Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2003 (vai al sommario) |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
COMUNICATO |
Nuova disciplina del Fondo rotativo per la progettualita'. Art. 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). |
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L'art. 70 della legge finanziaria per l'anno 2003 reca una nuova disciplina generale del fondo rotativo per la progettualita' e demanda ad una deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti la fissazione dei criteri di valutazione, dei documenti istruttori, della procedura, dei limiti e delle condizioni per l'accesso, l'erogazione ed il rimborso dei relativi finanziamenti. Nelle more della definizione delle nuove regole, che saranno rese note attraverso l'emanazione di un'apposita circolare, si comunica che l'attivita' di finanziamento prosegue sulla base delle disposizioni della circolare n. 1245/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2001, con le seguenti eccezioni: a) soggetti beneficiari: sono immediatamente esclusi dalla possibilita' di accedere alla concessione di nuove anticipazioni i consorzi misti (pubblico/privato) e le societa' per la gestione di servizi pubblici; sono viceversa inserite nel novero dei soggetti beneficiari delle risorse del fondo le amministrazioni statali; b) aspetti istruttori: la documentazione istruttoria di cui ai punti 8.5) e 8.6) della suddetta circolare, certificazione positiva dello Studio di fattibilita' da parte del nucleo di valutazione e verifica regionale di cui alla legge n. 144/1999 e provvedimento del presidente della giunta regionale di compatibilita' dell'opera con i programmi regionali di sviluppo, e' necessaria solo per le opere di importo previsto, con riferimento alle voci di costo per lavori e forniture, superiore a 4 milioni di euro. |
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