Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 302
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, il comma 3 e' soppresso; b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato,
titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende, l'autorita'
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il
relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia
stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto,
pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di
esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto,
pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le
comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei
confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri
catastali, salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva
notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in
cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita' provvisoria al
soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il
proprietario effettivo puo', nei trenta giorni successivi,
concordare l'indennita' ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e
riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento
espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di
comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni
dalla prima notificazione, indicando altresi', ove ne sia a
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli
atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
(L)";
c) all'articolo 4:
1) al comma 3, dopo le parole: "27 maggio 1929, n. 810," e'
inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere espropriati
se" e' inserita la seguente: "non";
2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al culto" e' inserita la
seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati" sono inserite
le seguenti: "se non"; d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Le Regioni a
statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente,
in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonche' le Province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa
in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda,
della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei
riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potesta'
legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome
di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi
degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo
Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i
procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e quelli
concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)"; e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1. L'autorita'
competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni
e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per
le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un
ufficio gia' esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti
dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli
interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni
statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra
forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o,
in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del
procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di
esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
(L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da
un concessionario o contraente generale, l'amministrazione
titolare del potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in
parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando
chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di
affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui
sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi,
possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati
possono altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delle
attivita' preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che emana il
provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica
utilita'. (L)"; f) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo la parola: "approvato", le parole: "dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le
seguenti: "o autorizzare";
3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 5"; g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo'
essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta
dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione
competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza
di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro
atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al
piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta
dell'interessato, con le modalita' e secondo le procedure di cui
all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui
ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente
testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne
sia stato dato esplicitamente atto. (L)"; h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la
realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti
giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti
compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste dal
piano o dal progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia
superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico
avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo,
nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale
e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare
al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita'
puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati
possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni
che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle
definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
(L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle
conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano
le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione
del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di
adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L); i) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di
pubblica utilita). - 1. La dichiarazione di pubblica utilita' si
intende disposta:
a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il progetto
definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero
quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di
lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione,
il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi,
ovvero quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno
strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la
definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento
di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti
equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di
servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui
all'articolo 10, nonche' le successive varianti in corso d'opera,
qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di
fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai
sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate
dall'autorita' espropriante ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita' e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa
efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e
10. (L)"; l) all'articolo 13:
1) al comma 3 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla seguente:
"emanato";
2) al comma 4 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla seguente:
"emanato"; m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti che
dichiarano la pubblica utilita). - 1. L'autorita' che emana uno
degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un
decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza
statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza
regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere
di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici
competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse
amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto puo'
prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni
operative alle autorita' esproprianti per la corretta applicazione
del presente testo unico. (L)
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma
2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli
effetti della dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente
scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione
del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)"; n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1.
Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie
necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale,
di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente
nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la
progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad
introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti
processuali civili o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al suo possessore,
se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle
eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal
possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o
comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano
trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata
notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui
proprieta'. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere
alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica
dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto
la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la
tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere
(L)"; o) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (L) (Le modalita' che precedono l'approvazione del
progetto definitivo). - 1. Il soggetto, anche privato, diverso da
quello titolare del potere di approvazione del progetto di
un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere
l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera.
