Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002 |
Disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas (modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00). (Deliberazione n. 221/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 dicembre 2002, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l' erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; l'Autorita' con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00), ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas; ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' soggetta a separazione societaria dall'attivita' di vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a far data dal 1 gennaio 2002 per gli esercenti che forniscono almeno centomila clienti finali e a decorrere dal 1 gennaio 2003 per gli altri esercenti; l'Autorita' con la deliberazione 28 dicembre 2001, n. 334/01, pubblicata Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 9 marzo 2002 (di seguito indicata come deliberazione n. 334/01), ha modificato l'art. 31 della deliberazione n. 47/00 relativo alle societa' separate di distribuzione e di vendita di gas naturale; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21, commi 2, 3 e 4; Visti: la deliberazione n. 47/00; la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002; la deliberazione n. 334/01; Visto il testo coordinato della "Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali dei servizi di distribuzione e vendita del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" risultante dalle modificazioni e integrazioni apportate dalla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 334/01, e proposte dalla presente delibera (allegato A); Considerata l'esperienza attuativa della disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale definita dalla deliberazione n. 47/00, in vigore dal 1 gennaio 2001 per tutti gli esercenti di distribuzione e vendita del gas con numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1999, e valutate le difficolta' incontrate dagli esercenti di minori dimensioni nell'applicazione degli obblighi di registrazione previsti dalla citata deliberazione; Considerato che, ai sensi all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01 l'esercente il servizio di distribuzione e' responsabile del servizio di misura del gas per i clienti finali; Ritenuto che sia opportuno apportare modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 47/00 al fine di prevedere: che l'esercente documenti la causa di mancato rispetto del livello specifico o generale per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto siano riconducibili a forza maggiore o a causa del cliente o di terzi; la comunicazione da parte dell'esercente al cliente del codice univoco attribuito dallo stesso esercente alla richiesta di prestazione almeno per gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione; di estendere, se pure in forma semplificata e con la dovuta gradualita' l'applicazione della direttiva anche agli esercenti con meno di 5.000 finali alimentati in bassa pressione; Delibera: Art. 1. Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 1.1. L'art. 1, comma 1.1, lettere b), c), d), g) e u) della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) e' sostituito con il seguente: "b) "distribuzione" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.7 e 4.11, della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); c) "esercente" e' il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilita' relativo ad una qualsiasi delle attivita' di distribuzione, di misura e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione, o anche relativo a piu' di una di queste; d) "cliente" e', ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa pressione; e' altresi ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti; g) "terzi" sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell' esercente medesimo; u) "atti autorizzativi" sono le concessioni, autorizzazioni o servitu' il cui ottenimento e' necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente;". 1.2. All'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 47/00 sono aggiunte le seguenti definizioni: nn) "misura" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01; oo) "vendita" e' l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01; pp) "cliente finale" e' il consumatore che acquista gas per uso proprio. 1.3. L'art. 2 della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2.1. La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualita' commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera c). L'esercente puo' definire e proporre in modo non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualita' e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalita' previste dall'art. 32.". 1.4. L'art. 23, lettera b), della deliberazione n. 47/00 e' sostituito con il seguente: "b) cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;" 1.5. All'art. 23 della deliberazione n. 47/00 e' aggiunto il seguente comma: "23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.". 1.6. L'art. 25, comma 25.2, della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente. "25.2 L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.". 1.7. All'art. 30, comma 30.2, della deliberazione n. 47/00 le parole "agli utenti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualita' e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici" sono sostituite dalle parole "ad ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualita' di sua competenza e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di sua competenza." 1.8. All'art. 30, comma 30.3, della deliberazione n. 47/00 le parole "agli utenti" sono sostituite dalle parole "ai clienti finali, che abbiano in essere con l'esercente stesso un contratto di fornitura, relativamente ai livelli di qualita' di sua competenza". 1.9. All'art. 30 della deliberazione n. 47/00 e' aggiunto il seguente comma: "30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera a), e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.4, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera a).". 1.10. L'art. 32 della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Standard di qualita' definiti dall'esercente). - 32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualita' commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualita' non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva. 32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualita' commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entita' non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24. 