Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita' dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformita' da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, il supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
"Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 16, 19 e 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.".
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.".
"Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i
casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto
di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessita' del
rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico
interesse, l'amministrazione competente puo' annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al
comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti
che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.".
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni reca: legge urbanistica" ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n. 244.
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, reca: "Norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e
successive modificazioni, reca: "Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23.
- Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, reca: "Disposizioni per
l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti
in materia edilizia", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, reca: "Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, supplemento ordinario.
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni, reca: "Norme per la disciplina delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64, e succesive
modificazioni, reca: "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76.
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni reca: "Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21.
- Il testo dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, recante: "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche). - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilita' e la
visitabilita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni, sono eseguite in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del
vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti
al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli
articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformita' alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla
verifica della conformita' del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.
Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilita' e
di abitabilita' per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. A tal fine puo' richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20,
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della
dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformita' alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'amministrazione competente, che ne da' atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e'
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilita' e di abitabilita' e'
condizionato alla verifica tecnica della conformita' della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformita' dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformita' siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o
l'abitabilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono
puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e
con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di
cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo
restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32,
comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che
una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata
legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali
per la contrazione di mutui con finalita' di investimento,
una quota almeno pari al 2 per cento e' destinata ai
prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118
del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.".
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni, reca: "Norme per la sicurezza degli
impianti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
1990, n. 59.
- Il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, reca:
"Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 379, reca: "Disposizioni regolamentari in materia
edilizia (Testo C)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, supplemento ordinario.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come
modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, reca: "Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento
ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, e'
il seguente:
"d) "interventi di ristrutturazione edilizia , gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia", e' pubblicato, nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento
ordinario, come modificate dal decreto qui pubblicato e' il
seguente:
"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente che comportino aumento di unita'
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso.".
- Il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.".
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20 [Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)]. - 1. La domanda per il
rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11, va presentata
allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti
dalla parte II, nonche' da un'autocertificazione circa la
conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel
caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche' i
pareri di cui all'art. 5, comma 3, sempre che gli stessi
non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
e, valutata la conformita' del progetto alla normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata
da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da
quelle di cui all'art. 5, comma 3, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica
l'art. 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici
giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito
della conferenza di servizi di cui al comma 6.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si
applica anche al procedimento per il rilascio del permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a
seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di
cui all'art. 14.".
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7,
e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda".
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive" ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"A) Norme generali sulla tutela delle cose di interesse
storico ed artistico - Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e
14-quater, della legge 7 agosto 1990. n. 241, recante:
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il
seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su
motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e'
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 31 [Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformita' o con variazioni
essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)]. - 1. Sono interventi eseguiti in totale difformita'
dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo,
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di
opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non puo' comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari,
che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo
di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita'
giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo art. 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione
alla competente autorita' giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
comma 3.".
- Il testo dell'art. 33, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 33 [Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale difformita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]. - 1. Gli
interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in
totale difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e
gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine
stabilito dal dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese
dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria
pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato,
con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.
392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data
di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del
costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non
tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro
relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art. 16
della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili,
anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di
cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere
non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di
cui all'art. 31, comma 8.
6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di
cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita'
dalla stessa.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 34 [(Interventi eseguiti in parziale difformita'
dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)]. - 1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformita' dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato
dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformita', il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
comma 3, eseguiti in parziale conformita' dalla denuncia di
inizio attivita'.".
- Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 35 [Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprieta' dello Stato o di enti pubblici (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)]. - 1. Qualora sia accertata la
realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'art. 28, di interventi in assenza di permesso di
costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato
o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a
spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, nonche' quello di altri
enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attivita' ovvero in totale o parziale difformita' dalla
stessa.".
- Il testo dell'art. 36, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"1. In caso di interventi realizzati in assenza di
permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in
assenza di denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di
cui all'art. 22, comma 3, o in difformita' da essa, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3,
33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso,
o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.".
- Il testo dell'art. 37, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all'art. 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita'
dalla denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516
euro.".
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 38 [Interventi eseguiti in base a permesso
annullato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto
legislativo 18 gosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109)]. - 1. In caso di annullamento del permesso di
costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale applica
una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra
quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione
dell'agenzia e' notificata all'interessato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi
i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria di cui all'art. 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma
3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti
per la formazione del titolo.".
- Il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 39 [Annullamento del permesso di costruire da
parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n.
765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1)]. - 1. Entro dieci anni dalla loro
adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della loro adozione, possono essere annullati
dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro
diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1, ed e' preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la
regione puo' ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal
codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e
da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al
comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo
annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in
contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.".
- Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 40 [Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)]. - 1. In caso di interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto
con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora
il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti,
la regione puo' disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e'
adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di
agibilita' dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e'
notificato al titolare del permesso o, in mancanza di
questo, al committente, al costruttore e al direttore dei
lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al
comune.
3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a
tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono
adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni
della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la
rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere e' assegnato un termine entro il quale il
responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie
spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla
esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente
tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia
di inizio attivita'".
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 44 [Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n.
47, articoli 19 e 20, decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298)]. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste
dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a
51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a
51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a
scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformita' o in assenza del
permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformita' dalla stessa.".
- Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 46 [Nullita' degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il
17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)]. 1. Gli atti
tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo
il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di
cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si
applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per
il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorita' giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma
3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della
stessa.".
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 48 [Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)]. - 1. E' vietato a tutte
le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso
di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente
al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare
alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario
della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una
sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che
gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, puo' essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante
il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia'
usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo'
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore
al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta
e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza della
stessa.".



 
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