Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. stipulato il 16 febbraio 1999 |
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In data 8 gennaio 2003 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP FIRMATO CGIL FIRMATO CISL/FPS FIRMATO CISL FIRMATO UIL/PA FIRMATO UIL FIRMATO CSA di Cisal/Fialp FIRMATO CISAL FIRMATO RDB/Parastato FIRMATO RDB/CUB FIRMATO
Art. 1. Fondo area dei professionisti 1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area dei professionisti prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e' integrata con le disposizioni dei commi seguenti. 2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio. 3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attivita' dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessita' ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'. 4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attivita' inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attivita' e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di piu' enti. 6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997. |
| Art. 2. Fondo area medica 1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area medica prevista dall'art. 43 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e dall'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 e' integrata con le disposizioni dei commi seguenti. 2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove attivita' e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio. 3. La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 si applica anche per remunerare attivita' dei medici che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessita' ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'. 4. Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attivita' inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 5. I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attivita' e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di piu' enti. 6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997. |
| Art. 3. Disposizioni per il personale dell'area medica 1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale prevista dall'art. 8 del C.C.N.L. del 14 aprile 1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996. 2. Gli importi delle indennita' previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma 1, lettere c) e d), dall'art. 34, comma 1, lettere a) e b) e dall'art. 35, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. del 10 luglio 1997, possono essere rivalutate, in sede di contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota congiunta all'accordo attuativo dell'art. 94 del C.C.N.L. - area della dirigenza e dei professionisti del 14 aprile 1997, qualora le risorse complessive del Fondo dell'area medica di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilita' e di continuita' nel tempo, presentino le disponibilita' necessarie. Le iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennita' che presentano maggiori differenze. 3. In sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, con priorita' per quelle derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica, avendo a riferimento la disciplina dell'area medica del comparto sanita', come previsto dall'art. 94 del C.C.N.L. del 14 aprile 1997. 4. I valori della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31 dello stesso C.C.N.L. del 10 luglio 1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle effettive disponibilita', nel fondo di cui all'art. 2, di risorse aventi carattere di stabilita' e di continuita' nel tempo. 5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale dell'area medica, secondo i principi di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo n. 502/1992, come integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 che ha recepito l'Istituto della educazione continua in medicina (E.C.M). 6. La disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 si applica anche al personale dell'area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilita' accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della materia da parte del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005. |
| Art. 4. Disposizioni per i professionisti 1. In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale dell'indennita' di coordinamento dei professionisti di cui all'art. 19, comma 5, del C.C.N.L. del 10 luglio 1997, puo' essere rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse complessive del Fondo area dei professionisti di cui all'art. 1, aventi carattere di stabilita' e di continuita' nel tempo, presentino le disponibilita' necessarie. 2. Resta confermata la disciplina dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze professionali giudizialmente liquidate. |
| Art. 5. Turnazione del personale della CRI 1. In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi dell'area dei professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilita' accertate in attuazione della disciplina dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2, commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione. 2. Restano, in ogni caso, confermate le finalita' di destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto. |