32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorita' di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualita' fa riferimento a tali standard anziche' ai corrispondenti livelli di qualita' definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. 32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualita' commerciale informa l'Autorita' con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1. 32.5 Il cliente finale del mercato libero puo' chiedere all' esercente del servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualita' commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente puo' concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entita' degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento.". 1.11. L'art. 33, comma 33.3, della deliberazione n. 47/00 e' sostituito dal seguente: "33.3 Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio: a) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e' subentrato, anche qualora il numero di clienti finali alimentati in bassa pressione del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000; b) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e' subentrato, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.". 1.12. All'art. 33 della deliberazione n. 47/00 sono aggiunti i seguenti commi: "33.4 Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e dei comuni nei quali e' in corso l'avviamento del servizio, a partire dal 1 gennaio 2004: a) gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva; b) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30; c) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30. 33.5 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.4, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia.". 1.13. In tutta la direttiva di cui alla deliberazione n. 47/00, salvo diversa indicazione nei precedenti commi, la parola "utente" e' sostituita dalla parola "cliente" tranne nei commi 1.1, lettere h), m), p), q), r), y), dd), ee) e ll), 3.2, 4.2, lettera f), 8.2, 15.3, 20.1, 21.1, 29.1, 29.4, lettere a) e b), 30.2, 30.3, 33.2 e 33.3 dove la parola "utente" e' sostituita dalle parole "cliente finale"; le parole "atti di terzi" sono sostituite dalle parole "atti autorizzativi". |
| Art. 2. Disposizioni finali 2.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1 gennaio 2003. Sul medesimo sito internet e' pubblicato il testo della deliberazione n. 47/00 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la deliberazione n. 334/01 e con il presente provvedimento (allegato A). Milano, 19 dicembre 2002 Il presidente: Ranci |
| Allegato A Deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00 (testo coordinato con le modifiche apportate dalle deliberazioni 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02, in vigore dal 1 gennaio 2003). Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481. Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/1995; b) "distribuzione" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.7 e 4.11, della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); c) "esercente" e' il soggetto che eroga il servizio di pubblica utilita' relativo ad una qualsiasi delle attivita' di distribuzione, di misura e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione, o anche relativo a piu' di una di queste; d) "cliente" e', ai fini della presente direttiva, il cliente finale del mercato vincolato o del mercato libero, allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa pressione; e' altresi' ogni altro soggetto che richiede all'esercente, per conto del suddetto cliente finale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione, di misura o di vendita del gas a mezzo di reti; e) "livello specifico di qualita'" e' il livello di qualita' riferito alla singola prestazione da garantire al cliente; f) "livello generale di qualita'" e' il livello di qualita' riferito al complesso delle prestazioni; g) "terzi" sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'esercente medesimo; h) "avviamento del servizio nel comune" e' il periodo di tempo compreso tra la data di attivazione della fornitura del gas al primo cliente finale servito dall'esercente nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui viene attivata la fornitura al primo cliente finale nel medesimo comune; i) "pressione" e' la pressione relativa del gas; j) "bassa pressione" (BP) e': (i) la pressione del gas non superiore a 0,04 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; (ii) la pressione del gas non superiore a 0,07 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatti; k) "condotta" e' l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas; l) "organo di presa" e' la parte di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla condotta stradale ed il prelievo del gas; m) "impianto di derivazione di utenza o allacciamento" e' il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; esso ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza finisce all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; esso comprende l'eventuale gruppo di riduzione; n) "allacciamento interrato" e' la parte di impianto di derivazione di utenza o di impianto di allacciamento, prevalentemente interrata, compresa tra l'organo di presa e l'uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire; o) "gruppo di riduzione" e' il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di entrata variabile a un valore di uscita predeterminato fisso o variabile; p) "gruppo di misura" e' la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati; q) "punto di consegna" e' il punto di confine tra l'impianto di proprieta' dell'esercente o gestito dall'esercente e l'impianto di proprieta' o gestito dal cliente finale; r) "esecuzione di lavori semplici" e': (i) per i clienti finali allacciati alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'allacciamento in bassa pressione, che non necessiti dell'installazione di un gruppo di riduzione e che sia di proprieta' dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; (ii) per i clienti finali allacciati alla rete di media pressione ed alimentati in bassa pressione e per i quali e' prevista l'installazione di un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'allacciamento, che sia di proprieta' dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; s) "esecuzione di lavori complessi" e' la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'allacciamento e/o di condotte di proprieta' dell'esercente o gestiti da esso, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di lavori semplici; t) "completamento del lavoro richiesto" e' la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto dal cliente, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente; u) "atti autorizzativi" sono le concessioni, autorizzazioni o servitu' il cui ottenimento e' necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente; v) "tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi" e' il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo, quale essa risulta dal protocollo dell'esercente; w) "attivazione della fornitura" e' l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo; x) "disattivazione della fornitura su richiesta del cliente" e' la sospensione dell'alimentazione del punto di consegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente con sigillatura o rimozione del gruppo di misura; y) "riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'" e' il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorita' in particolare, dalle clausole contrattuali e dal regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 481/1995; z) "verifica del gruppo di misura" e' l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente; aa) "verifica della pressione di fornitura" e' l'accertamento del livello di pressione nel punto di consegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente; bb) "reclamo scritto" e' ogni comunicazione scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente con la quale il cliente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o piu' requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente; cc) "richiesta di informazioni scritta" e' ogni comunicazione scritta, presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio ottenuto o alle caratteristiche del gas fornito; dd) "lettura" e' la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, o dall'eventuale correttore dei volumi misurati, al fine di quantificare a consuntivo i consumi del cliente finale; ee) "autolettura" e' la rilevazione da parte del cliente finale e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, o dell'eventuale correttore dei volumi misurati; ff) "data di ricevimento della richiesta" e': (i) per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente; (ii) per le richieste avanzate per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente; (iii) per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente, ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente; gg) "data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del cliente" e': (i) per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente; (ii) per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente; (iii) per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente; hh) "conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura e l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura e' conforme alla normativa tecnica vigente; ii) "conferma della richiesta della verifica della pressione di fornitura" e' l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il valore della pressione di fornitura e' conforme alla normativa tecnica vigente; jj) "data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica" e': (i) per le conferme scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente; (ii) per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente; (iii) per le conferme presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente; kk) "data di comunicazione" e' la data di invio, quale risultante dal protocollo dell'esercente o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 11, 12 e 13 della presente direttiva, ovvero la data di comunicazione al cliente, inserita nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione del medesimo documento; ll) "tipologia di utenza" e' la tipologia di utenza in base alla classe del gruppo di misura installato; ai fini della presente direttiva sono previste tre tipologie: (i) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa; (ii) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura dalla classe G 10 compresa e fino alla classe G 25 compresa; (iii) clienti finali per i quali sia installato un gruppo di misura non inferiore alla classe G 40 compresa; mm) "appuntamento personalizzato" e' l'appuntamento fissato su richiesta del cliente in data successiva a quella proposta dall'esercente; nn) "misura" e' l'attivita' di cui all'art. 4, commi 4.8 e 4.9, della deliberazione n. 311/01; oo) "vendita" e' l'attivita' di cui all'art. 4, comma 4.10 della deliberazione n. 311/01; pp) "cliente finale" e' il consumatore che acquista gas per uso proprio. Art. 2. Ambito di applicazione 2.1. La presente direttiva impone a tutti gli esercenti, con le decorrenze definite dal successivo art. 33, livelli specifici e generali di qualita' commerciale del servizio erogato a tutti i clienti, prevedendo per il cliente l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' per le cause definite dall'art. 23, comma 23.1, lettera c). L'esercente puo' definire e proporre in modo non discriminatorio a tutti i clienti, ovvero a particolari tipologie di clienti finali, standard specifici e generali di qualita' e indennizzi automatici, diversi da quelli indicati nella presente direttiva, con le modalita' previste dall'art. 32. Titolo II Indicatori di qualita' commerciale del servizio Art. 3. Individuazione di indicatori di qualita' commerciale del servizio 3.1. Nella definizione dei livelli specifici di qualita' del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori: tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici; tempo di esecuzione di lavori semplici; tempo di attivazione della fornitura; tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente; tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'; fascia di puntualita' per gli appuntamenti con i clienti. 3.2. Nella definizione dei livelli generali di qualita' del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori: tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi; tempo di esecuzione di lavori complessi; tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione; tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente; tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente; tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazione scritte; tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento; grado di rispetto degli appuntamenti con i clienti; numero annuo di letture e autoletture per cliente finale. Art. 4. Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici 4.1. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di comunicazione del preventivo al cliente. 4.2. Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici viene predisposto dall'esercente e comunicato al cliente per ogni richiesta di lavori semplici, con esclusione dei casi previsti dal successivo cornma 4.4, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto dall'esercente. Il preventivo contiene: a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali; b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitu' che eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica; c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta; d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto; e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione e' soggetta ad un livello specifico di qualita' definito dalla presente direttiva, nonche' l'indicazione dell'entita' dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente al cliente in caso di mancato rispetto di tale livello specifico; f) lo schema del contratto di fornitura che puo' essere eventualmente sottoscritto dal cliente finale. 4.3. Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici costituisce un'offerta irrevocabile con validita' non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo puo' essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo. 4.4. L'esercente non e' tenuto a predisporre e a comunicare al cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici nel caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove gia' esistono le condotte. Art. 5. Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi 5.1. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di comunicazione del preventivo al cliente. 5.2. Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi viene predisposto dall'esercente e comunicato al cliente per ogni richiesta di lavori complessi, con esclusione dei casi previsti dal successivo comma 5.5, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto. Tale preventivo contiene quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4.2. 5.3. Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi costituisce un'offerta irrevocabile con validita' non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo puo' essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo. 5.4. Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi l'esercente non comunichi al cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, l'esercente medesimo invia al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della predisposizione del preventivo per conto dell'esercente, nonche' i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo. 5.5. L'esercente non e' tenuto a predisporre e a comunicare al cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi nel caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove gia' esistono le condotte. Art. 6. Tempo di esecuzione di lavori semplici 6.1. Il tempo di esecuzione di lavori semplici e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte del cliente e la data di completamento del lavoro richiesto. Art. 7. Tempo di esecuzione di lavori complessi 7.1. Il tempo di esecuzione di lavori complessi e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte del cliente e la data di completamento del lavoro richiesto. 7.2. Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo invia al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonche' i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo. Art. 8. Tempo di attivazione della fornitura 8.1. Il tempo di attivazione della fornitura e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di fornitura, previa presentazione, da parte del cliente, di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura. 8.2. La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per morosita' del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati. Art. 9. Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente 9.1. Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura stessa. 9.2. La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione, quali volture o subentri immediati. Art. 10. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' 10.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' e' il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di pagamento da parte del cliente presso l'esercente delle somme dovute, ovvero di comunicazione da parte del cliente, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, e la data di riattivazione della fornitura. L'esercente, prima di procedere alla riattivazione della fornitura, puo' richiedere al cliente l'esibizione del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute. Art. 11. Tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione 11.1 Il tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica e la data di comunicazione al cliente dell'esito delle verifiche al riguardo effettuate dall'esercente, ovvero di invio al cliente della bolletta recante la rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta del cliente, fornisce il calcolo dettagliato effettuato per la rettifica di fatturazione. 11.2 Nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi al cliente l'avvenuta rettifica di fatturazione, anche in misura diversa da quella richiesta, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di comunicazione al cliente del documento recante l'esito delle verifiche. Art. 12. Tempo per l'effettuazione della verfica del gruppo di misura su richiesta del cliente 12.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione al cliente dell'esito della verifica. 12.2 Nei casi in cui, ai fini dell'effettuazione della verifica del gruppo di misura, sia necessario l'invio dello stesso presso laboratori qualificati, l'esercente invia al cliente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente ed i tempi previsti per la sua effettuazione. 12.3 L'esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l'esercente registra il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura. Art. 13. Tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente 13.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura e la data di comunicazione al cliente dell'esito della verifica. 13.2 Nei casi in cui, ai fini della verifica della pressione di fornitura, sia necessaria l'installazione di apparecchi di registrazione, l'esercente invia al cliente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonche' i tempi previsti per l'effettuazione della verifica stessa. 13.3 L'esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27, l'esito delle verifiche della pressione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente e' tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura. Art. 14. Tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte 14.