Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003
Modificazioni al regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale.

IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 4, comma 3, 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015448, relativo all'adozione del regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
Vista la delibera del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 299 in data 25 luglio 2002, recante talune modifiche al testo del sopracitato regolamento;
Vista la nota prot. DG/218 in data 26 luglio 2002, con la quale e' stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la suddetta delibera per i previsti controlli di legittimita' e di merito;
Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1205 in data 4 ottobre 2002, che contiene alcuni rilievi in ordine alle modifiche proposte;
Vista la nota prot. LB/014915 in data 15 novembre 2002, con la quale il Consiglio nazionale delle ricerche replica in ordine ai rilievi formulati dal citato Ministero;
Vista la nota prot. n. 1435 in data 5 dicembre 2002, con la quale il citato Ministero ha sostanzialmente recepito le osservazioni formulate dall'ente;
Vista la delibera n. 387 in data 5 dicembre 2002, con la quale il Consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali, ha approvato definitivamente le modifiche al citato regolamento,
Decreta:
Al regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Roma, 14 gennaio 2003
Il presidente: Bianco
 
Allegato
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLACONTABILITA' E DELLA ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL C.N.R.
Art. 1.
Articolazione del sistema contabile
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Il servizio patrimonio riguarda la tenuta dell'inventario generale dell'ente, articolato in inventari particolari, e ad essa provvedono l'apposito ufficio dell'amministrazione centrale e le segreterie amministrative, secondo le competenze stabilite dal successivo art. 34, comma 1.".
Art. 6.
Bilanci finanziari
Al comma 3, dopo le parole "risorse disponibili provengono.", aggiungere le seguenti parole: "Limitatamente ai proventi derivanti dalle attivita' dei singoli centri di responsabilita', l'accreditamento delle relative risorse ai centri di spesa e' subordinato all'avvenuto accertamento sul bilancio del C.N.R. della corrispondente entrata.".
Art. 9.
Bilancio pluriennale del C.N.R.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Tutte le risorse finanziarie comunque spettanti all'ente, comprese quelle derivanti dall'attivita' delle singole strutture di ricerca, sono iscritte tra le previsioni di entrata di cui al comma 2, salvo quelle relative alle partite di giro dei bilanci dei centri di spesa.".
Art. 10.
Equilibrio del bilancio pluriennale
Al comma 3, sostituire le parole "della parte di residui passivi d'investimento eccedenti i mutui e prestiti gia' contratti" con le parole seguenti: "delle minori entrate accertate nel precedente esercizio rispetto all'entita' autorizzata di ricorso al mercato finanziario.".
Art. 11.
Struttura del bilancio pluriennale del C.N.R.
Al comma 1, aggiungere in fondo le seguenti parole: "- titolo sesto, partite di giro.".
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie, con riguardo alla loro provenienza, per quelle iscritte nei primi due titoli; con riguardo alla loro natura, per quelle iscritte nei titoli terzo, quarto e quinto. Le entrate di ciascuna categoria e quelle delle partite di giro sono ripartite in capitoli secondo il tipo di cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate con destinazione vincolata.".
Al comma 5, sostituire le parole "ed il fondo di riserva" con le seguenti parole: ", il fondo di riserva e le singole poste delle partite di giro."
Art. 13.
Attribuzione ai centri di responsabilita'
dei mezzi gia' a disposizione dell'ente
Al comma 1, sostituire le parole "negli inventari dei relativi consegnatari" con le seguenti parole: ", nell'inventario generale, dei relativi consegnatari e l'indicazione, negli inventari particolari, dei centri di responsabilita' che utilizzano i singoli beni.".
Art. 14.
Assestamento e variazioni di bilancio
Aggiungere il seguente comma:
