Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2003
Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3261).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello";
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Considerato che le previsioni contenute nella citata ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002 sono rivolte ad attuare primi interventi a carattere straordinario necessari a fronteggiare le situazioni piu' urgenti, e che quindi risulta indispensabile procedere ad una piu' completa definizione delle problematiche connesse al risanamento ambientale della laguna di Orbetello per consentire il ripristino delle condizioni di normalita';
Ravvisata la necessita' di procedere, con ogni urgenza, al completamento del sistema integrato di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario, al fine di evitare la possibilita' di scarico nella laguna di Orbetello di liquami e di reflui depurati in maniera non conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per le aree sensibili;
Considerato che occorre disciplinare, in fase transitoria, gli scarichi diretti nella laguna e gli scarichi in acque superficiali ed in fognatura che recapitano direttamente nella laguna, nonche' procedere al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale nella laguna di Orbetello;
Considerato altresi', che il presidente della regione Toscana, gia' nominato commissario delegato con la citata ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, ha evidenziato la necessita' di una rapida riconduzione delle attivita' previste dalle ordinanze di protezione civile alla competenza degli enti secondo l'ordinario regime normativo;
Preso atto che il presidente della regione Toscana, per il perseguimento di tali finalita', ha proposto che la titolarita' della gestione commissariale, inerente al completamento delle opere di depurazione, alla gestione della fase transitoria ed alla bonifica ed al risanamento ambientale della laguna di Orbetello, sia opportunamente attribuita al sindaco del comune di Orbetello, soggetto istituzionalmente competente in via ordinaria per la gestione della laguna;
Ritenuto di dover perseguire l'obiettivo della corretta integrazione tra la gestione straordinaria e quella ordinariamente attribuita agli enti titolari, individuando forme e modalita' idonee al superamento dello stato di emergenza ambientale;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di cui alla nota n. GAB/2002/12713 del 17 dicembre 2002;
Acquisita l'intesa della regione Toscana e di cui alla nota del 2 dicembre 2002;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla tutela della laguna di Orbetello, il sindaco del comune di Orbetello, gia' soggetto attuatore degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225, subentrando nel predetto incarico al presidente della regione Toscana.
2. Il sindaco di Orbetello, commissario delegato provvede alla prosecuzione degli interventi immediati e d'urgenza previsti dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3198/2002 nonche':
a) al completamento del depuratore di Terrarossa e dei collettori primari in modo da assicurare la funzionalita' del complessivo sistema di depurazione dell'intero areale, nonche' al completamento del sistema di telecontrollo degli impianti di depurazione e di sollevamento;
b) ad assicurare, nelle more del suddetto completamento e della completa funzionalita', la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione degli attuali apporti di acque reflue, tra cui, in particolare:
b.1 collegamento degli insediamenti che attualmente hanno scarichi diretti in laguna al predetto sistema di depurazione;
b.2 riduzione dell'emungimento di acqua dal sottosuolo da parte degli impianti di itticoltura presenti in laguna fino al raggiungimento di una riduzione in misura non inferiore al 50% di quello in atto;
b.3 definizione, per gli scarichi degli insediamenti industriali, per gli scarichi civili e per gli scarichi provenienti dai medesimi impianti di itticoltura, di valori limite di emissione allo scarico diretto in laguna, allo scarico di acque superficiali e in fognatura che recapitano direttamente nella laguna, piu' restrittivi di quelli previsti nell'allegato 5 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, alla relativa applicazione nonche' al controllo circa la loro osservanza.
3. Il commissario delegato provvede, inoltre, alla predisposizione ed all'attuazione di tutti gli interventi necessari per la bonifica, il risanamento ambientale ed il miglioramento dell'assetto idraulico della laguna di Orbetello, consistenti nella realizzazione di un sistema complessivo di opere finalizzate ad una economia di gestione da attuarsi nella fase ordinaria, con l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento dovuto a scarichi diffusi ed all'immissione nel bacino lagunare di solidi sospesi, del miglioramento dello scambio laguna-mare, della circolazione delle acque interne alla laguna e della riduzione degli effetti indotti dai sedimenti organici.
 
Art. 2.
1. Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, approva un programma di attivita' che individua gli specifici obiettivi da realizzare, le modalita' e i tempi per il relativo raggiungimento e le necessita' finanziarie connesse. Tale programma e' elaborato secondo i seguenti criteri generali:
riferimento all'attuale stato di fatto che contempli l'utilizzazione delle conoscenze e degli studi gia' eseguiti o in corso di esecuzione, con particolare riferimento al sistema di monitoraggio sulla qualita' delle acque in laguna;
integrazione, per quanto possibile, con i progetti gia' redatti;
unitarieta' gestionale del servizio di fognatura, calettamento e depurazione dei comuni di Orbetello e Monte Argentario;
compatibilita' ambientale dell'attivita' depurativa;
raggiungimento di una qualita' allo scarico tale da consentire, in un quadro di sostenibilita' economica, il riutilizzo delle acque depurate, ovvero degli scarichi, in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale ed igenico-sanitaria definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, devono essere specificatamente evidenziati gli interventi immediati e d'urgenza gia' avviati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002, le attivita' in corso di prosecuzione ed il relativo fabbisogno finanziario sulla base delle risultanze della gestione relativa all'anno 2002.
3. Il programma di cui al comma 1 e' predisposto d'intesa con la regione Toscana, con il concorso degli enti pubblici interessati ed a tal fine il commissario delegato definisce con la regione medesima le sedi e le modalita' per il raggiungimento di tale intesa, anche utilizzando le procedure di cui agli articoli 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 15 della legge n. 241/1990, all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 ed agli articoli 3 e 12 della legge regionale n. 76/1996.
4. Il programma, successivamente alla sua approvazione, e' trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e diventa esecutivo previo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Il commissario delegato provvede altresi' entro i termini di vigenza dello stato di emergenza ambientale della laguna di Orbetello ad individuare, con le modalita' di cui al comma 3, le attivita' da porre in essere per il superamento dello stato di emergenza ambientale e per la riconduzione della gestione della relativa laguna al soggetto istituzionalmente competente in via ordinaria.
 
Art. 3.
1. Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il commissario delegato, sentita la regione Toscana, gli enti locali territorialmente competenti e gli altri enti pubblici interessati, approva, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un programma di attivita' che individua gli specifici obiettivi da realizzare, le modalita' ed i tempi per il relativo raggiungimento e le necessita' finanziarie connesse. Tale programma e' elaborato secondo i seguenti criteri generali:
riferimento all'attuale stato di fatto, che contempli l'utilizzazione delle conoscenze e degli studi gia' eseguiti o in corso di esecuzione, relativi, in particolare, al sistema di monitoraggio sulla dinamica delle acque in laguna, al sistema dei modelli per la valutazione, progettazione e gestione degli interventi realizzati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002;
agevolare lo sviluppo delle fanerogame acquatiche, in relazione al ruolo positivo che le stesse svolgono per gli equilibri ambientali della laguna;
limitare gli apporti in laguna di nutrienti e fitofarmaci dovuti a scarichi diffusi ed al dilavamento dei suoli agricoli provenienti dal bacino direttamente scolante;
riordinare il sistema di canali recapitanti in laguna attrezzandolo con opere di regimazione idraulica ed intercettazione dei solidi sospesi;
bonifica dei fondali e dei canali lagunari per ridurre gli effetti indotti dai sedimenti organici e dalla progressiva perdita di volume dell'invaso lagunare;
rimozione delle conterminazioni;
migliorare gli scambi laguna-mare, la circolazione delle acque interne alla laguna, anche finalizzando tutte le attivita' al miglior rendimento energetico dei sistemi di pompaggio e dei conflitti con l'attivita' di pesca da postazioni fisse;
definizione degli interventi attinenti l'assetto idraulico in coerenza con gli strumenti di pianificazione del complessivo bacino idraulico;
finalizzazione degli interventi nell'ottica di economie di gestione da attuarsi nella fase ordinaria;
definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare.
2. Nell'ambito del programma devono essere specificatamente evidenziati gli interventi immediati e d'urgenza gia' avviati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002, le attivita' in corso di prosecuzione ed il relativo fabbisogno finanziario, sulla base delle risultanze della gestione relativa all'anno 2002.
3. Successivamente all'approvazione del programma di cui al comma 1 da parte del commissario delegato, lo stesso programma e' trasmesso al Ministero dell'ambiente e diventa esecutivo previo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, nei limiti necessari per l'attuazione degli interventi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ad avvalersi delle deroghe alla normativa vigente indicata nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3198/2002 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3239/2002, nonche' delle deroghe alle seguenti disposizioni riguardanti l'affidamento dei servizi e delle forniture:
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.
