Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTEL D'AIANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel D'Aiano (provincia di Bologna) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 6,5 per mille, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati;
di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie:
a) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'Amministrazione comunale.
L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni.
Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'Amministrazione comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente.
Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo;
b) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota.
Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera a).
L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti.
L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni.
Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo.
3) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 124,00 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n, 504/1992), confermando quanto gia' deliberato per il 2002.
(Omissis).
 
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