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della risposta motivata dell'esercente al cliente, quale risultante dal protocollo dell'esercente o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico. 14.2 La risposta motivata contiene il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta di informazioni scritta, nonche' l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire al cliente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata contiene l'indicazione delle cause di non coerenza del servizio per le quali e' stato presentato il reclamo, nonche' la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'esercente. 14.3 In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste di informazioni scritte, il cliente puo' richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, alle informazioni e ai dati di cui al successivo art. 27, comma 27.1. Art. 15. Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 15.1 Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento e' il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra l'inizio della chiamata telefonica per pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento. 15.2 La rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento si effettua solo per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni: a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura; b) interruzione della fornitura di gas; c) irregolarita' della fornitura di gas; d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura. 15.3 L'esercente fornisce ai clienti finali per le chiamate di pronto intervento uno o piu' recapiti telefonici, attivi ventiquattro ore su ventiquattro, per tutto l'anno, adeguatamente pubblicizzati ed indicati con evidenza in bolletta in conformita' a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorita' ed in particolare dalla deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni. 15.4 L'esercente deve disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestivita' le richieste di pronto intervento. Art. 16. Fascia di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente 16.1 La fascia di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente e' il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento puo' essere concordato con il cliente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita'. 16.2 Al momento di concordare un appuntamento con il cliente, l'esercente e' tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualita' per l'appuntamento concordato nel rispetto della fascia massima di puntualita' di cui al successivo art. 21, comma 21.1, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il cliente. 16.3 Il cliente assicura la propria disponibilita' a ricevere l'esercente per tutta la fascia di puntualita' concordata con l'esercente medesimo. Art. 17. Appuntamenti personalizzati 17.1 L'esercente e' tenuto a fissare, qualora il cliente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10. 17.2 Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente comunica al cliente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, e' dovuto un indennizzo automatico per mancata puntualita' in sostituzione di quello dovuto per mancata tempestivita' in caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta come definito dal successivo art. 21, comma 21.1. Art. 18. Grado di rispetto degli appuntamenti con i clienti 18.1 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente e' la percentuale di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la fascia di puntualita' concordata con il cliente. 18.2 Il grado di rispetto degli appuntamenti con il cliente si applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4. Art. 19. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' 19.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente. 19.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza del cliente e per i quali il cliente non ha richiesto un appuntamento personalizzato. 19.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza del cliente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre: a) dalla data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato; b) dalla nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con il cliente per una delle cause indicate dal successivo art. 23, lettere a) e b), e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo. 19.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente e lo stesso deve richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitu' e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti. 19.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti. 19.6 Nel caso in cui il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato. 19.7 Nei casi di cui al precedente art. 12, comma 12.2, il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente non comprende il tempo intercorrente tra la data di invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso. Art. 20. Numero annuo di letture e autoletture per cliente finale 20.1 Il numero annuo di letture e autoletture per cliente finale e', per ogni singolo cliente finale, la somma del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dal cliente finale stesso. Titolo III Livelli specifici e generali di qualita' commerciale del servizio Art. 21. Livelli specifici di qualita' commerciale del servizio 21.1 I livelli specifici di qualita' commerciale del servizio sono definiti nella tabella 1. Tabella 1 LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA'
===================================================================== | Clienti finali con | Clienti finali con |gruppo di misura fino |gruppo di misura dalla | alla classe G 25 | classe G 40 ===================================================================== Tempo massimo di | | preventivazione per | | l'esecuzione di lavori| | semplici di cui | | all'art. 4 | 15 giorni lavorativi | 20 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | esecuzione di lavori | | semplici di cui | | all'art. 6 | 15 giorni lavorativi | 20 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | attivazione della | | fornitura di cui | | all'art. 8 | 5 giorni lavorativi | 10 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | disattivazione della | | fornitura su richiesta| | del cliente di cui | | all'art. 9 | 5 giorni lavorativi | 7 giorni lavorativi --------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di | | riattivazione della | | fornitura in seguito a| | sospensione per | | morosita' di cui | | all'art. 10 | 2 giorni feriali | 2 giorni feriali --------------------------------------------------------------------- Fascia massima di | | puntualita' per | | appuntamenti | | personalizzati di cui | | all'art. 17, | | comma 17.1 | 3 ore | 3 ore
