Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 novembre 2002
Bollatura delle carni macinate e delle preparazioni di carni della specie equina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ed in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente al territorio nazionale e' prevista la possibilita' di concessione di deroghe;
Vista la direttiva 94/65/CE in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002, n. 939, recante regolamento relativo all'impiego di carni macinate della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne;
Ritenuto necessario provvedere alla definizione delle caratteristiche del bollo sanitario da utilizzare per la bollatura delle carni macinate e delle preparazioni di carne della specie equina;
Decreta:
Art. 1.
1. le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina, la cui commercializzazione e' consentita limitatamente al territorio nazionale, devono recare in etichetta un bollo sanitario di forma rettangolare recante la dicitura "Mercato Italiano" nella parte superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla lettera maiuscola "P" o dalle lettere maiuscole "LP" nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE o CE.
2. Sul documento commerciale di accompagnamento durante il trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carne ottenute a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina dovra' figurare il numero di riconoscimento di idoneita' dello stabilimento di produzione seguito dalle lettere "P" o "LP" e dalla dicitura "Mercato Italiano".
3. Le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina dovranno essere confezionate e bollate subito dopo essere state prodotte; qualora il ciclo di produzione proceda per fasi intervallate da periodi di sosta delle carni sezionate o macinate o degli impasti di carne in cella frigorifera e' necessario che si proceda ad identificare i contenitori in cui sono contenute in modo da consentire di identificare la provenienza delle carni e la giornata di preparazione.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 389
 
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