volontari di cui all'art, 4, comma
1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con
determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da
questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso
gli istituti d'istruzione dell'Arma.
6. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si
applicano le norme di cui al regolamento per le scuole
allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale".



 
Art. 38
Disposizioni a favore dei congiunti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 39
Convenzioni in materia di sicurezza

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno
per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita' commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.



Note all'art. 39:
Comma 3.
- Il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2000) e' il seguente:
"Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). - (Omissis).
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le
somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da
privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di
polizia sono versate in apposita unita' previsionale di
base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate".
Comma 4.
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 18 (Indennita' per il personale della polizia
stradale impiegato nei servizi autostradali). - 1. In
occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute
tra il Ministero dell'interno e le societa' concessionarie
di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia
sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato
per le indennita' di cui agli articoli 1 e 3 della, e
successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato.
2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le
somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a
titolo di rivalutazione delle indennita' nelle misure
attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione
programmato in sede di relazione previsionale e
programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
essere ripartite fra il personale della polizia di Stato
che svolge i servizi di polizia stradale in ambito
autostradale.
3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la
corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2,
il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere
la misura di L. 10.000 pro-capite, saranno stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali
della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e
quelle ripartite sara' devoluta al Fondo per il personale
della polizia di Stato".



 
Art. 40
Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della
Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni; b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le
fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in
misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio; c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una
sanzione disciplinare puo' essere inflitta, anche in relazione
alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto
delle specifiche esigenze disciplinari; d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione
cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti
disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo
2001, n. 97; e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione,
a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti
necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni
dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze,
nonche' di quelle del Capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza; f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento
disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle
procedure, prevedendo, per le sanzioni piu' gravi della pena
pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un
organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che
sostiene la contestazione e la difesa, nonche' la
rideterminazione, con le medesime finalita' di semplificazione e
accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi
collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale; g) previsione dei casi, delle modalita' e degli effetti della
riapertura del procedimento disciplinare, nonche' della
riabilitazione; h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.



Nota all'art. 40:
Comma 1:
- La legge 27 marzo 2001, n. 97 reca: "Norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".



 
Art. 41
Tecnologie delle comunicazioni

1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.



Note all'art. 41:
- L'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante:
"Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero" e' il seguente:
"Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
previo confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29:
a) (omissis);
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti
di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore
delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione
della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero con particolare riguardo alle materie
tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;".
- Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 reca:
"Istituzione presso l'Istituto superiore postale,
telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e
telefonia".
- L'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti" e' il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1.-3. (omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo".
- L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1.-23. (Omissis).
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1, comma
1.
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e' il
seguente:
"Art. 14. (Controlli) - 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.
- L'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
e' il seguente:
"Art. 112 - (Disposizioni in materia di inquinamento
elettromagnetico) - 1. Una quota non inferiore al 10 per
cento della dotazione del fondo di cui all'art 103 e'
destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare
riferimento alle seguenti finalita':
a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca
per approfondire la conoscenza dei rischi connessi
all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, nonche' adeguamento delle strutture e
formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai
controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie
a basso impatto ambientale in rado di minimizzare le
esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita'
previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del
Ministro dell'ambiente.
- L'art. 2, comma 6, lettera d) della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e'
il seguente:
"Art. 2 (Divieto posizioni dominanti). - 1-5.
(Omissis).
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati
da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di
irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale,
trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano
delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti
previsti nel presente comma. L'Autorita' puo' stabilire per
l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale
maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del
pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione
degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle
reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e
locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle
frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a)-c) (omissis);
d) riserve di frequenza per la diffusione del
segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed
uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;"
- L'art. 29 della deliberazione n. 435/01/CONS
dell'Autorita' per le garanzie nella comunicazioni del
15 novembre 2001, recante: "Approvazione del regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale" e' il seguente:
" Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e
della concorrenza). - 1. L'Autorita', ai fini di garantire
la tutela del pluralismo, dell'obiettivita', della
completezza e dell'imparzialita' dell'informazione,
dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta'
e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si
realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di
contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento
entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della
partecipazione alla sperimentazione e considerando il

titolo preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 66/01:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di
contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente
agli operatori di rete, i quali rappresentano un
particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione
della qualita' della programmazione e del pluralismo
informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione
della qualita' della programmazione, pluralismo informativo
a livello locale, della natura comunitaria, con particolare
riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere
sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza di
risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli
richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso
alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di
cui alla precedente lettera a) in condizioni di parita' di
trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla
separazione contabile dei soggetti titolari di
autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del
presente regolamento;
d) norme in materia di limiti alla capacita'
trasmissiva destinata ai programmi criptati;
e) le modalita' per l'adozione di specifici
provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
legge n. 249/1997, in materia di accordi fra fornitori di
contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di
trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza,
obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione,
sentita l'Autorita' garante per la concorrenza e del
mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai
licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle
ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli
operatori di rete anche tenendo conto della scarsita' delle
risorse e della necessita' di promuovere l'innovazione.".
- L'art. 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi", come modificate
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali
su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a
larga banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati di programmi televisivi digitali su frequenze
terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma
nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione
di trasmissioni televisive e servizi della societa'
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente
derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e
comunque almeno il quaranta per cento della capacita'
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano
societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via
cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati
televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono
consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o
di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito
locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito
nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da
questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la
diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando
quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art.
1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i
soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono
irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica
digitale su frequenze terrestri avviene secondo le
modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB
(digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora
e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e
DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi
e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2006.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in
relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma
6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le
autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui
all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
individuazione delle rispettive responsabilita', anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei principi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre
ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque
programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte
dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente
per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai
servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa'
concessionaria dello stesso servizio pubblico
radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di
diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
della concessionaria pubblica devono essere distinti dai
blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' adotta
. Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2,
comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che
esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento
degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su
base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze nonche' delle norme
urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare
riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle
trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di
acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate
dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere
produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare
tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano
destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1,
comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
apposito studio sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
per la regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.".



