Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 24 dicembre 2002 |
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente; Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici; Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche; Ordina: Art. 1. 1. E' vietato: a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali; b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a); c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie ammali. |
| Art. 2. La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8 |
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