A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni
il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti
e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo
delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla
normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del
progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione
dei terreni e degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione,
con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche',
possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed
il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15
consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma
2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del
deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del
nominativo del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50 si
osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di
avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e'
comunicato con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione
di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti
giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da
un avviso pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione
nazionale e locale. (L)
9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere
che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi
beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse
risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari
considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle osservazioni,
con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle
osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con
pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato
osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni
previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per
la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni
sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o
l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici,
attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato autorita'
espropriante integra il provvedimento con cui e' stato approvato
il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'. Si
applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)"; p) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (L) (L'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il
provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti
da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma
di comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia
della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il
progetto definitivo e della facolta' di prendere visione della
relativa documentazione. Al proprietario e' contestualmente
comunicato che puo' fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della
indennita' di esproprio. (L)"; q) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (L) (L'approvazione del progetto). - 1. Quando l'opera
da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche,
la variante al piano regolatore puo' essere disposta con le forme
di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai
commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte
del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di
approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della
autorita' competente e' trasmesso al consiglio comunale, che puo'
disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale
non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta
giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio
comunale e della relativa completa documentazione, si intende
approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)"; r) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (L) (La determinazione provvisoria dell'indennita' di
espropriazione). - 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la
pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con
una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le
somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato
a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme
degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi
trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare
documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti
e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento,
l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non
superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una
relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area
ai fini della determinazione della indennita' di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita'
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali,
dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di
emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e
determina in via provvisoria la misura della indennita' di
espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le
forme degli atti processuali civili e al beneficiario
dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che
condivide la determinazione della indennita' di espropriazione. La
relativa dichiarazione e' irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennita' di
espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire
all'autorita' espropriante che ne faccia richiesta l'immissione
nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere
un acconto dell'80 per cento dell'indennita', previa
autocertificazione, attestante la piena e libera proprieta' del
bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha
altresi' diritto agli interessi nella misura del tasso legale
sulla indennita', sino al momento del pagamento dell'eventuale
acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in
possesso l'autorita' espropriante puo' procedervi egualmente con
la presenza di due testimoni. (L)
7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di
propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma
2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi
sul bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5,
la documentazione comprovante, anche mediante attestazione
notarile, la piena e libera proprieta' del bene. In tal caso
l'intera indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a
titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei successivi
sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti
gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia
avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano
l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la
determinazione della indennita' di espropriazione e sia stata
depositata la documentazione attestante la piena e libera
proprieta' del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la
somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, puo'
essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che
da' atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in
possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato
rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri
immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorita'
espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo'
procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione,
alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del promotore
dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto
di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennita'
condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il
proprietario abbia condiviso la indennita' senza dichiarare
l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non
effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel
termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la
somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta
spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso
in cui l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di
espropriazione ai sensi dei commi 10 e 11. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui
al comma 4, si intende non concordata la determinazione
dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' espropriante
dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi
e prestiti, della somma ridotta del quaranta per cento se l'area
e' edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo
45 se l'area non e' edificabile. Effettuato il deposito,
l'autorita' espropriante puo' emettere ed eseguire il decreto
d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi
dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per
gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono
dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel
programma di attuazione dei piani stessi. (L)"; s) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (L) (Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennita' di espropriazione). - 1. L'autorita' espropriante
forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la
determinazione della indennita' di espropriazione. (L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi,
per la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto
nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di
propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario,
l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello
eventualmente gia' designato dal proprietario, e fissa il termine
entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la
stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta
giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il tecnico di cui
al comma 4, ma e' prorogabile per effettive e comprovate
difficolta'. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione
si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza
di chi vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico
tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero
tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei
consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione
si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate
dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore
alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta'
tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la
differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera
in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del
beneficiario dell'esproprio. (L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e
l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima
della data stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche
tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e
presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono
conto. (L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta
giorni. (L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e'
adottata a maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennita'
