Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 gennaio 2003 |
Sostituzione dell'allegato I del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri". |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri", ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che le "modifiche alle norme tecniche allegate al decreto stesso sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali"; Vista la direttiva 2002/35/CE della Commissione del 25 aprile 2002 che modifica l'allegato I della direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'allegato I al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante "Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri" e' integralmente sostituito dall'allegato al presente decretro. Roma, 15 gennaio 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno |
| Allegato I
Adeguamento delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE.
Ai fini del presente allegato): 1) Per "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1 gennaio 2003" si intende una nave da pesca nuova per la quale: a) a partire dal 1 gennaio 2003 sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione: o b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato entro il 1 gennaio 2003 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data: o c) in mancanza di un contratto di costruzione, a partire dal 1 gennaio 2003: - sia stata impostata la chiglia, o - sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o - sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore.
PARTE A
Adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1 gennaio 2003
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Regola 2: Definizioni
Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova da pesca" di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI
Regola 2: Definizioni
Al paragrafo 2, alla fine della definizione di "prova standard del fuoco" vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura: "La curva standard temperatura-tempo e' definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura interna del forno:
- temperatura interna iniziale del forno: 20 gradi C - dopo i primi cinque minuti: 576 gradi C - dopo i primi 10 minuti: 679 gradi C - dopo i primi 15 minuti: 738 gradi C - dopo i primi 30 minuti: 841 gradi C - dopo i primi 60 minuti: 945 gradi C
CAPITOLO VII: MEZZI E DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
Regola 1. Applicazione
Il paragrafo 2 viene cosi' modificato: "Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purche' l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1 febbraio 1999."
Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio Il paragrato 2 viene cosi' modificato: "Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1 febbraio 1999, purche' l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilita' con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati."
CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI
Regola 1: Applicazione Il paragrafo 1, seconda frase e' modificato come segue: "Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, puo' ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1 febbraio 1999".
Regola 3: Esenzioni Il paragrafo 2, lettera c), e' modificato come segue: "quando la nave sara' messa definitivamente fuori servizio entro il 1 febbraio 2001."
PARTE B
Adeguamenti applicabili alle navi da pesca nuove costruite a partire dal 1 gennaio 2003
Il testo delle seguenti regole e' modificato come segue:
CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Regola 2: Definizioni Paragrafo 22, lettera a), punto ii) La paratia deve essere situata a una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore a 0,05 L e non superiore a 0,05 L piu' 1,35 m per navi di lunghezza inferiore a 45 m.
Regola 6: Ispezioni Paragrafo 1, lettera c) Oltre all'ispezione periodica prescritta alla lettera b), punto i), si effettuano ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari, a intervalli di due anni (con un margine di piu' o meno tre mesi) per le navi non in legno e a intervalli determinati dall'amministrazione per le navi in legno. Le ispezioni devono anche accertare l'assenza di alterazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.
CAPITOLO II: COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA ED EQUIPAGGIAMENTO
Regola 1: Costruzione Paragrafo 1 La robustezza di costruzione dello scafo, delle sovrastrutture, delle tughe, dei cofani dell'apparato motore, dei tambucci e di ogni altra struttura nonche' dell'equipaggiamento della nave deve consentire a questa di resistere in tutte le prevedibili condizioni del servizio cui e' destinata ed essere conforme alle norme di un organismo riconosciuto.
Regola 2: Porte stagne Paragrafo 1 Come prescritto dalla regola 1, paragrafo 3, il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere provviste di idonei mezzi di chiusura conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Le porte a tenuta stagna devono avere una robustezza pari a quella delle strutture adiacenti non forate.
Regola 2: Porte stagne Paragrafo 3, lettera a) Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri queste porte devono essere del tipo a scorrimento, quando sono sistemate: nei locali che possono essere aperti durante la navigazione e le cui soglie inferiori si trovano al di sotto della linea del massimo galleggiamento di esercizio, salvo che l'amministrazione reputi che cio' e' praticamente impossibile o superfluo, tenuto conto del tipo di nave e del relativo impiego. Le deroghe a tale regola concesse da uno Stato membro sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.
Regola 5: Boccaporti chiusi con coperchi di legno Paragrafo 3 I dispositivi per assicurare la tenuta stagna alle intemperie dei coperchi in legno dei boccaporti devono essere conformi alle disposizioni delle regole 14 e 15 dell'allegato 1 della convenzione internazionale sul bordo libero del 1966 (Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966, stabilita dalla conferenza internazionale sul bordo libero del 5 aprile 1966 e adottata dall'IMO con la risoluzione A133(V) il 25 ottobre 1967).
