Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2002
Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002, recante il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52;
Vista la direttiva ministeriale 2001/58/CE della commissione del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che stabilisce e fissa le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonche' quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza);
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;
Ritenuto necessario ovviare ad un errore di trascrizione contenuto nell'art. 2, ed un errore sostanziale dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2002;
Ritenuto necessario ovviare ad eventuali disguidi in ordine alla data di decorrenza prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto 7 settembre 2002.
Decreta:
Art. 1.
1. L'ultimo rigo dell'art. 2 il termine "espressione" viene sostituito da "esposizione".
 
Art. 2.
1. L'art. 3 viene sostituito dal seguente:
la scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata all'utilizzatore.
 
Art. 3.
2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 viene sostituita dalla seguente:
a) a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.
Roma, 12 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia
 
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