risultante dalla relazione, l'autorita' espropriante autorizza il
pagamento o il deposito della eventuale parte di indennita' non
depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a
norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione
espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 10, l'autorita' espropriante ordina il deposito presso la
Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della
indennita'. (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito
pubblico. (L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme
del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni
peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede
la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista
dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla
richiesta. (L)
16. La relazione della commissione e' depositata e comunicata
secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma
12. (L)"; t) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione, senza particolari indagini o formalita'. Nel
decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennita' e
si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei
seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'
del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento
dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni,
senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui
all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario
sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della
indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma
1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi
dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo'
proporre l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede
entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della
medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con
le forme degli atti processuali civili. (L)"; u) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis (L) (Occupazione d'urgenza preordinata
all'occupazione). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in
relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, puo'
essere emanato, senza particolari indagini e formalita', decreto
motivato che determina in via provvisoria l'indennita' di
espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei
beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da
espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare
e determina l'indennita' da offrire in via provvisoria. Il decreto
e' notificato con le modalita' di cui al comma 4 e seguenti
dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta
giorni successivi alla immissione in possesso, puo', nel caso non
condivida l'indennita' offerta, presentare osservazioni scritte e
depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi' essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei
seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione
dell'indennita' e' riconosciuto l'acconto dell'80% con le
modalita' di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime
modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in
possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di
espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di
cessione volontaria e' dovuta l'indennita' di occupazione, da
computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1
perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio
nel termine di cui all'articolo 13. (L)"; v) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
"e-bis) da' atto degli estremi del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione"; z) all'articolo 26:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennita' al proprietario nei casi di cui all'articolo 20,
comma 7. (R)";
2) al comma 2, la parola: "ordina" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' ordinare altresi'"; aa) all'articolo 27:
1) alla rubrica dopo le parole: "perizia di stima" sono aggiunte
le seguenti: "dei tecnici o della Commissione provinciale";
2) al comma 1, dopo le parole: "dai tecnici" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero della Commissione provinciale"; bb) all'articolo 34:
1) al comma 2, la parola: "accordo" e' sostituita dalla seguente:
"atto"; cc) all'articolo 35:
1) al comma 4, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e"; dd) all'articolo 36:
1) al comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono inserite
le seguenti: "nonche' nell'ambito dei piani di insediamenti
produttivi di iniziativa pubblica,";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5,
della legge 1 agosto 2002, n. 166"; ee) all'articolo 37:
1) al comma 5, le parole: "dei lavori pubblici" sono sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture e trasporti";
2) al comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" e' inserita
la seguente: "anche"; ff) all'articolo 38:
1) al comma 2, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite le
seguenti: "ovvero parte di essa"; dopo le parole: "articolo 37"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero tenendo conto della sola parte
della costruzione realizzata legittimamente.";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria
della costruzione, l'autorita' espropriante, sentito il comune,
accerta la sanabilita' ai soli fini della corresponsione delle
indennita'. (L)"; gg) all'articolo 40:
1) al comma 1, dopo la parola: "indennita'" e' inserita la
seguente: "definitiva";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
e per la determinazione dell'indennita' provvisoria, si applica il
criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma
4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da
espropriare."; hh) all'articolo 41:
1) alla rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo" con le
seguenti: "dell'indennita' definitiva"; ii) all'articolo 42:
1) al comma 2, le parole: "pari a quella spettante al
proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai
sensi dell'articolo 40, comma 4,"; ll) all'articolo 43:
1) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n.
166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dei commi
precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei
soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di
servitu' al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari
di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in
base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)"; mm) all'articolo 45:
1) al comma 1, la parola: "concludere" e' sostituita dalla
seguente: "stipulare" e le parole: "un accordo" dalle seguenti:
"l'atto";
2) al comma 2 la parola: "accordo" e' sostituita dalla seguente:
"atto" e alla lettera b), dopo le parole: "venale del bene" sono
inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 38". Alla lettera
c), dopo le parole: "articolo 40" le parole: "commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis". Alla lettera d), dopo le
parole: "articolo 40" le parole: "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennita'
aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4."; nn) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (L) (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera pubblica
o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro
il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato
eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca
anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato
puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione
di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene
espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'.
(L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e
sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di
cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno
1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano
iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per
tutta la durata degli stessi. (L)";
oo) all'articolo 54:
1) al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono inserite
le seguenti: "o dalla Commissione provinciale"; pp) all'articolo 55:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: "o dichiarativo della
pubblica utilita'"; dopo le parole: "dall'articolo" la parola:
"43" e' sostituita dalle seguenti: "37, comma 1,"; qq) all'articolo 57:
1) nella rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del procedimento"
sono sostituite dalle seguenti: "sui procedimenti in corso";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai
progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi
tutte le normative vigenti a tale data. (L)"; rr) all'articolo 58:
1) al comma 1, dopo le parole: "restano abrogati" inserire le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma
1,"; al numero 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione."; ss) all'articolo 59:
1) al comma 1 le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite con le
seguenti: "30 giugno 2003".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
"Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto
2001, supplemento ordinario n. 211; (Rettifica Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 326 reca: "Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'. (Testo C).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. (Testo A)", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento
ordinario n. 211.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento
ordinario n. 279.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto
2002, supplemento ordinario n. 174.
- Il testo dell'art. 5, comma 4 della legge 1 agosto
2002, n. 166 recante: "Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario
n. 158 e' il seguente:
"4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo
e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti
ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri
per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni
necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento
delle disposizioni normative e regolamentari in esso
contenute alla normativa in materia di realizzazione delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire
la massima rapidita' delle relative procedure e ad
agevolare le procedure di immissione nel possesso.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato era il seguente:
"Art. 1 (L) (Oggetto). - 1. Il presente testo unico
disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei
beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita'
anche la realizzazione degli interventi necessari per
l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di
terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la
materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. (comma soppresso).
4. Le norme del presente testo unico non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
(L)".
