Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 ottobre 2002
Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
Visto il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' per l'imputazione del contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1 sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 1, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto il citato art. 1, comma 7, demanda, altresi', al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso art. 1;
Tenuto conto che, per garantire al lavoratore la copertura contributiva ai fini pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, occorre, nel rispetto del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, destinare una quota pari ad Euro 669 del contributo di cui al citato comma 3, lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002;
Tenuto conto, altresi', dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, determinata in una quota pari ad Euro 31;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilita' della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.
 
Art. 2.
L'ammontare del contributo di cui all'art. 1, pari a Euro 700, e' ripartito dall'I.N.P.S. nelle seguenti misure:
a) Euro 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70 per cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche;
b) Euro 31 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 del citato decreto- legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 3.
I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, possono versare, previa domanda, al competente Istituto previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonche' i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2002
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 362
 
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