Art. 40. Procedure generali di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell'utenza Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda ed in considerazione della tutela dell'interesse dell'utenza, le parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alla procedura di conciliazione di seguito riportata. Per le controversie individuali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, cosi' come viene regolato dal contratto, puo' richiedere che la questione venga esaminata tra la direzione e i rappresentanti sindacali aziendali di categoria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto. La richiesta d'esame, avverra', in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione alla direzione del personale di apposita domanda, che dovra' contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso. Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovra' essere presentata per il tramite dei predetti rappresentanti sindacali aziendali. In relazione a quanto sopra, le parti si atterranno alla seguente procedura che si articola in due fasi. Nel corso dell'espletamento della prima fase le parti si asterranno da iniziative unilaterali. La richiesta motivata di incontro dovra' essere avanzata tramite i rappresentanti sindacali aziendali all'azienda che, entro cinque giorni dalla richiesta medesima, procedera' alla formale convocazione allo scopo di sottoporre il reclamo ed esame congiunto che dovra' comunque esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta. Se entro tale periodo non sia stato raggiunto un accordo tra la direzione aziendale e i rappresentanti aziendali la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. In tal caso il reclamo potra' essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'associazione datoriale Assaereo che dovra' procedere alla formale convocazione delle parti entro cinque giorni dalla richiesta al fine di esaurire il confronto entro dieci giorni da tale data. In alternativa le parti stipulanti, di comune accordo, potranno convenire di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate non potra' farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale ne' i lavoratori interessati potranno adire l'autorita' giudiziaria sulle materie della controversia. Permanendo i motivi di disaccordo tra le parti, resta ferma l'osservanza delle previsioni dei legge sulla rogolamentazione dello sciopero. In relazione agli adempimenti derivanti dalla legge n. 83/2000, in merito alla garanzia da fornire dall'utenza in occasione di sciopero le parti rinviano alla delibera 01/92 della commissione di garanzia del 19 luglio 2001. Art. 41. Disposizioni e regolamenti aziendali Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il pilota deve osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla compagnia. I regolamenti e le disposizioni aziendali devono essere portati a conoscenza del pilota. |