| Art. 6. Disposizioni per l'Avvocatura 1. Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato. Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, la cui disciplina e' confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente C.C.N.L. 2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo di cui all'art. 1 gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresi' i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attivita' mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di piu' enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalita' definite ai sensi del comma 1. Sono altresi' corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l'ente. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 dovra' essere prioritariamente perseguito l'obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli. |
| FIALP FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI Segreteria Generale Tel. 065402029 - Fax 065402538 - www.fialp.org - E-mail fialpsg@fialp.org Via Tiberio Imperatore n.79 - 00145 Roma
Roma, 8 gennaio 2003
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il CSA della CISAL-FIALP (Coordinamento Sindacale Autonomo) decide di sottoscrivere l'accordo al solo scopo di evitare eventuali possibili futuri contrasti - che potrebbero limitare la piena tutela degli interessi dei propri rappresentati - nella gestione ed applicazione dello stipulando contratto. Ritiene peraltro di ribadire le osservazioni gia' espresse al tavolo negoziale, qui appresso sintetizzate. Il CSA della CISAL-FIALP lamenta, innanzitutto, che sono stati disattesi gli impegni assunti dal Comitato di Settore e dall'Aran - e contenuti nel verbale di conciliazione (propedeutico all'indizione di sciopero) del 21/02/01 presso il Ministero del Lavoro - in base ai quali era stato garantito a questa Organizzazione che, ai fini dello stipulando accordo, si sarebbero contrattati tutti gli aspetti (ordinamentali - normativi - economici) relativi alle categorie interessate. Il CSA della CISAL-FIALP si rammarica che, nonostante due giornate di sciopero, viceversa - a fronte della mancanza di un nuovo atto d'indirizzo del Comitato di Settore, dell'ostilita' del precedente Governo, dell'indifferenza di quello attuale e dell'insipienza dell'Aran - l'ipotesi d'accordo in esame si limita per lo piu' a recepire, ex art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, la disciplina di istituti contrattuali da confermare, oltre che a prevedere mere disposizioni programmatiche senza la previsione di decorrenze retroattive. Il CSA della CISAL-FIALP valuta in ogni caso positivamente il recepimento, all'interno dell'accordo stesso, di alcune rivendicazioni perseguite da questa Organizzazione, quali: - la disciplina migliorativa e/o innovativa in ordine agli onorari per gli Avvocati (ma solo confermativa per le competenze professionali relative ai Professionisti Tecnici); - la possibilita' d'incremento dei fondi della retribuzione accessoria in relazione all'aumento stabile delle dotazioni organiche; - la previsione di una remunerazione dell'attivita' prestata da Professionisti in caso di situazioni di emergenza; - i probabili incrementi del fondo legati alla possibilita' di sinergie e collaborazioni inter Enti.
Il CSA della CISAL-FIALP aveva preso comunque atto - nelle fasi conclusive della negoziazione - della mancanza di volonta' della parte pubblica di disciplinare immediatamente istituti importanti, quali: - la ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con natura di "retribuzione fondamentale" a tutti gli effetti; - l'assunzione degli oneri dell'indennita' di coordinamento a carico del bilancio degli Enti; - la perequazione dei trattamenti economici dei Professionisti Tecnici con quelli degli Avvocati; - il rinvio, per i Medici, alla contrattazione integrativa di Ente per la ridefinizione dell'inquadramento organico e degli incarichi, con riferimento alla disciplina prevista dal contratto relativo al S.S.N.
Il CSA della CISAL-FIAP era infatti consapevole, o almeno auspicava (e auspica), che il futuro contratto 2002-2005 - ricollocato nella rivendicata area di negoziazione dirigenziale - avrebbe consentito di perseverare per il raggiungimento dei giusti obiettivi rivendicativi sopra evidenziati. Il GSA della CISAL-FIALP si era invece irrigidito, riservandosi di sottoscrivere l'ipotesi sottoposta alle OO.SS. quando, dopo gli estremi inutili tentativi in sede di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, aveva verificato la pervicacia dell'Aran, che si era rifiutata di porre rimedio all'incoerenza dell'accordo laddove, a fronte di un contratto a costo zero, prevede tuttavia la possibilita' d'incrementi retributivi per le funzioni di coordinamento - d'immediata concretizzazione e a carico del fondo comune della retribuzione accessoria - con ripercussioni negative dirette nei confronti di tutti i professionisti non coordinatori, ma rifiuta al tempo stesso l'omogeneizzazione (richiesta solo dalla nostra Organizzazione), sia pure programmatica e graduale, dei trattamenti economici dei Professionisti Tecnici con quelli degli Avvocati, perpetuando cosi' una disparita' per tabulas. Il CSA della CISAL-FIALP che ha fortemente voluto il contratto integrativo in esame e che ha responsabilmente condotto la trattativa negoziale fino in fondo, accettandone anche i richiamati risvolti negativi, auspica che il dissenso sopra enunciato possa essere di sprone alle parti contraenti, ed essenzialmente alla parte pubblica, per addivenire ad un accordo piu' equo, almeno in occasione del Ccnl concernente il quadriennio 2002-2005. p. il CSA di Cisal / Fialp IL SEGRETARIO NAZIONALE Fialp Avv. Franco Quaranta CISL FPS
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISL/FPS rappresenta l'opportunita' di trovare soluzione agli esiti del contenzioso che ha riguardato gli Statistici dell'Inps.