21.2 I livelli specifici di qualita' di cui al precedente comma 21.1 sono calcolati: a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso in una sola provincia; b) su base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso da piu' province. Art. 22. Livelli generali di qualita' commerciale del servizio 22.1 I livelli generali di qualita' commerciale del servizio sono definiti nella tabella 2. Tabella 2 LIVELLI GENERALI DI QUALITA'
===================================================================== |Livello generale ===================================================================== Percentuale minima di richieste di preventivi per | l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 5,| comunicati entro il tempo massimo di 40 giorni | lavorativi | 85% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di richieste di esecuzione di | lavori complessi, di cui all'art. 7, realizzati | entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi | 85% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di risposte a richieste di | rettifica di fatturazione, di cui all'art. 11, | comunicate entro il tempo massimo di 15 giorni | lavorativi | 90% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo | di misura su richiesta del cliente, di cui all'art. | 12, comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni | lavorativi | 90% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di esiti di verifiche della | pressione di fornitura su richiesta del cliente, di | cui all'art. 13, comunicati entro il tempo massimo | di 10 giorni lavorativi | 90% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di risposte motivate a reclami | scritti o a richieste di informazioni scritte, di | cui all'art. 14, comunicate entro il tempo massimo | di 20 giorni lavorativi | 90% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di clienti con tempo di arrivo | sul luogo di chiamata per pronto intervento, di cui | all'art. 15, entro il tempo massimo di 60 minuti | 90% --------------------------------------------------------------------- Grado minimo di rispetto della fascia di puntualita'| per appuntamenti con i clienti, di cui all'art. 18, | comma 18.2, relativi a sopralluoghi per preventivi | per l'esecuzione di lavori semplici | 90% --------------------------------------------------------------------- Percentuale minima clienti finali con numero annuo | di letture e autoletture, di cui all'art. 20, non | inferiore a 1 | 90%
22.2 I livelli generali di qualita' di cui al precedente comma 22.1 sono calcolati sulle basi territoriali previste dal precedente art. 21, comma 21.2. Art. 23. Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' 23.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' sono classificate in: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorita' pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamita' dall'autorita' competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b). 23.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' rientrano nelle classi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), l'esercente documenta la causa del mancato rispetto. Titolo IV Indennizzi automatici Art. 24. Casi di indennizzo automatico 24.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, l'esercente corrisponde al cliente interessato un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 3. Tabella 3 INDENNIZZI AUTOMATICI PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA'
===================================================================== | | Clienti finali | | Clienti finali | con gruppo di | Clienti finali | con gruppo di | misura dalla | con gruppo di |misura fino alla|classe G 10 alla | misura dalla | classe G 6 | classe G 25 | classe G 40 ===================================================================== Mancato rispetto| | | del tempo | | | massimo di | | | preventivazione | | | per l'esecuzione| | | di lavori | | | semplici di cui | | | all'art. 4 | Euro 25,82 | Euro 51,65 | Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto| | | del tempo | | | massimo di | | | esecuzione di | | | lavori semplici | | | di cui all'art. | | | 6 | Euro 25,82 | Euro 51,65 | Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto| | | del tempo | | | massimo di | | | attivazione | | | della fornitura | | | di cui all'art. | | | 8 | Euro 25,82 | Euro 51,65 | Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto| | | del tempo | | | massimo di | | | disattivazione | | | della fornitura | | | su richiesta del| | | cliente di cui | | | all'art. 9 | Euro 25,82 | Euro 51,65 | Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto| | | del tempo | | | massimo di | | | riattivazione | | | della fornitura | | | in seguito a | | | sospensione per | | | morosita' di cui| | | all'art. 10 | Euro 25,82 | Euro 51,65 | Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto| | | della fascia di | | | puntualita' per | | | appuntamenti | | | personalizzati | | | di cui all'art. | | | 17, comma 17.1 | Euro 25,82 | Euro 51,65 | Euro 103,29
Art. 25. Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico 25.1 L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, sia riconducibile ad una delle cause di cui al precedente art. 23, lettere a) e b). 25.2 L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta. 25.3 Qualora il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, l'esercente non e' tenuto a corrispondere al cliente medesimo gli indennizzi automatici previsti dal precedente art. 24 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni. 25.4 Qualora il cliente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non e' tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal precedente art. 24 nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualita'. Art. 26. Modalita' di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico 26.1 Gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, ove non esclusi ai sensi del precedente art. 25, sono corrisposti al cliente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque, anche mediante rimessa diretta, entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo di cui al precedente art. 21, comma 21.1, per l'esecuzione della prestazione richiesta, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente sia inferiore all'entita' dell'indennizzo automatico, la fatturazione evidenzia un credito a favore del cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. 26.2 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo e' dovuto: a) in misura pari al doppio degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa; b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa. 26.3 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione viene indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 47/00.". Il medesimo documento indica che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilita' per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito". Titolo V Obblighi di registrazione e di informazione a carico dell'esercente Art. 27. Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' 27.1 L'esercente predispone strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti sia le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', sia l'esecuzione delle prestazioni medesime. 27.2 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente registra: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13; b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione; c) la tipologia di utenza; d) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13; e) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi f) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del cliente e di consegna da parte del cliente di eventuali atti definiti dal precedente art. 19, comma 19.4; g) la data di esecuzione della prestazione; h) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualita' previsto per la prestazione richiesta; i) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione; j) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1. 27.3 Per ogni richiesta di pronto intervento di cui al precedente art. 15, l'esercente registra: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di pronto intervento; b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione di pronto intervento; c) i dati identificativi del cliente; d) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle quattro situazioni indicate dal precedente art. 15, comma 15.2; e) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento; f) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento. 27.4 Per ogni appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con il cliente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, l'esercente registra: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento; b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento; c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento; d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualita' ed il luogo dell'appuntamento; e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato; f) l'eventuale assenza del cliente all'appuntamento durante la fascia di puntualita' di cui alla precedente lettera d); g) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualita' fissata dal precedente art. 21, comma 21.1; h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento. Art. 28. Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati 28.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 29, comma 29.5, lettera a), l'esercente: a) mantiene gli strumenti di cui al precedente art. 27, comma 27.1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti; b) assicura la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria; c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione. Art. 29. Comunicazione dell'esercente all'Autorita', controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti 29.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente comunica all'Autorita', per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente comunica le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4. Tutte le informazioni di cui al presente comma e ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4 vengono comunicate all'Autorita', distinguendo tra comuni nei quali il servizio e' stato gestito per l'intero anno precedente e comuni nei quali il servizio e' stato gestito per una parte dell'anno precedente; i dati relativi ai comuni in avviamento nell'anno precedente a quello di comunicazione non devono essere comunicati. 29.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' eseguite nell'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorita', l'esercente comunica: a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta a livelli specifici di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8, 9 e 10, con esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva: il numero totale delle richieste di prestazioni; il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23; il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c); b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva: il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1; il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualita' concordata con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23; c) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 5, 7, 11, 12, 13 e 14: il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13; il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, classificando le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23; il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c); d) per le richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15: il numero totale delle richieste di pronto intervento; il numero totale delle richieste di pronto intervento per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo di 60 minuti, indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, suddividendo le richieste in base alle cause di cui al precedente art. 23; il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento, calcolato sulla base dei tempi effettivi di pronto intervento sia delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di 60 minuti indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera c); e) per l'indicatore di qualita' di cui al precedente art. 18: il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4; il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualita' concordata con il cliente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23. In relazione alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13, l'esercente comunica il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della pressione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente, nonche' i tempi entro i quali l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura. 29.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita', l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualita' definito dal precedente art. 21, comma 21.1: a) il numero totale degli indennizzi corrisposti; b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti. 29.4 in relazione all'indicatore di qualita' di cui al precedente art. 20, l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita': a) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre; b) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre per i quali l'esercente abbia effettuato un numero annuo di letture e autoletture inferiore a quello indicato dall'art. 22, comma 22.1, della presente direttiva. 