Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 agosto 2002
Disciplina dei corsi di cui all'art. 1, comma 3, ed all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dei corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e d'anagrafe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante norme per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che fra l'altro dispone che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso;
Visto l'art. 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che dispone che i corsi di cui all'art. 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;
Visto l'art. 1-ter, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, con il quale il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, pari a Euro 516.456,90, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile;
Visti i propri precedenti decreti in data 8 giugno 1987 e in data 21 dicembre 1990, concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione e qualificazione professionale degli ufficiali di stato civile previsti dall'art. 27 della legge 26 aprile 1983, n. 131;
Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (A.N.U.S.C.A.);
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministero: il Ministero dell'interno;
b) per U.T.G.: gli Uffici territoriali del Governo;
c) per A.N.U.S.C.A.: l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;
d) per A.N.C.I.: l'Associazione nazionale comuni italiani;
e) per Comitato: il Comitato tecnico-scientifico;
f) per D.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
 
Art. 2.
Organizzazione
1) Gli U.T.G. promuovono, organizzano e curano, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, lo svolgimento dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R., nonche' i corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe, in base alle esigenze dei comuni posti nel territorio delle rispettive province.
Qualora gli U.T.G. non siano in grado di organizzare i corsi summenzionati, vi provvede direttamente la Direzione centrale per i servizi demografici.
2) I corsi vengono autorizzati singolarmente dal Ministero che all'inizio di ciascun anno:
a) programma l'attivita' formativo-professionale e ne definisce i contenuti;
b) fissa annualmente gli obiettivi da raggiungere nell'attivita' formativo-professionale;
c) delibera il programma annuale dei corsi;
d) fissa i criteri per la redazione dei piani di studio delle diverse categorie di attivita' formative;
e) fissa i criteri e le modalita' di svolgimento delle prove di esame;
f) stabilisce i limiti di spesa per le attivita' formativo-professionali da espletare nel corso dell'anno.
3) Il Ministero provvede a rilasciare le certificazioni delle idoneita' di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R.
4) I corsi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati alle strutture operative dell'A.N.C.I. o dell'A.N.U.S.C.A. o di altre associazioni od enti di provata esperienza in materia di formazione professionale.
 
Art. 3.
Convenzioni
1) L'affidamento dei corsi agli enti indicati al quarto comma del precedente art. 2, e' regolamentato da convenzioni da stipulare fra gli stessi e gli U.T.G., sulla base di apposito schema di convenzione di riferimento.
 
Art. 4.
Finanziamento dei corsi
1) Gli U.T.G., nell'ambito delle direttive generali del Ministro, ricevono i finanziamenti annuali per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente art. 2 sulla base sia del numero dei comuni presenti nelle rispettive province, sia del documento programmatico che gli stessi U.T.G. presentano al Ministero, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i corsi verranno effettuati. Il Ministero approva il documento programmatico e assegna i relativi finanziamenti.
2) Il documento programmatico di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredato della seguente documentazione per ciascun corso:
a) piano di studio;
b) elenco dei docenti;
c) preventivo di spesa;
d) ente o associazione a cui si intende affidare il corso;
3) Gli U.T.G., entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano al Ministero la relazione delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi svolti nell'anno precedente.
 
Art. 5.
Durata dei corsi
1) I corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile hanno la durata di dodici giorni per un massimo di cento ore, comprese quelle dedicate all'esame finale.
2) I corsi di aggiornamento per ufficiali dello stato civile e di anagrafe hanno una durata di sei giorni per un massimo di cinquanta ore, comprese quelle dedicate all'esame finale.
3) Per coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R., i corsi di abilitazione avranno la durata di sei giorni, anziche' di dodici.
4) Per coloro che dai rispettivi sindaci sono stati delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R., alla funzione di ufficiale dello stato civile pur non essendo in possesso dei requisiti predetti, i corsi abilitativi avranno la durata di dodici giorni.
5) I partecipanti che abbiano superato il limite di assenze corrispondente al 20% delle ore di durata del corso, vengono esclusi dall'esame finale con provvedimento del direttore del corso stesso.
 
Art. 6.
Svolgimento dei corsi e metodologia didattica
1) I corsi devono svolgersi secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
2) L'insegnamento deve avere carattere teorico-pratico e deve articolarsi prevalentemente in esercitazioni pratiche su operazioni e procedure connesse ai servizi dello stato civile e d'anagrafe, con particolare riguardo alla materia informatica.
 
Art. 7.
Partecipanti
1) Ai corsi partecipano i dipendenti a tempo indeterminato dei servizi demografici degli enti locali.
2) Il Ministero, su proposta degli U.T.G., puo' autorizzare, in casi eccezionali, lo svolgimento di corsi o seminari di aggiornamento destinati ad altre categorie di personale che operano anche nel settore dei servizi demografici.
3) Gli U.T.G., nel programmare i corsi abilitanti alle funzioni di ufficiale dello stato civile, dovranno dare la precedenza ai dipendenti dei comuni delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R., alla funzione di ufficiale dello stato civile.
 
Art. 8.
Docenti
1) Le associazioni ed enti ai quali e' affidato lo svolgimento dei corsi devono avvalersi di docenti scelti sulla base della particolare esperienza e qualificazione posseduta nella materia e nei servizi dello stato civile e demografici.
2) Il compenso dei docenti non potra' essere fissato in misura superiore rispetto a quanto stabilito per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
 
Art. 9.
Direttore dei corsi
1) Per ciascun corso e' nominato un direttore, che sovrintende al buon andamento del corso e assicura il regolare svolgimento delle lezioni.
2) Terminato il corso e l'esame finale, il direttore del corso deve redigere una dettagliata relazione conclusiva, nella quale dovranno essere indicati i risultati conseguiti, in correlazione alla metodologia di insegnamento adottata, le lacune emerse e le eventuali proposte di miglioramento.
3) Nel caso di corsi abilitanti alla funzione di ufficiale dello stato civile, la relazione deve essere corredata dei nominativi e della sede di servizio dei dipendenti abilitati, e trasmessa al Ministero, per il rilascio della relativa attestazione e per l'aggiornamento dell'apposito elenco dallo stesso tenuto e pubblicato sul sito web dell'amministrazione dell'interno.
 
Art. 10.
Comitato tecnico-scientifico
1) Il Ministero puo' avvalersi, in materia di corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile nonche' in materia di formazione e di aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe, della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto ministeriale nella seguente composizione:
dal direttore centrale per i servizi demografici, che presiede;
di un funzionario con qualifica di vice prefetto in servizio presso il Ministero;
da un rappresentante dell'A.N.C.I., dalla stessa designato;
da un rappresentante dell'A.N.U.S.C.A., dalla stessa designato;
da un docente universitario;
da due esperti in materia di formazione, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, nonche' in materia relativa al sistema delle autonomie locali;
un vice prefetto aggiunto svolge le funzioni di segretario.
2) Il Comitato dura in carica due anni.
3) I componenti sono rinnovabili.
4) Non sono previste spese a carico del Ministero per il funzionamento del Comitato.
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1) Le predette disposizioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Pisanu
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone