Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 novembre 2002 |
Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di Phytophthora ramorum Werres, De Coek & Man in `t Veld sp. nov. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Vista la decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.; Considerato che nel 2002 il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di Phytophthora ramorum nei loro rispettivi territori; Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario basata sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che l'organismo in questione e i suoi effetti nocivi potrebbero costituire una grave minaccia fitosanitaria per la Comunita', in particolare gli isolati non europei presenti soltanto negli Stati Uniti per le querce della Comunita' e gli isolati europei per piante ornamentali quali Rhododendron spp. e Viburnum spp. Considerato che e' necessario adottare temporaneamente misure fitosanitarie di emergenza al fine di impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' dell'organismo nocivo; Considerato che tali misure devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione dell'organismo nocivo, nonche' alla produzione e al trasporto nella Comunita' di piante ospiti conosciute dell'organismo medesimo e devono includere altresi' una sorveglianza piu' generale relativa alla presenza o all'assenza prolungata del medesimo negli Stati membri; Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov; A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "l'organismo nocivo": Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.; b) "piante sensibili": vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp. L.; c) "legname sensibile": il legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.; d) "cortecce sensibili": cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L. |
| Art. 2. 1. Sono vietate l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo. |
| Art. 3. 1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunita' unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente decreto e devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso nella Comunita' per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'art. 36 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e risultare indenni da tale organismo. 2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente decreto si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunita' e originari degli Stati Uniti d'America. 3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, del citato decreto 31 gennaio 1996, per quanto riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2, lettera b), dell'allegato alla presente decisione. 4. Le piante di Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch, e Viburnum spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti da Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunita', possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto 31 gennaio 1996. |
| Art. 4. 1. Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunita'. |
| Art. 5. 1. Le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp. (eccetto i frutti e le sementi) originarie della Comunita' possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato del presente decreto. I produttori di queste piante sono registrati conformemente alle disposizioni del decreto 31 gennaio 1996. |
| Art. 6. 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione da parte di quest'ultimo. 2. I risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 1 ottobre 2003. |
| Art. 7. Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31 dicembre 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2002 Il Ministro: Alemanno |
| Allegato 1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11 .1, 39 e 40 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato fitosanitario di cui al titolo VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. Tale certificato: a) attesta che le piante provengono da zone in cui non e' nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella "Luogo di origine" oppure b) e' rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non e' stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo. Inoltre, il certificato e' rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione "Riconosciuto indenne da isolati non europei di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov." deve figurare nel suddetto certificato nella casella "Dichiarazione supplementare". 1b. Le piante sensibili importate di cui al punto la possono essere trasportate all'interno della Comunita' solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario, redatto e rilasciato conformemente al decreto 31 gennaio 1996, che attesti che le ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state effettuate. 2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America puo' essere importato nella Comunita' solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'art. 7 o all'art. 8 della direttiva 2000/29/CE, il quale: a) attesti che le piante provengono da zone in cui non e' nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella "Luogo di origine" oppure: b) sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname e' stato privato della corteccia e che i. e stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure: ii. il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, e' inferiore al 20 %, oppure: iii. il legname e' stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure: c) nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio "Kiln-dried", "KD" o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname e' stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. 3. Le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp., eccetto i frutti e le sementi, originarie della Comunita' europea, possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 del presente allegato e: a) provengono da zone in cui non e' nota la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo; oppure: b) nessun segno indicante la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo siano stati osservati nelle piante summenzionate nel luogo di produzione successivamente all'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure: c) qualora la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante summenzionate nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili situate a meno di 2 metri dalle piante infette e: nel caso di tutte le piante sensibili situate in un raggio inferiore a 10 m dalle piante infette e di tutte le altre piante della partita contaminata, se esse sono rimaste nel luogo di produzione e se ispezioni complementari sono state effettuate a due riprese almeno durante i tre mesi successivi alla constatazione, quando le piante sono in pieno periodo di crescita, e se sono state riconosciute esenti dall'organismo nocivo nel corso di queste ispezioni; nel caso di tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, se esse sono state sottoposte a una nuova ispezione approfondita a seguito della constatazione e riconosciute esenti dall'organismo nocivo. |
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