Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 14 gennaio 2003 |
Autorizzazione all'Azienda Speciale Firenze Tecnologia della camera di commercio in Firenze, come organismo notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1996. |
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IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza con la quale Firenze Tecnologia - Azienda speciale della camera di commercio, con sede in via Volta dei Mercanti n. 1 - 50122 Firenze, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; Decreta: Art. 1. 1. L'Azienda speciale Firenze Tecnologia della camera di commercio di Firenze e' designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. 2. Il suddetto organismo e' designato altresi' ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE. |
| Art. 2. 1. Firenze Tecnologia - Azienda speciale della camera di commercio e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente designazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2003
Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive Goti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Daddi |
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