Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI BOLZANO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Bolzano ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8; del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: a) detrazione di 258 euro ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione di 310 euro per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2002 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2003 con decreto del presidente della giunta provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione e' il reddito complessivo (a netto della detrazione per l'abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare. 2. La detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito familiare percepito nel 2002, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2003. 3. Di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 4. Di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (come previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I.), purche' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per motivi di lavoro o di studio, limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso e' necessario presentare all'ufficio entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2003 un'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico; l'abitazione posseduta a titolo di comproprieta' nella quale uno dei contitolari abbia la residenza; le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate. (Omissis). |
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