 
Art. 42
Delega per la trasformazione degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni

1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministro della
salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla
vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia
e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti
medesimi; b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al
principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo,
da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo,
nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di
amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di
amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati
dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e
comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e
della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i
componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei
requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente
verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore
generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di
amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della
ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione
interessata; c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i
rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti
trasformati. Il personale gia' in servizio all'atto della
trasformazione puo' optare per un contratto di lavoro di diritto
privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti; d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure
idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di
ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le
universita', al fine di elaborare e attuare programmi comuni di
ricerca, assistenza e formazione; e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei
risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la
partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di
lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e
dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura
no-profit delle fondazioni; f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna
fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici
progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla
comunita' scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e
ricercatori considerando la necessita' di garantire la qualita'
della ricerca e valorizzando le specificita' scientifiche gia'
esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta'
locali; g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi
di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone
l'autonomia giuridico-amministrativa; h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e
scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture,
caratterizzati da flessibilita' e temporaneita' e prevedere
modalita' di incentivazione, anche attraverso la collaborazione
con gli enti di cui alla lettera e); i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel
rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati
dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri
soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di
assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualita' e
maggiore efficienza del servizio reso; l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati
verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di
esenzione fiscale; m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la
eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di
una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari
specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza; n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in
favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo
aventi analoghe finalita'; o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali
aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della
ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo
indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca
biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente
qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della
comunita' scientifica nazionale e internazionale e delle
istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di
consulenza e di supporto tecnico; p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della
lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio
funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle
lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra
funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di
indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal
Ministro della salute e per l'altra meta' dal presidente della
regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita' e di
onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente
dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le
funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale
nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque
l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della
salute, sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresi' il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 42:
Comma 1:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
concerne il "Riordinamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421".



 
Art. 43
Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico dedicati a particolari discipline

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.
 
Art. 44
Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.



Nota all'art. 44:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 46,
47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
percezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
"Art. 46 (Approvvigionamento e somministrazione a
bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per
l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II,
II, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere
provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno
1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal
medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico
fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il
numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio
di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata;
inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo
ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devo essere
rimesse al farmacista, il quale ne trattiene per il proprio
discarico e trasmette l'altra al medico di porto,
annotandovi la dicitura: "spedita il giorno..... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il
capitano della nave e' consegnatario delle preparazioni e
deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e
firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo
ove e' iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave
per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione.".
"Art. 47 (Approvvigionamento e somministrazione nei
cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle
preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le
aziende industriali, commerciali ed agricole, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle
disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome
dell'azienda ed il luogo ove e' ubicato il cantiere per il
quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori
addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e'
ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere
rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla competente unita'
sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il
giorno.... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo
e' punito cona la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere
o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e'
consegnatario delle preparazioni e deve annotare in
apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e
firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale
nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve
essere conservato per la durata di due anni dal giorno
dell'ultima registrazione.".
"Art. 48 (Approvvigionamento per le necessita' di
pronto soccorso). - 1. Fuori delle ipotesi di detenzione
obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e
47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della
custodia e dell'utilizzazione, alla detenzione di dette
preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di
equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri,
marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di
carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti
quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze
mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni che gli
interessati sono tenuti ad osservare.".



 
Art. 45
Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalita' e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.



Note all'art. 45:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 concerne la
"Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".



 
Art. 46
Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.



Note all'art. 46:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 129 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
"Art. 129. - In caso di sospensione o di
interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da
qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa
derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il
prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare
tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il
curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113,
lettera a) per la eventuale decadenza, sia stato
autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio
medesimo non sia preposto la stesso fallito, la nomina di
un sostituto, che ha la responsabilita' del servizio, e'
soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del
prefetto sono definitivi.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma
2 della legge 16 marzo 1990, n. 48:
"Art. 1. - 1. ( Omissis).
2. Successivamente all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero
gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse
devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei
all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti
o di nuova istituzione, secondo l'ordine della
graduatoria.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma
2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di
riordino del settore farmaceutico":
"2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i
cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica
europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e
politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti,
che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 12,
quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante
"Norme concernenti il servizio farmaceutico":
"Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia
ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non
puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se
non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del
trasferimento.".



