IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 2002 che modifica gli articoli 5, 25, 68, 69, 70, 71, 74, 75 e 82 dello statuto d'Ateneo; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 22 novembre 2002; Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002; Decreta: Gli articoli 5, 25, 68, 69, 70, 71, 74, 75 e 82 dello statuto sono cosi' modificati: Art. 5. Attivita' didattica 1. - Nell'Universita' vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di Master di II livello. In essa vengono, altresi', organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea e post-laurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente dell'Universita' salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico. 2. - L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attivita' formative e' disciplinato da regolamenti didattici. 3. - L'Universita' considera prioritaria l'esigenza che l'attivita' didattica abbia la massima efficacia; nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attivita' didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati. 4. - Per offrire agli studenti piu' ampie opportunita' formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private. Art. 25. Attivita' didattica 1. L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito: a) dei corsi di laurea; b) dei corsi di laurea specialistica; c) dei corsi di diploma di specializzazione; d) dei corsi di dottorato di ricerca; e) dei corsi di Master di I livello; f) dei corsi di Master di II livello. 2. Essa puo', altresi', esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente. La soppressione dell'intero art. 68 "diploma universitario". La soppressione dell'intero art. 69 "corsi di laurea". La soppressione dell'intero art. 70 "diploma di specializzazione". La soppressione dell'intero art. 71 "dottorato di ricerca". Art. 74. Esami 1. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto e' disciplinata con regolamenti deliberati dai consigli di corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal responsabile del corso o del modulo (o da uno dei responsabili dei corsi o dei moduli, nel caso di corsi integrati); b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Universita' e/o da cultori della materia; che questi ultimi vengano individuati in base a delibera del consiglio, adottata su proposta del presidente della commissione d'esame; c) che il presidente del corso di studio adotti il provvedimento di nomina della commissione, di norma, su proposta del titolare del corso o del modulo, dandone adeguata informazione. 2. La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli e' disciplinata con regolamenti dei corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale e del regolamento didattico di Ateneo. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti, di regola, dal personale docente afferente ai corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal presidente del corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore. 3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale, nonche' di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato accademico. La soppressione dell'intero art. 75 "Ulteriori iniziative didattiche". Art. 82. Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche 1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni e' subordinata all'accettazione dell'interessato. 2. Qualora la titolarita' di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovra' essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa. 3. Non si puo' essere simultaneamente titolari di due, o piu', dei seguenti uffici: presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, preside di facolta', prorettore vicario e rettore. 4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Universita' da un numero di anni che ecceda di 4 unita' la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma. 5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo. 6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianita' accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Universita' di Roma "Tor Vergata". 6-bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalita' previste dal comma 5. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2002 Il rettore: Finazzi Agro' |