Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI COSSATO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
|
|
Il comune di Cossato (provincia di Biella) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota I.C.I. unita' abitativa principale 6 per mille; aliquota altri immobili 6,5 per mille; aliquota unita' abitative sfitte 7 per mille; lasciando inalterata la detrazione per l'unita' abitativa principale in Euro 103,29. 2. Di dare atto che la detrazione applicabile all'unita' abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 verra' mantenuta in Euro 103,29 per l'anno 2003 e deliberata dal consiglio comunale in sede di modifica del relativo regolamento per l'applicazione dell'imposta. 3. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. 4. Di considerare direttamente adibita ad unita' abitativa principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). |
|
|
|