"6. Il direttore generale adotta le variazioni al bilancio del C.N.R. riferite unicamente ai rapporti finanziari instaurati tra i centri di spesa ai sensi del successivo art. 31.".
Art. 16.
Realizzazione delle entrate
Inserire, prima del comma 1, il seguente comma:
"1. Salvo le competenze espressamente attribuite al presidente dalla legge e dai regolamenti, i rapporti obbligatori attivi sono costituiti, secondo le rispettive competenze, dalle unita' organizzative di cui all'art. 4, comma 4. Qualora si tratti di rapporti che richiedono lo svolgimento di determinate attivita' da parte di specifici centri di responsabilita', alla loro costituzione si provvede con l'assenso del responsabile del centro interessato.".
I preesistenti commi 1, 2, 3, 4 sono rinumerati come segue: "2, 3, 4, 5".
Art. 17.
Indebitamento
Al comma 1, dopo le parole "dell'ente.", aggiungere le seguenti parole: "A garanzia delle operazioni di indebitamento patrimoniale possono essere concesse dal C.N.R., in analogia alle disposizioni di cui all'art. 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delegazioni di pagamento sui finanziamenti statali che costituiscono dotazione ordinaria del C.N.R., e specificatamente a valere sulle entrate afferenti al titolo I, categoria I, cap. 1 del bilancio del C.N.R.".
Art. 22.
Struttura dei bilanci dei centri di spesa
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Le spese correlate alle entrate iscritte nei titoli II e III devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di destinazione.".
Art. 27.
Attivita' di spesa
Al comma 1, dopo le parole "e degli uffici equiparati.", aggiungere le parole: "nonche' degli uffici di diretta collaborazione degli organi del C.N.R.".
Art. 31.
Rapporti finanziari tra centri di spesa e unita' organizzative
Al comma 1, dopo le parole "in corso di esercizio, mediante" inserire le parole: "variazione del bilancio del C.N.R., di cui all'art. 14, comma 6, e".
Art. 34.
Scritture patrimoniali
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le scritture patrimoniali sono costituite dall'inventano generale dell'ente, articolato negli inventari particolari relativi ai diversi tipi di beni ed ai singoli consegnatari.".
Aggiungere i seguenti commi:
"1-bis. Ai fini di cui al comma 1:
la tipologia dei beni riguarda gli immobili in attesa di destinazione, gli immobili utilizzati dai centri di responsabilita' ed i beni mobili;
sono consegnatari dei beni:
il responsabile dell'apposito ufficio della struttura amministrativa centrale, per i beni immobili in attesa di destinazione, per i beni immobili impiegati dai centri di responsabilita' che afferiscono alla struttura amministrativa centrale e dai programmi nazionali e internazionali di ricerca dislocati presso la struttura amministrativa centrale, nonche' per i beni mobili impiegati dai centri di responsabilita' che afferiscono alla struttura amministrativa centrale;
i presidenti delle aree di ricerca, per i beni immobili e per quelli mobili messi a disposizione della relativa area;
i direttori degli istituti, per i beni immobili impiegati dal relativo istituto o dai programmi nazionali e internazionali di ricerca dislocati presso il medesimo, nonche' per i beni mobili impiegati dal relativo istituto;
i direttori dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, per i beni mobili impiegati dal relativo programma".
"1-ter. Nel caso in cui nel medesimo immobile siano dislocati piu' Istituti o piu' centri di spesa, i relativi direttori o responsabili provvedono a designare un unico consegnatario del bene.".
"1-quater. I consegnatari rispondono personalmente dei beni loro affidati.".
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Sono oggetto di inventariazione i beni a fruizione pluriennale. I restanti beni, qualora non destinati all'immediato consumo, formano oggetto della contabilita' di magazzino che e' tenuta, mediante appositi registri di carico e scarico, a livello della struttura amministrativa centrale e, nel caso degli altri centri di spesa, a livello di unita' organizzative.".
Art. 36.
Risultati della gestione economica
dei centri di responsabilita'
Al comma 1, sostituire la parola "trimestrali" con le parole seguenti: "con frequenza quanto meno semestrale.".
 
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