Regola 9: Trombe di ventilazione Paragrafo 1 Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri l'altezza al di sopra del ponte dei battenti delle trombe di ventilazione, ad eccezione di quelli che servono il locale macchine, non deve essere inferiore a 900 mm sul ponte di lavoro e a 760 mm sul ponte di sovrastruttura. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri l'altezza di questi battenti deve essere rispettivamente di 760 mm e di 450 mm. L'altezza dei battenti delle trombe di ventilazione nei locali macchine, necessarie per il rifornimento d'aria di tali locali ed eventualmente per il rifornimento d'aria dei locali del generatore, deve generalmente essere conforme alla regola 11.9, paragrafo 3. Quando tuttavia cio' non e' possibile per le dimensioni e la struttura della nave, possono essere ammesse altezze inferiori, pur comunque mai inferiori a 900 mm sul ponte di lavoro e sul ponte di sovrastruttura e con la previsione di mezzi di chiusura stagni alle intemperie conformi alla regola 11.9, paragrafo 2 in combinazione con altre strutture adatte ad assicurare un accesso ininterrotto d'aria ai locali.
Regola 12: Portellini di murata e finestre Paragrafo 6 L'amministrazione puo' consentire la sistemazione di portellini di murata e di finestre senza controportellini nelle paratie laterali e poppiere delle tughe situate sul ponte di lavoro o al di sopra di questo, se ritiene che la sicurezza della nave non ne sia diminuita, tenuto conto anche delle regole di organismi riconosciuti in base alle norme ISO in materia.
Regola 15: Apparecchi di ancoraggio e di ormeggio Tutte le navi devono essere munite di apparecchi di ancoraggio e di ormeggio concepiti in modo da poter esser messi in funzione rapidamente ed in tutta sicurezza: detti apparecchi devono comprendere attrezzature di ancoraggio, catene o cavi metallici, bozze ed un apparecchio di salpamento od altre sistemazioni per gettare e salpare l'ancora e per mantenere la nave all'ancora in tutte le prevedibili condizioni di servizio. Tutte le navi devono inoltre essere munite di adeguate attrezzature per ormeggiarsi in tutta sicurezza ed in tutte le condizioni di servizio. Gli apparecchi di ancoraggio e di ormeggio devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto.
CAPITOLO III: STABILITA' E STATO DI NAVIGABILITA' CORRISPONDENTE
Regola 1: Disposizioni generali Le navi devono essere concepite e costruite in modo da soddisfare alle prescrizioni del presente capitolo nelle condizioni di servizio menzionate nella regola 7. I calcoli delle curve dei momenti raddrizzanti devono essere conformi al codice IMO sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships) (Codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO, adottato dall'IMO con la risoluzione A.749(18)d 4 novembre 1993, modificato con risoluzione MSC.75(69)).
Regola 2: Criteri di stabilita' Paragrafo 1 Devono essere osservati i seguenti criteri minimi di stabilita', a meno che l'amministrazione non sia convinta che l'esperienza acquistata nel corso dell'impiego della nave ne giustifichi una deroga. Qualsiasi deroga ai criteri minimi di stabilita', concessa da uno Stato membro, e' soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva (I criteri di stabilita' delle navi di rifornimento d'alto mare di cui ai paragrafi da 4.5.6.2.1 a 4.5.6.2.4 del codice IMO sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave possono essere considerati equivalenti ai criteri di stabilita' della regola 2, paragrafi 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 1, lettera c).L'equivalenza e' applicabile esclusivamente, con il consenso dell'amministrazione, alle navi da pesca con scafo simile a quello delle navi da rifornimento).
Paragrafo 1, lettera d) L'altezza metacentrica iniziale GM non deve essere minore di 350 mm per le navi a ponte unico. Nelle navi che hanno una sovrastruttura completa l'altezza metacentrica puo' essere ridotta a soddisfazione dell'amministrazione, ma in nessun caso deve essere minore di 150 mm. Le riduzioni di altezza metacentrica concesse da uno Stato membro sono soggette alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.
Paragrafo 3 Quando, allo scopo di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1, e' previsto l'impiego di zavorra, la sua natura e la relativa sistemazione devono essere giudicate soddisfacenti dall'amministrazione. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri tale zavorra deve essere permanente. In tal caso la zavorra deve essere solida e fissata in modo sicuro alla nave. L'amministrazione puo' accettare zavorra liquida, stoccata in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. Se tale zavorra liquida viene impiegata come zavorra permanente ai sensi del paragrafo 1, le relative caratteristiche devono venire inserite nel certificato di conformita' e nel libretto delle istruzioni per la stabilita. La zavorra permanente puo' essere rimossa dalla nave o spostata soltanto previa approvazione dell'amministrazione.
Regola 4: Sistemi speciali di pesca Le navi che praticano sistemi speciali di pesca e che per questo fatto sono soggette a forze esterne addizionali durante le operazioni di pesca, devono soddisfare ai criteri di stabilita' enunciati nella regola 2, paragrafo 1, aumentati se del caso a soddisfazione dell'amministrazione. I pescherecci che effettuano pesca a strascico devono rispettare i seguenti criteri di stabilita' aumentati: a) i criteri relativi all'area sottesa tra la curva del braccio raddrizzante e i bracci raddrizzanti stessi di cui alla regola 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e 2 sono aumentati del 20%; b) l'altezza metacentrica non deve essere inferiore a 500 mm. c) i criteri di cui alla lettera a) si applicano solo alle navi sulle quali sia installata una potenza di propulsione che non superi il valore in kilowatt dato dalle seguenti formule: - N = 0.6 L52 (5=pedice 2=apice) per navi di lunghezza pari o inferiore a 35 metri, e - N = 0,7 L52 (5=pedice 2=apice) per navi di lunghezza pari o superiore a 37 metri, - per le navi di lunghezza intermedia il coefficiente per L5 (5=pedice)si ottiene per interpolazione tra 0,6 e 0,7, - L5 (5=pedice)e' la lunghezza complessiva riportata sul certificato di stazza.
Se la potenza di propulsione installata supera i valori dati dalle formule sopra riportate, i criteri della lettera a) devono essere aumentati in misura direttamente proporzionale alla potenza di propulsione. L'amministrazione deve accertare che i criteri di stabilita' menzionati per i pescherecci che effettuano pesca a strascico sono rispettati nelle condizioni di servizio di cui alla regola 7, paragrafo 1, del presente capitolo. Per il calcolo della stabilita' si suppone che le attrezzature per lo strascico siano sollevate a un angolo di 45 gradi rispetto a un piano orizzontale.
Regola 5: Vento di forte intensita' e rollio di forte ampiezza Le navi devono essere in grado di resistere agli effetti di un vento di forte intensita' e di un rollio di forte ampiezza nelle condizioni di mare corrispondenti, tenuto conto delle condizioni meteorologiche stagionali, dello stato del mare nel quale la nave deve operare, cosi' come del tipo di nave e del suo modo di impiego. I calcoli pertinenti si effettuano conformemente al codice IMO sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships).
Regola 8: accumulo di ghiaccio La presente regola viene applicata salvo quando la modifica della tolleranza al ghiaccio, lasciata alla discrezionalita' dell'amministrazione dalla raccomandazione 2 (Per le aree marittime dove puo' verificarsi accumulo di ghiacci e per le quali si propone una modifica, cfr. gli orientamenti relativi all'accumulo di ghiaccio (Guidance Relating to lice Accretion Container) di cui alla raccomandazione 2 dell'allegato 3 all'atto finale della Conferenza di Torremolinos], non e' autorizzata.
Regola 9: Prove di stabilita' Paragrafo 2 Se una nave subisce delle modifiche tali da variare la sua condizione di dislocamento in condizioni di nave scarica e la posizione del suo centro di gravita', essa deve essere sottoposta ad una nuova prova di stabilita', se l'amministrazione lo reputa necessario, e le relative informazioni sulla stabilita' devono essere rivedute. Se tuttavia la variazione del dislocamento a nave vacante supera del 2% il dislocamento iniziale e non e' possibile dimostrare per mezzo di calcoli che la nave continua a rispettare i criteri di stabilita', essa dovra' essere sottoposta ad una nuova prova di stabilita'.
Regola 12: Altezza di prora L'altezza di prora della nave deve essere giudicata sufficiente per impedire un eccessivo imbarco d'acqua. Per le navi che prestano servizio in aree ristrette a non piu' di 10 miglia dalla costa, l'altezza minima della prora e' determinata dall'amministrazione tenuto conto delle condizioni atmosferiche stagionali, dell'ambiente marino previste per le operazioni, del tipo di nave e delle modalita' di servizio. Per le navi che prestano servizio in tutte le altre aree: 1) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto a prua delle tughe o delle sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere calcolata secondo il metodo di cui alla raccomandazione 4 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos. 2) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto protetto da tughe o sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere conforme alla regola 39 dell'allegato 1 della convenzione internazionale del bordo libero del 1966, ma non puo' essere inferiore a 2000 mm. A tale scopo si deve tenere conto dell'immersione d'esercizio massima ammissibile e non del bordo libero estivo assegnato.
Regola 14: Compartimentazione e stabilita' in caso di avaria Le navi di lunghezza pari o superiore a 100 m che trasportano 100 o piu' persone, devono poter restare a galla con una stabilita' positiva dopo l'allagamento di un compartimento qualsiasi, supposto aver subito un'avaria, tenuto conto del tipo di nave, del servizio cui e' destinata e della zona prevista di impiego [Cfr. gli orientamenti relativi alla compartimentazione e alla stabilita' in situazione di avaria di cui alla raccomandazione 5 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos]. I calcoli devono essere effettuati conformemente agli orientamenti menzionati nella nota tra parentesi.
CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINARIO, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA
Regola 3: Disposizioni generali
Paragrafo 1 L'apparato motore principale, i dispositivi di comando, le tubazioni di vapore, i circuiti del combustibile liquido e dell'aria compressa, gli impianti elettrici e di refrigerazione; i macchinari ausiliari, le caldaie ed altri recipienti a pressione; le tubazioni e i dispositivi di pompaggio; i mezzi di governo e gli ingranaggi; gli alberi motore e gli accoppiamenti per la trasmissione della potenza devono essere concepiti, costruiti, provati, installati e mantenuti in buone condizioni conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Questi macchinari ed apparecchiature cosi' come i mezzi di sollevamento, i verricelli, le apparecchiature per il maneggio ed il trattamento del pesce devono essere protetti allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni alle persone presenti a bordo. Particolare attenzione deve essere prestata alle parti in movimento, alle superfici riscaldate e ad altre fonti di rischio.
Paragrafo 7 L'amministrazione deve assicurarsi che le regole 16, 17 e 18 vengano messe in opera ed applicate in maniera uniforme e in con conformita' con le norme di un organismo riconosciuto [Cfr. anche la raccomandazione della Commissione elettronica internazionale (CEI) e in particolare la pubblicazione 92 relativa agli impianti elettrici a bordo delle navi].
Paragrafo 9 Devono essere prese misure, a soddisfazione dell'amministrazione, per assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, in tutte le condizioni di esercizio, inclusa la manovra; devono essere altresi' previste disposizioni, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, per l'effettuazione di regolari ispezioni e prove di routine destinate ad accertare che le apparecchiature continuino a funzionare correttamente.
Paragrafo 10 Le navi devono essere provviste di documenti conformi alle norme di un organismo riconosciuto e attestanti la loro idoneita' a funzionare con locali macchine senza guardia continua.
Regola 6: Caldaie a vapore, sistemi di alimentazione e tubazioni di vapore Paragrafo 1 Tutte le caldaie a vapore e tutti i generatori di vapore non direttamente alimentati devono essere dotati di almeno due valvole di sicurezza di adeguata portata. Tuttavia, l'amministrazione puo', avuto riguardo al rendimento o a qualsiasi altra caratteristica della caldaia a vapore o del generatore di vapore non direttamente alimentato, autorizzare conformemente alle norme di un organismo riconosciuto l'installazione di una sola valvola di sicurezza se ritiene che questa protezione contro il pericolo di sovrapressione sia sufficiente.
Regola 8: Comando dell'apparato motore dalla timoneria Paragrafo 1, lettera b) Quando l'apparato motore e' telecomandato dalla timoneria, devono essere applicate le seguenti disposizioni: il comando a distanza previsto alla lettera a) deve essere effettuato per mezzo di un dispositivo conforme alle norme di una organismo riconosciuto e, se necessario, dispositivi atti a prevenire un sovraccarico dell'apparato motore.
Regola 10: Disposizioni concernenti il combustibile liquido, l'olio di lubrificazione ed altri oli infiammabili Paragrafo 4 Le tubolature del combustibile che, in caso di guasto, consentissero fughe di combustibile da una cisterna, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio, ubicate sopra il doppio fondo, devono essere munite di rubinetti o valvole collegate alla cisterna in questione in modo che nel caso si verifichi un incendio nel locale in cui si trovano le casse i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dall'esterno del locale interessato. Nel caso particolare di depositi ubicati in una qualunque galleria d'asse, in una galleria di tubi o in un locale dello stesso genere, devono essere sistemate su di essi delle valvole, ma nel caso di incendio la manovra di chiusura deve essere effettuata per mezzo di valvole addizionali sistemate sulle tubazioni, all'esterno della galleria o del locale dello stesso genere. Se queste valvole addizionali sono sistemate nel locale macchine, esse devono poter essere comandate dall'esterno di tale locale.
Paragrafo 7, lettera a) Le tubazioni del combustibile liquido nonche' le relative valvole ed accessori devono essere di acciaio o di altro materiale equivalente, benche' sia ammesso un uso limitato di tubi flessibili. Tali tubi e gli accessori previsti alle loro estremita' devono essere di adeguata robustezza ed essere costruiti con materiali approvati resistenti al fuoco o avere rivestimenti del pari resistenti al fuoco conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. I tubi flessibili vengono installati secondo la circolare IMO MSC.Circ.647 sugli orientamenti per minimizzare le perdite nei sistemi contenenti liquidi infiammabili (Guidelines minimise leakages from flammable liquid systems).
Paragrafo 10 I mezzi adottati per la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'olio di lubrificazione sotto pressione devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. I mezzi adottati nei locali macchine di categoria A e, se possibile, negli altri locali macchine, devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 6 e 7, nonche', ove necessario, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4. L'utilizzazione di visori di flusso negli impianti di lubrificazione non e' tuttavia esclusa, a condizione che sia dimostrato a seguito di prova che il loro grado di resistenza al fuoco sia adeguato.
Paragrafo 11 I mezzi adottati per l'immagazzinamento, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione degli oli infiammabili (diversi da quelli previsti dal paragrafo 10), destinati ad un impiego sotto pressione negli impianti di trasmissione di energia, di comando, di attivazione e di riscaldamento devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Nei luoghi in cui sono presenti fonti suscettibili di infiammarsi, tali mezzi devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 nonche' a quelle dei paragrafi 3 e 7, quanto a robustezza di costruzione.
Regola 12: Protezione contro il rumore Devono essere adottate misure per ridurre gli effetti del rumore sul personale che si trova nei locali macchine ai livelli del codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi (Code on Noise Levels on Board Ships) [Il codice relativo al livello acustico a bordo delle navi adottato dall'IMO con la risoluzione A.468(XII) del 19 novembre 1981].
Regola 13: Mezzi di governo Paragrafo 1 Le navi sono provviste di un mezzo di governo principale e di un mezzo ausiliario di manovra del timone conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Il mezzo di governo principale ed il mezzo ausiliario di manovra del timone devono essere sistemati, per quanto possibile e ragionevole, in maniera tale che il mancato funzionamento di uno di essi non renda inutilizzabile l'altro.
Regola 16: Fonte principale di energia elettrica Paragrafo 1, lettera a) Ogni nave, sulla quale l'energia elettrica costituisce mezzo per azionare i sistemi ausiliari indispensabili per la propulsione e la sicurezza della stessa, deve essere provvista di almeno due gruppi elettrogeni uno dei quali puo' essere azionato dal motore principale. Sono consentiti altri dispositivi idonei a fornire una potenza elettrica equivalente.
CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO
Regola 1: Disposizioni generali Lettera c) Metodo IIIF: installazione di un impianto automatico di allarme e di rilevazione in tutti i locali in cui si reputa che un incendio possa avere origine, generalmente senza alcuna restrizione circa il tipo delle paratie divisionali interne, a condizione, tuttavia, che la superficie di qualsiasi locale o locali, delimitata da divisioni di classe "A" o "B", non sia in nessun caso superiore a 50 mq. Tuttavia, l'amministrazione puo' aumentare questa superficie fino a 75 mq per i locali pubblici.
Regola 2: Definizioni Paragrafo 1 Per "materiale incombustibile" si intende un materiale che non brucia ne' esala vapori infiammabili in quantita' sufficienti da innescare l'autocombustione a una temperatura di circa 750 gradi C. Questa proprieta' e' determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code) [Il codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco (codice FTP), adottato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC.61(67)]. Ogni altro materiale e' da considerarsi "materiale combustibile".
Il paragrafo 2 viene cosi' modificato: "Prova standard del fuoco" prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. La metodologia delle prove deve essere conforme al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 3 (ultima frase) L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia o di ponte per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 4 (ultima frase) L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 6 (ultima frase) L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 9 Per "limitata capacita' di propagazione della fiamma" si intende che la superficie descritta limita in maniera adeguata la propagazione delle fiamme. Tale proprieta' viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Regola 4: Paratie situate all'interno di locali d'alloggio e di servizio
Paragrafo 4 Metodo IIIF: la costruzione delle paratie che, ai sensi della presente regola o di altre regole della presente parte, non devono essere divisioni di classe "A" o "B' non e' soggetta a nessuna restrizione. In nessun caso la superficie di un locale di alloggio o di un gruppo di locali di alloggio delimitato da divisioni continue di classe "A" o "B" deve superare i 50 mq, tranne nel caso particolare in cui paratie di classe "C" sono richieste in conformita' della tabella 1 della regola 7. Tuttavia, l'amministrazione puo' aumentare questa superficie fino a 75 mq per i locali pubblici.
Regola 7: Integrita' al fuoco delle paratie e dei ponti ultima nota alle tabelle (*) Quando nella tabella figura un asterisco, la divisione deve essere di acciaio o di materiale equivalente senza dover essere di classe "A". Quando un ponte viene forato per il passaggio di cavi elettrici, turbi e condutture di ventilazione i fori devono essere resi stagni al passaggio di fiamme e fumo.
Regolo 8: Particolari di costruzione Paragrafo 3, metodi IF, IIF e IIIF a) Salvo nei locali da carico e nei compartimenti frigoriferi di locali di servizio, i materiali isolanti devono essere incombustibili. Gli schermi antivapore ed i materiali adesivi utilizzati per l'isolamento del sistemi di distribuzione dei fluidi freddi nonche' per l'isolamento degli accessori delle tubazioni non e' necessario che siano incombustibili, ma devono essere usati nella quantita' piu' piccola possibile e la loro superficie esposta deve possedere un grado di resistenza alla fiamma conformemente a quanto stabilito dal codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code). Nei locali ove e' possibile che penetrino prodotti petroliferi, la superficie del materiale isolante deve essere stagna agli idrocarburi ed ai relativi vapori degli idrocarburi.
Regola 9: Impianti di ventilazione Paragrafo 1, lettera a) Le condotte di ventilazione devono essere di materiale incombustibile. Tuttavia, le condotte la cui lunghezza non supera in generale i 2 m e la cui sezione non supera gli 0,02 mq non e' necessario che siano di materiale incombustibile, a condizione che siano soddisfatte le seguenti disposizioni: i) tali condotte devono essere di un materiale che abbia un basso rischio di incendio, determinato conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO fire Test Procedures Code).
Ragola 11: Disposizioni varie
Paragrafo 2 Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in grande quantita' fumi, gas a vapori tossici. Tale proprieta' viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Regola 12: immagazzinaggio delle bombole a gas ed altri prodotti pericolosi Paragrafo 4 Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessita del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono essere di tipo certificato ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali: pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.
Regola 13: Mezzi di sfuggita
Paragrafo 1 In tutti i locali di alloggio e nei locali in cui normalmente presta servizio l'equipaggio, esclusi i locali macchine, devono essere sistemate scale e scalette, in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido verso il ponte scoperto e, di qui, verso le imbarcazioni e le zattere di salvataggio in particolare, relativamente a tali locali: e) la continuita' dei mezzi di sfuggita deve essere a soddisfazione dell'amministrazione. Le scale e i corridoi impiegati come mezzi di sfuggita devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm ed essere dotati di corrimano almeno su un lato. I vani porta che danno accesso a una scala devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm.
Paragrafo 2 Tutti i locali macchine di categoria A devono essere provvisti di due mezzi di sfuggita costituiti: a) da due gruppi di scalette d'acciaio, distanziati tra loro il piu' possibile e terminanti con porte, anch'esse tra loro distanziate, sistemate nella parte superiore del locale e dalle quali sia possibile accedere al ponte scoperto. In linea generale, una di tali scalette deve offrire una protezione continua contro il fuoco a partire dalla parte bassa del locale e fino a una posizione sicura, situata al di fuori del locale. L'amministrazione. tuttavia, puo' non richiedere una simile protezione se, tenuto conto della particolare disposizione o delle dimensioni del locale macchine, esiste un mezzo di sfuggita sicuro dalla parte bassa del locale. Tale protezione deve essere di acciaio, isolata secondo la norma della classe "A-60" ed essere dotata di una porta d'acciaio di classe "A-60" a chiusura automatica nella parte bassa del locale: o
Regola 14: Impianti automatici di estinzione ad acqua spruzzata, di segnalazione e localizzazione di incendio (Metodo IIF)
Paragrafo 11 Per ciascuna sezione deve essere previsto un numero di testine spruzzatrici di ricambio. I ricambi devono includere tutti i tipi e le qualita' installate sulla nave nella quantita' seguente: - meno di 100 testine spruzzatrici: 3 testine spruzzatrici di ricambio, - meno di 300 testine spruzzatrici: 6 testine spruzzatrici di ricambio, - da 300 a 1000 testine spruzzatrici: 12 testine spruzzatrici di ricambio.
Regola 15: Impianto automatico di segnalazione e di rilevazione d'incendio (Metodo IIIF)+
Paragrafo 4 L'impianto deve entrare in funzione sotto l'effetto di un aumento anormale della temperatura dell'aria e di una anormale concentrazione di fumo o di altri fattori indicanti un inizio di incendio in uno qualunque dei locali protetti. Gli impianti che reagiscono alle variazioni di temperatura dell'aria devono entrare in funzione ad una temperatura non inferiore a 54 gradi C e non superiore a 78 gradi C quando l'aumento della temperatura fino ai livelli indicati non superi 1 grado C al minuto. L'amministrazione puo' aumentare la temperatura alla quale l'impianto entra in funzione fino a 30 gradi C al di sopra della temperatura massima a cielo dei locali essiccatoi o di analoghi locali nei quali la temperatura ambiente e' di norma elevata. I dispositivi che reagiscono ad una concentrazione di fumo devono entrare in funzione quando l'intensita' di un raggio luminoso diminuisce. Tali dispositivi devono essere certificati per entrare in funzione prima che la densita' del fumo superi il 12,5 % di oscuramento per metro, ma non prima che la densita' del fumo superi il 2 % di oscuramento per metro. L'amministrazione puo' accettare altri sistemi di entrata in funzione che abbiano la stessa efficacia. L'impianto di rivelazione non deve essere utilizzato per altro scopo che non sia la rivelazione di un incendio.
Regola 17: Pompe da incendio
Paragrafo 2 Se il verificarsi di un incendio in un qualsiasi compartimento rischia di mettere fuori uso le pompe da incendio, deve essere previsto un altro mezzo di rifornimento dell'acqua necessaria per la lotta antincendio. A bordo delle navi di lunghezza uguale o superiore a 75 m, tale mezzo alternativo deve consistere in una pompa di emergenza fissa, indipendente. Tale pompa di emergenza deve essere di potenza tale da fornire due getti d'acqua a una pressione minima di 0,25 N/mmq.
Regola 20: Estintori
Paragrafo 2 1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'. 2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'. 3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico Possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Paragrafo 4 Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che e' stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.
Regola 21: Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio
Paragrafo 2 1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100% per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'. 2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'. 3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Regola 24: Equipaggiamento per vigili del fuoco
Paragrafo 1 A bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO per i sistemi di sicurezza antincendio (IMO Fire Safety Systems Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2. Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.
Regola 25: Piani per la difesa contro il fuoco Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente. I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).
Rogola 28: Protezione strutturale contro il fuoco
Paragrafo 2, lettera a) Sulle navi il cui scafo e' in materiale incombustibile, i ponti e le paratie che separano i locali macchine di categoria "A" dai locali di alloggio, Locali di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-60" quando i locali macchine di categoria "A" non sono provvisti di un impianto fisso di estinzione incendi e di classe "A-30" quando un tale impianto vi sia sistemato. I ponti e le paratie che separano gli altri locali macchine dai locali di alloggio, da quelli di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-0" I ponti e le paratie che separano le stazioni di comando dai locali di alloggio e da quelli di servizio devono essere di classe "A" in conformita' con le tabelle 1 e 2 della regola 7 del presente capitolo; l'amministrazione puo' tuttavia autorizzare la sistemazione di paratie di classe "B-15" per separare ad esempio la cabina del capitano dalla timoneria, se tali locali sono considerati parte della timoneria.
Regola 31: Disposizioni varie Paragrafo 1 Le superfici visibili situate nei locali di alloggio, di servizio, nelle stazioni di comando, nei corridoi e nei cofani delle scale e le superfici nascoste dietro paratie, soffittature, pannellature e rivestimenti nei locali di alloggio, di servizio, e nelle stazioni di comando devono avere una limitata attitudine alla propagazione della fiamma, determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 3 Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in gran quantita' fumi, gas o vapori tossici. Tale proprieta' viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Regola 32: Immagazzinaggio delle bombole di gas e di altri prodotti pericolosi
Paragrafo 4 Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessita' del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono essere di tipo certificato ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali; pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.
Regola 38: Estintori
Paragrafo 2 1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'. 2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'. 3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Paragrafo 4 Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che e' stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.
Regola 39: Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio
Paragrafo 2 1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'. 2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'. 3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Regola 41: Equipaggiamento per vigili del fuoco Per le navi di lunghezza superiore a 45 m, a bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2. Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.
Regola 42: Piani per la difesa contro gli incendi Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente. I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans). L'amministrazione puo' dispensare da questa prescrizione le navi di lunghezza inferiore a 45 m.
CAPITOLO VI: PROTEZIONE DELL'EQUIPAGGIO
Regola 3: Parapetti e ringhiere
Paragrafo 2 La distanza verticale minima tra il massimo galleggiamento di esercizio ed il punto piu' basso del parapetto, o il bordo del ponte di lavoro nel caso di ringhiere, deve assicurare una adeguata protezione dell'equipaggio contro l'imbarco di acqua sul ponte, tenuto conto degli stati del mare e delle condizioni meteorologiche nelle quali la nave puo' operare, le zone di operazione, il tipo della nave ed il suo metodo di pesca. Il bordo libero misurato a centro nave dal bordo del ponte di lavoro dal quale si effettuano le operazioni di pesca non deve essere inferiore a 300 mm o inferiore al bordo libero corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile, se questo e' piu' elevato. Per le navi con ponti di lavoro protetti e disposti in modo tale che l'acqua non possa penetrare negli spazi di lavoro protetti non e' previsto un bordo libero minimo, se non quello corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile.
Regola 4: Scale e scalette Per la sicurezza dell'equipaggio, devono essere sistemate scale e scalette di adeguate dimensioni e robustezza, munite di mancorrenti e di gradini antisdrucciolevoli in conformita' delle norme ISO pertinenti.
CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO
Regola 3: Valutazione, prova ed approvazione dei mezzi di salvataggio
Paragrafo 2 Prima di concedere la propria approvazione, l'amministrazione deve assicurarsi che i mezzi di salvataggio vengano sottoposti a prove per confermare la loro conformita' con le prescrizioni del presente capitolo, conformemente con le disposizioni della direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 46 del 17-2-1997, pag. 25) sull'equipaggiamento marittimo, contenente le raccomandazioni dell'IMO relativo alla prova dei mezzi di salvataggio.
Paragrafo 6 I mezzi di salvataggio prescritti nel presente capitolo, per i quali la parte C non contiene la descrizione delle caratteristiche, devono essere a soddisfazione dell'amministrazione, tenuto conto della descrizione delle caratteristiche di cui al capitolo III della convenzione Solas del 1974 modificata e nel codice internazionale (IMO International Life-Saving Appliance Code).
Regola 6: Disponibilita' e sistemazione dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza
Paragrafo 4, lettera a) Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato: - in modo che il mezzo e i dispositivi di sistemazione non interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la messa a mare, quanto piu' vicino possibile alla superficie dell'acqua, compatibilmente con i criteri di sicurezza e di praticita', e, nel caso non si tratti di zattere destinate ad essere gettate a mare, in posizione tale che, nella posizione di imbarco, non si trovi a meno di 2 m al di sopra della linea di galleggiamento quando la nave e' a carico massimo, l'assetto e sfavorevole fino a 10 e lo sbandamento giunge a 20 gradi C su uno qualsiasi dei bordi o fino all'angolo al quale il ponte scoperto si trova immerso, se tale angolo e' inferiore, sia in condizioni da essere sempre pronto all'uso in modo che due membri dell'equipaggio possano preparano per l'imbarco di persone e la messa a mare in meno di 5 minuti, - sia pienamente equipaggiato come prescritto nel presente capitolo.
Regola 23: Battelli di emergenza
Paragrafo 1, lettera b) I battelli di emergenza possono essere rigidi o gonfiabili o di tipo misto e devono: i) essere di lunghezza non inferiore a 3,8 m e non superiore a 8,5 m, salvo per le navi di lunghezza inferiore a 45 m a bordo delle quali, a causa delle dimensioni o per altre ragioni che rendano irragionevole o impossibile l'utilizzo, l'amministrazione puo' accettare battelli di emergenza di lunghezza minore purche' non inferiore a 3,3 m; ii) essere in grado di trasportare almeno cinque persone sedute e una sdraiata, oppure, per le navi di lunghezza inferiore a 45 m con battelli di emergenza di lunghezza inferiore a 3,8 m, essere in grado di trasportare almeno quattro persone sedute e una sdraiata.
Paragrafo 1, lettera e) Il numero di persone che un battello di emergenza puo' essere autorizzato a trasportare e' determinato dall'amministrazione mediante una prova a persone sedute. La capacita' minima di trasporto deve essere calcolata ai sensi della regola 23, paragrafo 1, lettera b), punto ii). I posti a sedere, salvo quello del timoniere, possono essere sul pavimento della barca. I posti a sedere non devono trovarsi sul capo di banda, sullo specchio di poppa o sui galleggianti gonfiabili disposti sui lati dell'imbarcazione. |
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