2. Ove la deroga riguardi la normativa regionale, il relativo avvalimento e' subordinato all'intesa con la regione Toscana.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato puo' altresi':
a) vietare gli scarichi diretti nella laguna e gli scarichi in acque superficiali o in fognature che recapitano direttamente nella laguna, ad eccezione degli scarichi di acque meteoriche provenienti da fognature bianche;
b) disporre l'obbligo per gli insediamenti che attualmente hanno scarichi diretti in laguna di collegarsi al sistema di fognatura, collettamento e depurazione;
c) autorizzare lo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di itticoltura in mare o nei canali di collegamento mare-laguna, anche in deroga alla legislazione vigente, fermo comunque quanto previsto dall'art. 4;
d) definire, ai fini di cui al predetto scarico, i requisiti del trattamento dei reflui in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza ambientale ed igienico sanitari, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la regione Toscana;
e) imporre, al fine di consentire l'attuazione dell'attivita' di controllo sugli scarichi di cui all'art. 1, sia nel caso di scarico temporaneo in laguna, sia nella situazione di scarico a regime, ai soggetti autorizzati, la posa in opera, con oneri a proprio carico, di misuratori di portata e campionatori in automatico;
f) provvedere alla chiusura degli scarichi diretti in laguna che non siano stati adeguati alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);
g) autorizzare gli allacci alla rete fognaria di competenza commissariale, nei tratti gia' realizzati ed in funzione.
2. Le attivita' del commissario delegato di cui al comma 1, attinenti alle competenze ordinariamente attribuite agli enti locali, sono esercitate con modalita' definite d'intesa con gli enti medesimi.
3. Il commissario delegato promuove le procedure espropriative, provvede al completamento di quelle in atto, finalizzate alla necessaria acquisizione di aree occorrenti ed alla costituzione di servitu', assumendo tutte le ulteriori conseguenti iniziative procedimentali, altresi' provvedendo a tutti gli ulteriori incombenti anche connessi alla titolarita' dei diritti conseguenziali. Le procedure dovranno essere connesse alle opere realizzate con la precedente gestione commissariale, con salvezza dei provvedimenti giurisdizionali adottati o adottandi.
4. Il commissario delegato relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione dei programmi di cui agli articoli 2 e 3 nonche' sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, inviandone copia alla regione Toscana.
 
Art. 6.
1. La commissione tecnico scientifica di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, gia' nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. GAB/DEC/072/2002 in data 3 ottobre 2002, continua ad espletare le sue funzioni consultive e coadiuva il commissario delegato - sindaco di Orbetello.
2. I compensi ed il rimborso spese spettanti al commissario delegato saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario delegato si avvale della struttura di personale prevista all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, integrata di sei unita' di personale individuate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3198/2002 o mediante assunzioni con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, in deroga alle norme di cui agli articoli 7, 24, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
4. Al personale di cui al comma 3, appartenente alla pubblica amministrazione, spetta un compenso forfetario rapportato a quarantacinque ore di lavoro straordinario mensile per ciascuna unita', calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. Per il responsabile della struttura e per il personale in quiescenza rimangono validi i compensi determinati con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per le attivita' di studio, progettazione, direzione dei lavori, gestione della sicurezza, attivita' di collaudo, e' consentito l'utilizzo di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il compenso relativo alle prestazioni rese da detto personale e' determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali.
6. Per le attivita' di propria competenza relative all'attuazione della presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale di ulteriori due unita' di personale, da reperire con le modalita' di cui all'art. 2, comma 8, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002.
7. Per la gestione contabile, il commissario delegato si raccorda con la struttura operativa dell'ufficio territoriale di Governo-prefettura di Grosseto. Al personale di tale struttura, dipendente della prefettura di Grosseto, designato dal prefetto, per un numero massimo di sette unita', e' attribuito, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte a supporto della gestione commissariale, un compenso forfetario rapportato a quaranta ore di lavoro straordinario mensile per ciascuna unita'.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.
 
Art. 7.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - sindaco di Orbetello utilizza le risorse finanziarie gia' assegnate e trasferite al precedente commissario delegato - Presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, che a tal fine sono versate, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alla contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - sindaco di Orbetello per gli interventi di emergenza nella medesima laguna.
2. Il commissario delegato puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa assegnate.
3. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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