IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo Statuto dell'Universita' di "Tor Vergata" emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Vista la delibera del Senato accademico del 31 ottobre 2001 che modifica gli articoli 30 e 33 dello Statuto d'Ateneo; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 3 dicembre 2002; Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002; Decreta: Gli articoli 33 e 82 dello Statuto sono cosi' modificati: "Art. 33. Consigli dei Corsi di studio: composizione 1. Il Consiglio del corso di studio e' costituito: a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso, o di altre attivita' di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con deibera dell'organo competente; b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato; c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio. 2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu' corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione. 3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria. 4. Alle sedute del consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale senza diritto di voto, i docenti esterni.". "Art. 82. Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche 1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni e' subordinata all'accettazione dell'interessato. 2. Qualora la titolarita' di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovra' essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa. 3. Non si puo' essere simultaneamente titolari di due, o piu', dei seguenti uffici: direttore di dipartimento, preside di facolta', prorettore vicario e rettore. 4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Universita' da un numero di anni che ecceda di 4 unita' la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma. 5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo. 6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianita' accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Universita' di Roma "Tor Vergata". Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria puo' ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per piu' di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o reiscrizione.". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2002 Il rettore: Finazzi Agro' |