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 4 (L) (Beni non espropiabili o espropriabili in
casi particolari). - 1. I beni appartenenti al demanio
pubblico non possono essere espropriati fino a quando non
ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo
superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16
della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere
espropriati se non vi e' il previo accordo con la Santa
Sede.
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere
espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorita' ecclesiastica, se
aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al
culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in
Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse
associate;
d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista
d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne
facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in
Italia con l'organo responsabile della comunita'
interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate
dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)".
- Il titolo V della Costituzione reca: Le regioni, le
provincie, i comuni (articoli 114-133).
- Il testo degli articoli 4 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 672 recante:
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"
e' il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela
delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle
cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere
pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
nell'ambito del territorio regionale.".
"Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare
norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4,
nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della
bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la provincia di
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la
facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' colturali,
anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile;
ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari
rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico,
comprese le agevolazioni per la costruzione di case
popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle
province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali:
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali,
cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della
flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e
l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro
gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le
guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale,
patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici,
consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento
dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 recante: "Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 1992, n. 94, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e
legislazione regionale). - 1. Salvo quanto disposto nel
comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve
essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti
indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e
recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi
successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella
Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso
stabilito. Restano nel frattempo applicabili le
disposizioni legislative regionali e provinciali
preesistenti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, le
disposizioni legislative regionali e provinciali non
adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere
impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso;
si applicano altresi' la legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del
predetto art. 97 e' proposta entro novanta giorni, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente
del Consiglio ed e' depositata nella cancelleria della
Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione
al presidente della giunta regionale o provinciale.
4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilita'
nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli
atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla
regione o alla provincia autonoma e' attribuita delega di
funzioni statali ovvero potesta' legislativa integrativa
delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10
dello statuto speciale, nonche' delle norme internazionali
e comunitarie direttamente applicabili.
5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa
diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessita'
ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti
dall'ordinamento.
6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche
quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali
o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte
costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16
dello statuto speciale.".
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (L) (Vincoli derivanti da piani urbanistici). -
1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua
variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica
o di pubblica utilita'. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera. (L)
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica
utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo
conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo'
motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate
sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita'
diverse da quelle originariamente previste nel piano
urbanistico generale. In tal caso, se la regione o l'ente
da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine
di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del
consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla e' innovato
in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.".
- Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 e' il seguente:
"4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443 recante: "Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 279,
e' il seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato
su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni
interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i
Ministri competenti, e inserito nel documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma
di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione
dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma e' approvato dal CIPE entro il
31 dicembre 2001.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 reca: "Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici
il febbraio 1994, n. 109", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, supplemento ordinario
n. 66/L.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 reca: "Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
- Il decreto ministeriale 1 aprile 1968 reca: "Distanze
minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella
edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui
all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96.
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 13 (L) (Contenuto ed effetti dell'atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita). - 1. Il
provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il
vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
si producono anche se non sono espressamente indicati nel
provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il
termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera.
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti
dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta,
anche d'ufficio prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere
emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia
della dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o
urbanistici, anche di settore o attuativi, entro
termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio
riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione
fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo
mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad
uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per
eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi
previsti. (L)".
- Il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 recante: "Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario
n. 174, e' il seguente:
"2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti,
l'Autorita' puo' convocare, previo congruo preavviso e con
indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti,
i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonche'
gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di
imprese e societa' e chiunque sia ritenuto opportuno
sentire.".
- Il testo dell'art. 23, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 23 (Contenuto ed effetti del decreto di
esproprio). - 1. Il decreto di esproprio:
a) e' emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita';
b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il
vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che
ha approvato il progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennita' determinata in via
provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata
dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se
essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti;
d) da' atto della eventuale nomina dei tecnici
incaricati di determinare in via definitiva l'indennita' di
espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal
proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa
sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) da' atto della eventuale sussistenza dei
presupposti previsti dall'art. 22, comma 1, e della
determinazione urgente della indennita' provvisoria;
e-bis) da' atto degli estremi del decreto emanato ai
sensi dell'art. 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
f) dispone il passaggio del diritto di proprieta', o
del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito;
g) e' notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno
sette giorni prima di essa;
h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del
beneficiano dell'esproprio, con la redazione del verbale di
cui all'art. 24.
2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza indugio
presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio puo' avere
luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia
l'opposizione del proprietario o del possessore del bene,
nel verbale si da' atto dell'opposizione e le operazioni di
immissione in possesso possono essere differite di dieci
giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel
catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a
cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della
regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione
del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita'
resta fissata nella somma depositata. (L)".