 
Art. 47
Istituto superiore di sanita'

1. All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1 gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma
93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri
Ministri competenti, possono essere concessi in uso
perpetuo e gratuito alle universita', con spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle
stesse, gli immobili dello Stato liberi.".



 
Art. 48
Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 e' individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 49
Convenzione di Oviedo sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.



Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma
1 della legge 28 marzo 2001, n. 145:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori
disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento
giuridico italiano ai principi e alle norme della
Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".



 
Art. 50
Modifica all'articolo 27 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.



Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 27, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, come ulteriormente modificato dalle presente
legge:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attivita'
produttive). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita'
produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di industria,
artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere,
cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con
l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".



 
Art. 51
Tutela della salute dei non fumatori

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.



Note all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400, di veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come
sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n.
448:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni
dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250; la misura
della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 2, che non
ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo,
sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro
2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi
contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella
presente legge non e' trasmissibile agli eredi".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1342, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse

delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente".
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 3,
5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584
(Divieto di ffimare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico):
"Art. 3. - Il conduttore di uno dei locali indicati
all'art. 1, lettera b) puo' ottenere l'esenzione
dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della presente
legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria
o un impianto di ventilazione rispettivamente
corrispondenti alle caratteristiche di definizione e
classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco
apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di
condizionamento, contenente le caratteristiche tecniche di
funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare e'
autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita',
disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidita'
relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali
di cui all'art. 1, lettera b), in base ai quali dovranno
funzionare gli impianti di condizionamento o di
ventilazione".
"Art. 5. - Ferme le sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge, l'autorita' di pubblica sicurezza
puo' adottare le misure di cui all'art. 140 del regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'art.
2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano
funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non
siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati
dall'autorita' di pubblica sicurezza, l'autorizzazione
all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare
prevista all'art. 3, terzo comma, e' sospesa dall'autorita'
locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera
b) del precedente comma. La sospensione puo' essere
revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo
la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in
esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata
dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni
contenute nella lettera b) del primo comma del presente
articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco
puo' revocare, sentito l'ufficiale sanitario,
l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto
di fumare prevista dall'art. 3, terzo comma".
"Art. 6. - Sono a carico del conduttore di uno dei
locali indicati all'art. 1, lettera b) tutte le spese
necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al
precedente articolo".
"Art. 8. - La violazione, quando sia possibile, deve
essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale
e' ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di
chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al
trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti in Italia entro il
termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il
trasgressore puo' provvedervi, entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di contestazione o di
notificazione, anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale nel luogo e con le modalita' indicate nel
verbale di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al
sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla
notificazione, il trasgressore e' ammesso al pagamento, con
le modalita' di cui al precedente comma, di una somma pari

ad un terzo del massimo della sanzione".
"Art. 9. - I soggetti legittimati ad accertare le
infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2
della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il
pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto
al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta
entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per
l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo,
stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme
con le spese per le notificazioni, all'autore della
violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento

stesso, che non puo' essere inferiore a trenta giorni e
superiore a novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre
azione davanti al pretore del luogo in cui e' stata
accertata la violazione entro il termine massimo prefisso
per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non
sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i
quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita'
giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione l'opponente puo'
stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a
quanto disposto dall'art. 82, secondo comma del codice di
procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta
alla formalita' della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il
pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da
tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura

della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed
ai soggetti interessati.
E' inappellabile la sentenza che decide la
controversia".
"Art. 10. - Il diritto a riscuotere le somme dovute
per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e'
stata commessa la violazione".
"Art. 11. - Salvo quanto e' disposto dall'art. 9,
decorso il termine prefisso per il pagamento, alla
riscossione delle somme dovute, su richiesta
dell'amministrazione della sanita', procede l'Intendenza di
finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle
norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.



 
Art. 52
Modalita' dell'accertamento medico-legale
effettuato dal Ministero della salute

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facolta' di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi: a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi
giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario
sottoporre l'interessato ad esame diretto; b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di
giudizio tra gli organi competenti; c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli
accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e
medico-legale espressi; d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non
permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



Nota all'art. 52:
- La legge 10 agosto 1950, n. 648 concerne "Riordino
delle pensioni di guerra". La tabella A), ad essa allegata,
individua, ripartendole in 8 categorie, le diverse lesioni
ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad
assegno rinnovabile. La tabella B), ad essa allegata,
individua le diverse lesioni ed infermita' che danno
diritto ad indennita' per una volta soltanto.



 
Art. 53
Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata

1. Alla provincia autonoma di Trento e' assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 54 Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2122-bis): Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14,
da 16 a 20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella
seduta del 14 gennaio 2002. Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e
dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
(Frattini) il 14 gennaio 2002. Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede
referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31
gennaio 2002; 6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo
2002. Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo
2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271): Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede
referente, il 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni,
2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile
2002, 8 maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9,
10, 17 luglio 2002. Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on.
Boscetto). Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con
modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B): Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede
referente, l'11 novembre 2002, con pareri delle commissioni
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della
Commissione parlamenteare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre
2002 e 3, 4, 5 dicembre 2002. Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con
modificazioni l'11 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B): Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede
referente, il 13 dicembre 2002, con pareri delle
commissioni 5a, 12a e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre
2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.



Nota all'art. 54:
- L'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa, anche al
fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico.".



 
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