Roma, 8 gennaio 2003
Dott. Rino Tarelli (Segretario Generale Cisl- FPS) (firmato)
Dott. Marco Lombardo (Segretario Generale aggiunto Cisl- FPS) (firmato)
Dott. Mauro Giuliattini (Segretario Nazionale Cisl- FPS) (firmato) RDB
Rappresentanze sindacali di base Aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) DICHIARAZIONE A VERBALE
L'O.S. RdB riscontra la grave carenza di sicuri indirizzi qualificanti, anche economici, per tutte le figure professionali del comparto che invece potevano trovare gia' definizione in questa sede. Inoltre per l'Area Medica rileva il mancato recepimento dell'equiparazione economica ex assistenti - ex aiuti e la diseguaglianza economica, relativa al rapporto di esclusivita', nei confronti dei medici del SSN e di altri medici dello steso comparto, eludendo ancora una volta il recepimento in vigenza dell'art. 13 della L. 222/84. RdB reputa tuttavia opportuno sottoscrivere il presente Accordo nella considerazione delle possibili aperture in esso delineate, che dovranno trovare attuazione nei propri Enti di appartenenza e conferma nel prossimo CCNL 2002/2005.
Roma, 8 gennaio 2003 Il Segretario Nazionale ANMI - Fe.M.E.P.A./RdB f.to Francesco Ammaturo CGIL CISL UIL FUNZIONE PUBBLICA FPS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le sottoscritte OOSS nel sottoscrivere il presente accordo non possono pero' non evidenziare la grande delusione rispetto alle aspettative. Cio' tanto in riferimento ai compiti che lo stesso CCNL aveva attribuito alla Commissione paritetica ARAN / OO.SS. all'uopo istituita, quanto soprattutto in considerazione proprio dei lavori svolti in seno a detta Commissione, che avevano consentito di individuare soluzioni appropriate alle principali problematiche poste dalla specificita' dell'area dei professionisti e medici del parastato, non risolte dal contratto collettivo 1998-2001 (superamento della rigidita' dei Fondi, tendenziale articolazione dell'assetto professionale su due livelli differenziati, contrattualizzazione degli onorari professionali legali e adeguamento normativo delle competenze professionali anche degli altri professionisti, valorizzazione della professione medica in armonia con la disciplina relativa ai medici del SSN, ecc.). La paradossale lentezza dell'iter delle trattative e l'irrigidimento del Governo e del Comitato di Settore sul reperimento di nuove risorse hanno condotto quindi alla sottoscrizione di un accordo necessitato dalla esigenza di avviare immediatamente le trattative per il rinnovo del CCNL ormai scaduto fin dal dicembre del 2001 e comunque il migliore possibile dato il momento, in particolare se consideriamo ad esempio le opportunita' che si possono cogliere con i Contratti Integrativi di Ente, relativi ai professionisti interessati. La sottoscrizione dell'accordo nei termini evidenziati, cui si e' pervenuti per realismo e per senso di responsabilita' nei confronti dei lavoratori interessati, ci porta a confermare il piu' rigoroso impegno a tutela degli interessi della peculiare categoria nell'ambito della imminente tornata di rinnovi contrattuali, per la migliore soluzione delle problematiche rimaste irrisolte. FP CGIL Dott.ssa Antonella Morga (segretario nazionale) firmato
CISL FPS Dott. Mauro Giuliattini (segretario nazionale) firmato
UIL PA Dott. Enrico Matteo Ponti (segretario nazionale) firmato |
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