Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Castelnovo di Sotto (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). Di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 cosi' distinte: 1. Aliquota agevolata del 5.50 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita'; C/6 (garage) limitatamente a due unita'; C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'; destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); a*) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; per usufruire dell'aliquota di cui al punto a*) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unita' immobiliare non sia stata concessa in locazione. b) Immobili locati: (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato); 1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta'; * per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione: (si precisa che in attuazione dell'art. 16 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto in quanto rientranti nella fattispecie). a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro; b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia gia' negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta'; 2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1), e' concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati"). Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta. c) unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 1o grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1, lettera c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.). * per usufruire dell'aliquota di cui al punto c) - (5,50 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente; d) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; 2. Aliquota ordinaria del 6,7 per mille: a) fabbricati diversi dalle abitazioni; b) aree fabbricabili; c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice) d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente; f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili; g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente; h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75); 3. Aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 4. Detrazione di 104,00 Euro: Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.) e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5. Riscossione diretta: Si riconferma la riscossione diretta dell'I.C.I. anche per l'anno 2003, ricordando che il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 12002440 - intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto - I.C.I. - servizio tesoreria. (Omissis). |
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