- Il testo dell'art. 26, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 26 (R) (Pagamento o deposito dell'indennita'
provvisoria). - 1. Trascorso il termine di trenta giorni
dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennita'
provvisoria, l'autorita' espropriante ordina che il
promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle
indennita' che siano state accettate, ovvero il deposito
delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
(R)
1-bis. L'autorita' espropriante ordina il pagamento
diretto dell'indennita' al proprietario nei casi di cui
all'art. 20, comma 7. (R)
2. L'autorita' espropriante puo' ordinare altresi' il
pagamento diretto dell'indennita' al proprietario, qualora
questi abbia assunto ogni responsabilita' in ordine ad
eventuali diritti dei terzi, e puo' disporre che sia
prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo
stabilito.
3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e'
corrisposta l'indennita' previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con
firma autenticata, che autorizza la riscossione della
somma. (R)
4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero
se sono presentate opposizioni al pagamento della
indennita', in assenza di accordo sulle modalita' della sua
riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita
la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso,
l'effettivo pagamento ha luogo in conformita' alla
pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di
chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il
proprietario puo' in qualunque momento percepire la somma
depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento
delle somme ricevute a titolo di indennita' di
espropriazione e in relazione alle quali non vi sono
opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una
dichiarazione in cui assume ogni responsabilita' in
relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data
immediata notizia al terzo che risulti titolare di un
diritto ed e' curata la pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
ufficiale della regione nel cui territorio si trova il
bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa
esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle
relative formalita', se non e' proposta dai terzi
l'opposizione per l'ammontare dell'indennita' o per la
garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione,
l'autorita' espropriante dispone il deposito delle
indennita' accettate o convenute presso la Cassa depositi e
prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il
pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai
tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il
pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro
lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva
della indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti
l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro
il decreto di esproprio. (R)".
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 27 (Pagamento o deposito definitivo
dell'indennita' a seguito della perizia di stima dei
tecnici o della Commissione provinciale). - 1. La relazione
di stima e' depositata dai tecnici ovvero della Commissione
provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni.
L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala
la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione
peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese
della perizia, su proposta del responsabile del
procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero
ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
(R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti
l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro
il decreto di esproprio. (R)".
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 34 (L) (Soggetti aventi titolo all'indennita). -
1. L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del
bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche
possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o atto
di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato
possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita'.
3. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle
controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non
sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro
dell'indennita'. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'art. 42, il titolare di
un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una
indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto
sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione
alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal
proprietario. (L)".
- Il testo dell'art. 35, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 35 (L) (Regime fiscale). - 1. Si applica l'art.
81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa
commerciale una somma a titolo di indennita' di esproprio,
ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di
risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un
terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un
intervento di edilizia residenziale pubblica o una
infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di
tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la
ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di
imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente
puo' optare per la tassazione ordinaria, col computo della
ritenuta a titolo di acconto. (L)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento
presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
(L)
4. Le modalita' di adempimento degli obblighi previsti
nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Si applica l'art. 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per
il versamento della ritenuta, per gli obblighi della
dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento
della somma di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla
formazione dei redditi diversi. (L)
- Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
"Art. 36 (L) (Determinazione dell'indennita' nel caso
di esproprio per la realizzazione di opere private che non
consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale
pubblica). - 1. Se l'espropriazione e' finalizzata alla
realizzazione di opere private di pubblica utilita', che
non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale
pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata
nonche' nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di
iniziativa pubblica, l'indennita' di esproprio e'
determinata nella misura corrispondente al valore venale
del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle
sezioni seguenti.
1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'art. 27, comma
5, della legge 1 agosto 2002, n. 166".
- Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge 1 agosto
2002, n. 166, recante: "Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario
n. 158 e' il seguente:
"5. Il concorso dei proprietari rappresentanti
la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo,
e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della
presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita'
degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita'
espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga
all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere
corrisposta anche mediante permute di altre proprieta'
immobiliari site nel comune.".