29.5 L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini: a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati assicurando il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva; b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati. Art. 30. Informazioni dell'esercente ai clienti 30.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualita', l'esercente fornisce ai clienti informazioni per quanto concerne i livelli specifici, le fasce di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi livelli. 30.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce ad ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualita' di sua competenza e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di sua competenza. 30.3 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente fornisce ai clienti finali, che abbiano in essere con l'esercente stesso un contratto di fornitura, relativamente ai livelli di qualita' di sua competenza informazioni per quanto concerne: a) i livelli effettivi di qualita' relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' e il grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente; b) gli orari di apertura degli sportelli e i tempi medi di attesa agli stessi sportelli. 30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.2, lettera a), e in occasione della fissazione di un appuntamento personalizzato di cui all'art. 27, comma 27.4, l'esercente comunica al cliente il codice univoco di cui all'art. 27, comma 27.4, lettera a). Titolo VI Disposizioni finali Art. 31. Societa' separate di distribuzione e di vendita di gas naturale 31.1 Il soggetto che esercita l'attivita' di vendita di gas naturale in modo societariamente separato dall'attivita' di distribuzione di gas naturale e' tenuto al rispetto sia degli articoli 11 e 14, limitatamente a reclami o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il soggetto che esercita l'attivita' di vendita e' tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma l. 31.2 Il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attivita' di vendita rispetta la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 31.1. 31.3 Il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attivita' di vendita risponde per quanto concerne il pronto intervento agli obblighi previsti dalla presente direttiva. In particolare comunica tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al precedente comma 31.1 che svolgono l'attivita' di vendita sul suo territorio, per la dovuta informazione alla clientela. Art. 32. Livelli specifici e generali di qualita' definiti dall'esercente 32.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualita' commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualita' non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva. 32.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualita' commerciale ai sensi del comma 32.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entita' non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'art. 24. 32.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 27, di comunicazione all'Autorita' di cui all'art. 29, comma 29.1, e di informazione di cui all'art. 30, l'esercente che definisce propri standard di qualita' fa riferimento a tali standard anziche' ai corrispondenti livelli di qualita' definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. 32.4 L'esercente che definisce propri standard di qualita' commerciale informa l'Autorita' con la comunicazione di cui all'art. 29, comma 29.1. 32.5 Il cliente finale del mercato libero puo' chiedere all'esercente del servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualita' commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dagli articoli 21 e 22, commi 21.1 e 22.1. In tal caso l'esercente puo' concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entita' degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita del gas a mezzo di reti, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento Art. 33. Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente 33.1 Per tutti gli esercenti, limitatamente alle richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15, gli obblighi previsti dal precedente art. 27, comma 27.3, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, decorrono a partire dal 1 gennaio 2001. 33.2 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, a partire dal 1 gennaio 2001 decorrono: a) gli obblighi di corrispondere al cliente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dal precedente art. 21, comma 21.1; b) gli obblighi previsti dal precedente art. 27, commi 27.1, 27.2 e 27.4, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, per le prestazioni soggette ai livelli specifici e generali di qualita' come definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.l. 33.3 Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio: a) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e' subentrato, anche qualora il numero di clienti finali alimentati in bassa pressione del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000; b) se il precedente esercente fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualita' previsti dalla presente direttiva per i clienti del comune in cui e' subentrato, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello del subentro. 33.4 Con esclusione di quanto previsto al precedente comma 33.1 e dei comuni nei quali e' in corso l'avviamento del servizio, a partire dal 1 gennaio 2004: a) gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione integrale della presente direttiva; b) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30; c) gli esercenti con un numero di clienti finali alimentati in bassa pressione minore o uguale a 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti al rispetto della presente direttiva limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 8 e 10; agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29 e 30. 33.5 In caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 33.4, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di superamento della soglia. Art. 34. Abrogazione di disposizioni 34.1 Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente direttiva contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995. Art. 35. Entrata in vigore La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Il presidente: Ranci |
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