- Il testo vigente dell'art. 37, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 37 (L) (Determinazione dell'indennita' nel caso
di esproprio di un'area edificabile). - 1. L'indennita' di
espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella
misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella
misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato
ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto
legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per
dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia
stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia
stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o
perche' a questi sia stata offerta una indennita'
provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto
decimi di quella determinata in via definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni
della presente sezione, si considerano le possibilita'
legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento
dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni
realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, non
sussistono le possibilita' legali di edificazione quando
l'area e' sottoposta ad un vincolo di inedificabilita'
assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi il piano
paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il
piano regolatore generale, il programma di fabbricazione,
il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche
per una parte limitata del territorio comunale per
finalita' di edilizia residenziale o di investimenti
produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o
provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti,
comunque denominati, abilitativi della realizzazione di
edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare
l'edificabilita' di fatto dell'area sono definiti con
regolamento da emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5, si verifica se sussistano le
possibilita' effettive di edificazione, valutando le
caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili prima della determinazione formale dell'indennita'
nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22,
comma 1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante
con la normativa vigente ed inferiore all'indennita' di
espropriazione come determinata in base ai commi
precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in
misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita', la
differenza e' corrisposta dall'espropriante
all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche
una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente
al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa
indennita' spetta al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura, sia
costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro
proprio e di quello dei familiari.".
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 38 (L) (Determinazione dell'indennita' nel caso
di esproprio di un'area legittimamente edificata). - 1. Nel
caso di espropriazione di una costruzione legittimamente
edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al
valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia
stata realizzata in assenza della concessione edilizia o
della autorizzazione paesistica, ovvero in difformita',
l'indennita' e' calcolata tenendo conto della sola area di
sedime in base all'art. 37 ovvero tenendo conto della sola
parte della costruzione realizzata legittimamente.
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla
sanatoria della costruzione, l'autorita' espropriante,
sentito il comune, accerta la sanabilita' ai soli fini
della corresponsione delle indennita'. (L)
- Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso di
esproprio di un'area non edificabile, l'indennita'
definitiva e' determinata in base al criterio del valore
agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente
praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
2. Se l'area non e' effettivamente coltivata,
l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed
al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
(L)
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20,
comma 1, e per la determinazione dell'indennita'
provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo
medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo
di coltura in atto nell'area da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale spetta un'indennita'
aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita'
e' aumentata delle somme pagate dall'espropriato per
qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento
dell'immobile. (L)".
- La rubrica dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' la seguente:
"Art. 41 (Commissione competente alla determinazione
dell'indennita' definitiva).".
- Il testo vigente dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 42 (L) (Indennita' aggiuntive). - 1. Spetta una
indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura
espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad
abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente
coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi e'
stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
2. L'indennita' aggiuntiva e' determinata ai sensi
dell'art. 40, comma 4, ed e' corrisposta a seguito di una
dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della
effettiva sussistenza dei relativi presupposti.".
- Il testo vigente dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 43 (L) (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi
in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del
valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che
esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che
al proprietario vadano risarciti i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti,
la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene puo' chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno,
con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del
danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
cura e spese della medesima autorita'. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno
sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
pubblica, agevolata e convenzionata nonche' quando sia
imposta una servitu' di diritto privato o di diritto
pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del
danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza
titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1 agosto 2002,
n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a
carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L)".
- Il testo dell'art. 3 della legge 1 agosto 2002, n.
166 recante: "Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
3 agosto 2002, supplemento ordinario, n. 158, e' il
seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu). - 1. Le
procedure impositive di servitu' previste dalle leggi in
materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia,
relative a servizi di interesse pubblico, si applicano
anche per gli impianti che siano stati eseguiti e
utilizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari
delle aree interessate alle relative indennita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i
diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione
della servitu'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con
oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei
settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai
fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.".
- Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 45 (Disposizioni generali). - 1. Fin da quando e'
dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data
in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario
ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario
dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua
quota di proprieta'.
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai
sensi dell'art. 37, senza la riduzione del quaranta per
cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ai
sensi dell'art. 38;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai
sensi dell'art. 40, comma 2-bis;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata
direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando
per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma
2-bis. In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di
cui all'art. 40, comma 4.
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del capo X. (L)".
- L'art. 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
recante: "Regolamento per l'applicazione della legge
29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze
naturali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 1940, e' il seguente:
"Art. 16. - Il regio soprintendente prima di provvedere
sui progetti di lavori presentatigli ai termini del
precedente articolo puo' consigliare quelle modificazioni
le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di
masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione
di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le
nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse
debbano sorgere. Egli puo' consigliare altresi' norme
particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come
elemento sussidiario dell'architettura. Quando l'entita' o
la natura dei lavori lo richieda, il regio soprintendente,
concessa l'autorizzazione di massima, ha facolta' di
richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva,
che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.
L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni,
trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione.".
- Il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 54 (L) (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27,
comma 2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo'
impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto
si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la
stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere
la determinazione giudiziale dell'indennita'. (L)
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica
della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al
decreto di esproprio. (L)
3. L'opposizione alla stima e' proposta con atto di
citazione notificato all'autorita' espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il
proprietario del bene, ovvero notificato all'autorita'
espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il
promotore dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato
affidato il pagamento dell'indennita'. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata
definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)".
- Il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 55 (L) (Occupazioni senza titolo, anteriori al
30 settembre 1996). - 1. Nel caso di utilizzazione di un
suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in
assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio
alla data del 30 settembre 1996, ai fini della
determinazione del risarcimento del danno si applicano i
criteri previsti dall'art. 37, comma 1, con esclusione
della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento
dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla
data del 1 gennaio 1997. (L)".
- Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 322, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 57 (Ambito di applicazione della normativa sui
procedimenti in corso). - 1. Le disposizioni del presente
testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza. In tal caso continuano ad
applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)".
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che
attribuiscono ad autorita' diverse dal presidente della
Regione la competenza ad adottare atti del procedimento
espropriativo. (L)
- Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1. Con l'entrata
in vigore del presente testo unico, sono o restano
abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma
1,
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'art. 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'art. 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'art. 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'art. 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n.
351;
16) l'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'art. 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907,
n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368,
e dall'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907,
n. 502;
21) l'art. 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'art. 20 del regio decreto 27 febbraio 1908, n.
89 (20/a);
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n.
116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata
dall'art. 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio
1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909,
n. 12;
28) l'art. 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n.
217;
29) l'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909,
n. 407;
32) l'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'art. 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'art. 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'art. 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'art. 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'art. 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915,
n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico
approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come
modificati dall'art. 2 del decreto-legge 3 novembre 1918,
n. 1857, dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n.
3146, dall'art. 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494,
dall'art. 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928,
n. 3193, dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n.
1919, dalla legge il dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.
219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39
del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'art. 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577;
56) l'art. 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931,
n. 981;
57) l'art. 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'art. 2, secondo comma, della legge 20 dicembre
1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n.
180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29,
33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti
l'espropriazione;
60) l'art. 46, quarto comma, del testo unico
approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'art. 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939,
n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; come
modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione.
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
63) l'art. 7 del decreto legislativo 10 marzo 1945,
n. 154;
64) l'art. 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947,
n. 261;
65) l'art. 4 del decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo
11 marzo 1948, n. 409;
67) l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948,
n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948,
n. 1482;
69) l'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'art. 21, secondo comma, della legge 2 luglio
1949, n. 408;
71) l'art. 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n.
225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n.
528;
76) l'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'art. 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'art. 5, secondo comma, della legge 9 febbraio
1954, n. 640;
80) l'art. 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come
modificato dall'art. 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'art. 8.della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
84) l'art. 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1 dicembre 1961, n. 1441;
87) l'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90) l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966,
n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge
23 febbraio 1967, n. 104;
92) l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio
1967, n. 1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge
27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge
18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'art. 64, primo comma, del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'art. 15, secondo comma, della legge 1 giugno
1971, n. 291;
101) l'art. 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971,
n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n.
13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l'art. 185 del testo unico approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'art. 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n.
8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'art. 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio
1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974,
n. 247;
106) l'art. 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'art. 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato
col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218;
110) l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1979, n. 468;
112) l'art. 8, ottavo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'art. 3, quinto comma, del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge
22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4,
convertito nella legge 12marzo 1981, n. 58;
116) l'art. 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n.
75, come convertito nella legge 14maggio 1981, n. 219, come
recepito nell'art. 37 del testo unico approvato col decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante
la determinazione dell'indennita' di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396,
convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298,
convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747,
convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'art. 6, quarto e quinto comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella
legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge
22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1 marzo
1985, n. 42;
124) l'art. 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n.
372;
125) l'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge
28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile
1986, n. 119;
126) l'art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre
1988, n. 458;
128) l'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione
dell'indennita' di esproprio;
130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
131) l'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
132) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
133) l'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
135) l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
136) l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
137) l'art. 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'art. 121 del testo unico approvato col decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'art. 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'art. 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n.
59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento,
riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla
dichiarazione di pubblica utilita' o di indifferibilita' e
urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonche'
quelle riguardanti la determinazione dell'indennita' di
espropriazione o di occupazione d'urgenza.".
- Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 59 (Entrata in vigore del testo unico). - 1. Le
disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 30 giugno 2003.".



 
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